Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Credito Irpeg e abuso di trattati.
L'Agenzia si conferma vincente
L'Agenzia si conferma vincente
Ribadita la linea del Centro operativo di Pescara che aveva già negato il rimborso alla Lehman Brothers Europa
Niente rimborso dei crediti d'imposta, artificiosamente creati con il più classico degli schemi di dividend washing unito all'abuso dei trattati contro le doppie imposizioni. L'Agenzia delle Entrate bissa così il successo sulla Lehman Brothers Europa, con sede a Londra, dopo quello ottenuto nel 2008 davanti ai giudici della Ctp di Pescara. La replica della partita si è giocata, stavolta, in Commissione tributaria regionale.
La pretesa della banca d'affari, travolta, si ricorda, dalla crisi dei mutui subprime, era superiore ai 70 milioni di euro. Pretesa rimasta inascoltata dalla Ctr che, anzi, ha ribadito, a chiusura della sentenza n. 152/10/10 depositata lo scorso 4 giugno, l'assenza di valide ragioni economiche in un'operazione che si concretizzava nell'acquisizione di rilevanti quantitativi di titoli in prossimità dello stacco di dividendi, nel loro incasso e nella quasi immediata retrocessione delle azioni ai precedenti titolari, sprovvisti del diritto al credito d'imposta esistente quando era in vigore l'Irpeg.
La fabbrica dei crediti d'imposta e la truffa ai danni dello Stato
Il meccanismo del dividend washing in "tempo di Irpeg" era proprio quello appena descritto.
Il sistema impositivo era caratterizzato dal credito d'imposta concesso, ai soci percettori del dividendo, per evitare la doppia imposizione dell'utile, tassato precedentemente anche in capo alla società produttrice (con l'introduzione dell'Ires l'impostazione è cambiata ed è prevista l'esclusione dei dividendi dal reddito dei percettori, in percentuali dipendenti dalla natura degli stessi - società di capitali, persona fisica, imprenditore).
E' intuibile come, in un contesto in cui il credito d'imposta non spettava a tutti, fosse forte la tentazione di trasferire temporaneamente il titolo a cavallo del dividendo - da chi non aveva diritto al rimborso a chi invece poteva fruirne - spartendosi il vantaggio del relativo credito d'imposta.
Uscendo dai confini nazionali, la condotta poco limpida aveva però bisogno di un ulteriore elemento per raggiungere il proprio obiettivo: una convenzione contro la doppia imposizione che riconoscesse il credito d'imposta anche al percettore straniero. Convenzioni che l'Italia aveva siglato in tali termini con Gran Bretagna e Francia. E proprio operatori residenti in quei Paesi avevano indirizzato agli uffici finanziari, specie fra il 1999 e il 2004, una pioggia di istanze di rimborso, finite sul tavolo della Procura della Repubblica di Roma, prima di passare ai colleghi di Pescara (sede del Centro operativo dell'Agenzia delle Entrate, che tali rimborsi gestisce).
Pur evitando di scendere nei riflessi penalistici, vale la pena di ricordare che all'inchiesta, coinvolgente anche banche multinazionali, hanno fatto seguito, a partire dal 2007, numerosi atti di rinuncia agli indebiti crediti d'imposta, creati ad arte dagli istituti di credito stranieri (ma non solo), che, come descritto, mentre un attimo prima della distribuzione del dividendo da parte della società italiana trasferivano sul conto titoli delle proprie "corrispondenti", residenti in Inghilterra o in Francia, grossissime quantità di azioni appartenenti a soggetti privi del diritto al rimborso, un attimo dopo, rientravano nel possesso dei titoli.
La stessa Lehman Brothers "londinese" aveva già rinunciato al 75% dei crediti d'imposta richiesti.
Per la Ctr, buona la prima
A convincere la Commissione tributaria regionale a confermare la pronuncia di primo grado, tra l'altro, i risultati delle indagini che, a suo tempo, avevano puntato il dito sulla modesta media mensile di titoli movimentati dalla LB, fatta eccezione proprio per i periodi a cavallo di dividendi italiani. Una prova più che convincente dell'elusività della condotta tenuta dalla banca d'affari che "mai ha acquistato e gestito gli investimenti, assumendosi né rischi di controparte, né di mercato, quali sono la quotazione borsistica e, verosimilmente, il rischio di cambio".
La pretesa della banca d'affari, travolta, si ricorda, dalla crisi dei mutui subprime, era superiore ai 70 milioni di euro. Pretesa rimasta inascoltata dalla Ctr che, anzi, ha ribadito, a chiusura della sentenza n. 152/10/10 depositata lo scorso 4 giugno, l'assenza di valide ragioni economiche in un'operazione che si concretizzava nell'acquisizione di rilevanti quantitativi di titoli in prossimità dello stacco di dividendi, nel loro incasso e nella quasi immediata retrocessione delle azioni ai precedenti titolari, sprovvisti del diritto al credito d'imposta esistente quando era in vigore l'Irpeg.
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E' intuibile come, in un contesto in cui il credito d'imposta non spettava a tutti, fosse forte la tentazione di trasferire temporaneamente il titolo a cavallo del dividendo - da chi non aveva diritto al rimborso a chi invece poteva fruirne - spartendosi il vantaggio del relativo credito d'imposta.
Uscendo dai confini nazionali, la condotta poco limpida aveva però bisogno di un ulteriore elemento per raggiungere il proprio obiettivo: una convenzione contro la doppia imposizione che riconoscesse il credito d'imposta anche al percettore straniero. Convenzioni che l'Italia aveva siglato in tali termini con Gran Bretagna e Francia. E proprio operatori residenti in quei Paesi avevano indirizzato agli uffici finanziari, specie fra il 1999 e il 2004, una pioggia di istanze di rimborso, finite sul tavolo della Procura della Repubblica di Roma, prima di passare ai colleghi di Pescara (sede del Centro operativo dell'Agenzia delle Entrate, che tali rimborsi gestisce).
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r.fo.
pubblicato Giovedì 10 Giugno 2010
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