Giurisprudenza
Crediti Irap privilegiati.
Ammesso l'effetto retroattivo
Per motivi di equità e certezza nella riscossione, riconosciuta tale natura anche se iscritti a ruolo anteriormente alla norma che ne ha sancito il carattere prelatorio
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La Corte di cassazione ha stabilito con ordinanza 18756 del 13 settembre, che le somme iscritte a ruolo a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, riferibile a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore dell'articolo 39, comma 2, Dl 159/2007, sono ammesse all'insinuazione nello stato passivo della procedura fallimentare e assistiti da privilegio generale sui mobili, ex articolo 2752 del codice civile.

Il fatto
La vicenda processuale concerne la presentazione da parte di una dipendenza territoriale di Equitalia Spa di domanda di opposizione al passivo del fallimento di un'impresa individuale al fine di ottenerne l'ammissione come "privilegiato" del credito tributario e contributivo vantato dall'Amministrazione finanziaria a titolo di Irap (istituita dal Dlgs 446/1997), che il giudice delegato aveva invece riconosciuto come chirografario.

Il tribunale emetteva decreto con il quale rigettava l'opposizione, sostenendo che le norme in tema di privilegio:
a. erano qualificabili di stretta interpretazione, perciò insuscettibili di estensione analogica oltre il caso deciso
b. che anteriormente alla sua revisione (1° dicembre 2007) a opera del Dl 159/2007, convertito con modificazioni dalla legge 222/2007, l'articolo 2752 codice civile non annoverava tra le imposte il cui credito era assistito da privilegio generale sui mobili anche l'Irap.

Tanto è bastato per provocare nell'Agente della riscossione ricorso per Cassazione per violazione proprio dell'articolo 2752 del codice civile.
La questione che la Corte di cassazione è chiamata a risolvere è, quindi, se può essere ritenuto privilegiato il credito per Irap sorto prima della modifica dell'articolo 2752 codice civile, in virtù di un'interpretazione estensiva di detta norma nella sua precedente formulazione.
Si osserva, infatti, che, per effetto della novella di cui trattasi, il comma 1 dell'articolo 2752 codice civile è venuto a disporre che "hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle  persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività  produttive e per l'imposta locale sui redditi........".
Solo con l'entrata in vigore della modifica alla norma civilistica, invero, l'Irap è stata inserita tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore, considerato che la precedente formulazione dell'articolo 2752 non contemplava espressamente questa imposta tra i crediti assistiti da privilegio.

La decisione
Nell'accogliere il ricorso di Equitalia, con l'ordinanza 18756/2011 la Corte di cassazione ritiene che nonostante il privilegio generale mobiliare previsto dall'articolo 2752, comma 1, codice civile, sia stato espressamente esteso, ex lege, anche ai crediti per Irap soltanto a far data dal 1° dicembre 2007, a questa disposizione debba essere assegnato effetto retroattivo.

Quindi, secondo tale assunto, il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l'Irap, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell'articolo 2752 codice civile dovendosi ritenere la previsione di detto privilegio implicitamente inclusa in detta norma in base ad una consentita interpretazione estensiva della stessa. La ratio di questa conclusione è giustificata, secondo la Cassazione, dall'esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato e agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, tenuto anche conto della causa del credito, che ha ad oggetto un'imposta erariale reale, introdotta in sostituzione dell'Ilor e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione (Cassazione 4861/2010 e 24608/2010).
 

Sicché il fatto che il legislatore, nel momento in cui ha introdotto l'Irap (1997) e ha soppresso l'Ilor, non abbia provveduto a modificare contemporaneamente l'articolo 2752 codice civile non deve essere interpretato come volontà di escludere dal privilegio l'Irap, ma come una mera svista non infrequente quando vengono introdotte nell'ordinamento giuridico nuove disposizioni, cui lo stesso legislatore ha posto successivamente rimedio, eliminando ogni anomalia del sistema (Cassazione 17925/2010).
Occorre inoltre aggiungere che la giurisprudenza di legittimità si è attestata nel riconoscere il privilegio anche ai crediti derivanti dall'imposta comunale sugli immobili (Ici), mediante un'interpretazione estensiva della norma sulla "prelazione" delle somme derivanti da imposte, tasse e tributi della finanza locale (Cassazione 11930/2010 e 7826/2011).

Salvatore Servidio
pubblicato Venerdì 16 Settembre 2011

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