Giurisprudenza
Curatore in aula solo con il lasciapassare
La mancanza di autorizzazione a stare in giudizio, da parte del giudice delegato, comporta difetto di capacità processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado
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Anche nel processo tributario, la mancanza di autorizzazione del curatore a stare in giudizio in nome e per conto del fallimento, da parte del giudice delegato, si risolve in un difetto di capacità processuale e determina la mancanza di un presupposto processuale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Tale importate principio è stato statuito con la sentenza n. 116, del 5 settembre 2006, della Ctr Lazio.

La sentenza in parola così recita: “L’articolo 25 del rd. n. 267 del 13 marzo 1942 precisa che il giudice delegato autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto, nomina gli avvocati e procuratori ed inoltre deve rilasciare una specifica autorizzazione per ogni grado di giudizio e per atti determinati. Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado il ricorso non è stato corredato di tale specifica autorizzazione e non resta al Collegio…che accogliere l’appello in esame dichiarando la inammissibilità per le ragioni qui esposte del ricorso di primo grado”.

Il curatore fallimentare non è fornito di capacità processuale generale e autonoma, che deve essere integrata dall’autorizzazione del giudice delegato al fallimento in relazione a ciascun grado di giudizio. Pertanto, in mancanza di autorizzazione sussiste il difetto di legittimazione del curatore in sede di costituzione in giudizio (Ctr Lazio, sentenza n. 20 del 17/3/2005). Mancando tale autorizzazione per la proposizione dell’atto di appello, quest’ultimo deve ritenersi inammissibile e rimane invalida l’attività processuale posta in essere dal difensore nominato, nel primo grado di giudizio, dal curatore con procura speciale anche per il successivo grado (Ctr Campania, sentenza n. 155 del 3/10/2005).

L’appello che non contiene la copia di autorizzazione del decreto del giudice a proporre impugnazione avverso la decisione di primo grado è inammissibile (Ctr Lazio, sentenza n. 20 del 17/3/2005). La curatela ha l’obbligo di depositare, a pena di inammissibilità, unitamente al ricorso, detta copia che deve anche contenere la nomina del difensore. L’effetto convalidante dell’autorizzazione in sanatoria in appello, successivamente emessa dal giudice delegato al fallimento, è impedito nell’ipotesi in cui l’inefficacia degli atti compiuti dal curatore sia, nel frattempo, già accertata e sanzionata dal giudice di primo grado (Cassazione, sentenza n. 4704 del 28/3/2003).

L’autorizzazione non é un provvedimento giurisdizionale di carattere decisorio, ma é espressione delle generali funzioni di controllo esercitate dal giudice delegato nel corso della procedura fallimentare, con particolare riferimento all’operato del curatore. Tanto è vero che l’autorizzazione può essere concessa, o negata, sulla base degli elementi prospettati dal curatore o, comunque, risultanti dalla procedura fallimentare.

Per concludere, si ricorda che anche il nuovo articolo 25 del regio decreto n. 267 del 16/3/1942 prevede che l’autorizzazione a stare in giudizio deve essere concessa al curatore per ogni grado di giudizio.


Angelo Buscema
pubblicato Mercoledì 27 Settembre 2006

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