Giurisprudenza
Crediti Ici vantati dai Comuni.
Nel fallimento sono “privilegiati”
Tutelata l’entrata tributaria locale, anche se la norma non gli assegna espressamente la corsia preferenziale
E’ privilegiato il credito Ici con il quale il Comune chiede di essere ammesso al passivo fallimentare.
E’ quanto ha stabilito la Cassazione, nell’ordinanza 7826/2011, con un’interpretazione estensiva della norma sulla “prelazione” delle somme derivanti da imposte, tasse e tributi della finanza locale (articolo 2752 cc).
 
Il fatto
La controversia trae origine dalla presentazione della domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento di una società a responsabilità limitata, nei confronti della quale il Comune istante vantava un credito in materia di imposta comunale sugli immobili. Il tribunale adito, con proprio decreto, aveva accolto la domanda ma in via chirografaria e non privilegiata, confermando in ciò l’operato del giudice delegato.
Contro il decreto del tribunale, l’ente impositore ha prodotto ricorso in Cassazione per violazione dell’articolo 2752 del codice civile.
 
La decisione
Con succinta ma incisiva motivazione, nell’accogliere il ricorso dell’ente locale, il giudice di legittimità ha sostanzialmente osservato che il privilegio generale sui mobili, istituito dall’articolo 2752, ultimo comma, codice civile, a favore dei crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti relativi all’imposta comunale sugli immobili, pur se non compresa tra i tributi contemplati dal regio decreto 1175/1931 perché introdotta successivamente con il Dlgs 504/1992.
 
Le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere, infatti, oggetto di un’interpretazione estensiva diretta a individuarne il reale significato e la portata effettiva, in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l’intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell’articolo 2745 del codice civile, rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.
 
Una diversa soluzione priverebbe, in maniera ingiustificata, il principale tributo locale da qualsiasi possibilità di essere assistito dal privilegio, con gravi ripercussioni soprattutto in quei casi in cui i beni del debitore contribuente (specie nell’ambito delle procedure concorsuali) sono oggetto di misure espropriative, da parte di terzi, volte a estinguere i crediti rimasti insoddisfatti.
 
L’estensione del privilegio ai tributi per i quali non vi è un’espressa previsione, in realtà non è inedita, avendo la giurisprudenza di legittimità offerto interessanti spunti di riflessione sul tema della soddisfazione del credito tributario nell’ambito del piano di riparto dell’insolvenza, proprio in materia di Ici.
Infatti, con sentenza 11930/2010, le sezioni unite della Cassazione hanno risolto una complessa questione interpretativa, decidendo per l’estensione della causa legittima di prelazione del privilegio generale sui mobili anche ai crediti tributari in materia di Ici.
 
Esaminando il contesto dell’articolo 2752 cc e la funzione che la causa legittima di prelazione accorda ai “… crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale”, la Suprema corte ha ritenuto di valorizzare la tesi secondo la quale l’inciso “legge per la finanza locale” deve intendersi quale rinvio aspecifico volto a tutti i tributi locali, anche successivamente istituiti e non espressamente richiamati. Deve dunque prevalere, nell’opinione della Corte regolatrice, una ricostruzione di tipo sistematico, surrogando – nell’evoluzione storica dell’ordinamento tributario – il Testo unico 1175/1931, alla disciplina vigente, con conseguente sostituzione del tributo considerato e applicazione dell’articolo 2752 del codice civile.
 
La ratio della disposizione è, infatti, quella di garantire, sempre e comunque, la costanza del gettito agli enti locali e di consentire un più agevole reperimento di mezzi finanziari per il perseguimento delle finalità istituzionali. Siffatta esigenza, nel contesto di un’ipotesi di riforma tributaria con introduzione di un sistema fiscale di stampo “federale”, diviene assolutamente prioritaria.
Atteso che il “privilegio” è la prelazione che la legge accorda in considerazione della causa del credito, la norma fiscale per la quale si agisce è l’articolo 10, comma 6, del Dlgs 504/1992, il quale dispone che “Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita”.
Sulla scorta della citata disposizione, il presupposto dell’Ici nel fallimento postula la ricorrenza di due elementi costitutivi: il possesso dell’immobile e la riscossione del prezzo.
 
Privilegio Irap
In conclusione, corre l’obbligo di ricordare che in svariate occasioni la Cassazione ha sancito al riguardo anche il privilegio dei crediti Irap. In particolare, con la sentenza 4861/2010, ha stabilito che il privilegio generale mobiliare previsto dal codice civile, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive dall’articolo 39 del Dl 159/2007, deve essere riconosciuto anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, ovverosia fino al 2 ottobre 2007, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell’articolo 2752, giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato e agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonché dalla causa del credito, avente a oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’Ilor e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione.
La natura privilegiata del credito Irap è stata poi rafforzata dalla Suprema corte con la sentenza 24608/2010, la quale, accogliendo il ricorso del fisco, ha ribadito un principio analogo a quello sancito dalla pronuncia 4861.
Salvatore Servidio
pubblicato Giovedì 7 Aprile 2011

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