Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Dal dentista la caccia all’evasione si fa coi guanti
Il consumo di quelli in lattice alla base della ricostruzione del reddito dell’odontoiatra
In tema di accertamento analitico-induttivo, è legittimo l’operato dell’ufficio che, verificando il consumo dei guanti monouso utilizzati dal contribuente per la sua attività di odontoiatra, determina di conseguenza il reddito presunto realizzato. E’ in sintesi la conclusione cui è giunta la Cassazione con la sentenza 14879 del 5 giugno. La controversia trae origine dall’impugnazione della sentenza della Commissione regionale che, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento Irpef con il quale era stato rideterminato il reddito dichiarato.
Il contribuente basava il ricorso sostanzialmente su due motivi. Il primo era relativo alla carenza di motivazione dell’accertamento, in quanto l’ufficio avrebbe proceduto all’accertamento analitico-induttivo pur in presenza di una contabilità regolare (con la Ctr che non avrebbe motivato compiutamente sulla dedotta illegittimità dell’operato dell’Amministrazione), con il secondo si censurava l’operato dei giudici di secondo grado che avevano avallato il metodo utilizzato dall’ufficio, vale a dire la ricostruzione del reddito accertato sulla base del consumo dei guanti monouso utilizzati dal contribuente per la sua attività di odontoiatra.
Relativamente al primo motivo di ricorso, la Suprema corte ha evidenziato la manifesta infondatezza della eccezione mossa, in quanto la metodologia utilizzata nella ricostruzione del reddito aveva tratto spunto dall’accertata omissione di fatture relative all’utilizzo di protesi e prodotti similari, regolarmente acquistati e non rinvenuti in giacenza; da tale elemento, pertanto, era corretto desumere l’inattendibilità delle scritture e, quindi, la sussistenza del presupposto per l’accertamento induttivo.
Come noto, in presenza di irregolarità della contabilità meno gravi, l’ufficio è legittimato a procedere mediante rettifica dei redditi di impresa sulla base del primo comma dell’articolo 39 del Dpr 600/1973, in via analitica, sulla base dei dati forniti dal contribuente o utilizzando anche presunzioni, purchè munite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, dimostrando l’inesattezza o l’incompletezza delle scritture. Qualora invece venga constatata una inattendibilità globale delle scritture, l’ufficio è autorizzato (secondo comma dell’articolo 39) a procedere alla rettifica in via induttiva, utilizzando anche semplici indizi, sforniti dei requisiti previsti per legge, necessari per costituire prova presuntiva.
L’Amministrazione potrà liberamente utilizzare elementi esterni alle scritture o emergenti da queste. Ed è proprio su tali argomentazioni che ha tratto spunto l’accertamento emesso dall’ufficio e che ha dato seguito al secondo motivo di contestazione, in merito al quale la Cassazione ha chiaramente espresso un giudizio di conferma e di piena legittimità dell’attività e della metodologia utilizzata dall’ufficio nella determinazione del reddito.
Come anticipato, la ricostruzione ha preso spunto dal numero di guanti monouso utilizzati dal contribuente nella propria attività di odontoiatra. Al riguardo, i giudici hanno ritenuto senza alcun dubbio che, esistendo una pacifica correlazione tra il materiale di consumo utilizzato (i guanti monouso) e gli interventi effettuati sui pazienti, l’elemento evidenziato costituisse un dato utilizzabile e pienamente legittimo ai fini della determinazione del reddito posto a base dell’accertamento e, come tale, non contestabile.
Il contribuente basava il ricorso sostanzialmente su due motivi. Il primo era relativo alla carenza di motivazione dell’accertamento, in quanto l’ufficio avrebbe proceduto all’accertamento analitico-induttivo pur in presenza di una contabilità regolare (con la Ctr che non avrebbe motivato compiutamente sulla dedotta illegittimità dell’operato dell’Amministrazione), con il secondo si censurava l’operato dei giudici di secondo grado che avevano avallato il metodo utilizzato dall’ufficio, vale a dire la ricostruzione del reddito accertato sulla base del consumo dei guanti monouso utilizzati dal contribuente per la sua attività di odontoiatra.
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Come noto, in presenza di irregolarità della contabilità meno gravi, l’ufficio è legittimato a procedere mediante rettifica dei redditi di impresa sulla base del primo comma dell’articolo 39 del Dpr 600/1973, in via analitica, sulla base dei dati forniti dal contribuente o utilizzando anche presunzioni, purchè munite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, dimostrando l’inesattezza o l’incompletezza delle scritture. Qualora invece venga constatata una inattendibilità globale delle scritture, l’ufficio è autorizzato (secondo comma dell’articolo 39) a procedere alla rettifica in via induttiva, utilizzando anche semplici indizi, sforniti dei requisiti previsti per legge, necessari per costituire prova presuntiva.
L’Amministrazione potrà liberamente utilizzare elementi esterni alle scritture o emergenti da queste. Ed è proprio su tali argomentazioni che ha tratto spunto l’accertamento emesso dall’ufficio e che ha dato seguito al secondo motivo di contestazione, in merito al quale la Cassazione ha chiaramente espresso un giudizio di conferma e di piena legittimità dell’attività e della metodologia utilizzata dall’ufficio nella determinazione del reddito.
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Massimo Grimaldi
pubblicato Lunedì 14 Luglio 2008
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