Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Dalla pendenza penale stop al condono
La formale conoscenza del procedimento preclude la definizione agevolata
La pendenza di un procedimento penale a carico dei soci di una società di persone, del quale questi ultimi abbiano formale conoscenza, costituisce causa ostativa al condono richiesto dalla Snc. In tale situazione, è quindi legittimo il diniego manifestato dall'ufficio finanziario sulla domanda di sanatoria relativa a un processo verbale di constatazione a carico della società, formulata ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 289 del 2002. Queste le conclusioni della sentenza della Ctr di Firenze, n. 6 del 4 marzo 2008.
Il fatto e la sentenza della Ctr di Firenze
Avverso l'accertamento, susseguente ad un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza di Arezzo, che recava rilievi e rettifiche alla dichiarazione di sostituto di imposta per l'anno 1997, gli interessati, in proprio e quali legali rappresentanti della Snc destinataria dell'atto, proponevano ricorso alla locale Commissione tributaria provinciale.
L'avviso di accertamento, in particolare, era stato emanato perché l'ufficio non aveva ritenuto valido il condono richiesto dalla parte ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 289 del 2002 (Finanziaria 2003), in presenza, a suo dire, della "causa ostativa" correlata alla conoscenza della pendenza di un procedimento penale radicato nei confronti della società, e per essa dei soci, organi e legali rappresentanti della stessa, conclusosi con richiesta di patteggiamento della pena e relativa pronuncia.
In primo grado il contribuente eccepiva l'inesistenza di cause ostative alla presentazione del condono, ritenendo l'impossibilità di riferire alla società di persone l'eventuale responsabilità penale dei soci, essendo tale responsabilità unicamente connotabile dal carattere personale dell'illecito.
I giudici aditi accoglievano il ricorso, escludendo che la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale penale di Arezzo potesse aver riflessi sulla società, stante il carattere personale della responsabilità penale e l'autonomia patrimoniale dell'ente rispetto ai soci.
La sentenza veniva impugnata dall'ufficio che insisteva sull'esistenza della causa ostativa al perfezionamento della domanda di condono, assumendo al riguardo come le persone fisiche, cioè i soci legali rappresentanti, agiscano per la stessa società e che, dunque, la causa ostativa non può che estendersi ed essere diretta alla stessa società.
Diversamente, precisava l'ufficio, verrebbe snaturata la ratio della norma circa la conoscenza della causa ostativa non estendibile all'ente sociale.
Con la sentenza n. 6 del 4 marzo 2008, la Ctr di Firenze ha accolto l'appello dell'ufficio, riformando la pronuncia di primo grado.
Secondo il Collegio regionale, le società a base personale, pur essendo fornite di autonomia patrimoniale "non costituiscono, né possono costituire (appunto per la tutela dei creditori), un soggetto diverso dalla persona dei soci, peraltro illimitatamente e solidalmente responsabili proprio per le obbligazioni sociali".
Rapportato il principio al caso di specie - hanno spiegato i giudici di Firenze - ben potrà avviarsi l'azione penale nei confronti dei soci legali rappresentanti (quindi, organi della società e in giuridica e legittima vece e luogo di questa) per fatti di rilevanza penale a questa imputabili. In tale ipotesi, prosegue la sentenza, non sussistono ostacoli alla affermazione della conoscenza del procedimento penale in capo ai soci, non potendo questa essere ascritta in astratto all'ente sociale "tanto che, ove eventualmente fosse, si andrebbe ad integrare una inammissibile disparità fra ente sociale e suoi componenti stante l'organicità dell'articolo 9, L. 289/02 che non fa distinzione alcuna fra persone giuridiche e persone fisiche (vedi anche Cass. n. 2010/06)".
Considerazioni
Ai sensi dell'articolo 15 della legge 289/2002 è consentita la definizione agevolata, in presenza di determinati presupposti, degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione.
Peraltro, tale definizione (comma 1 dell'articolo 15) "non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione".
Alla luce di tali previsioni normative, la sentenza in commento ha dunque ritenuto la piena legittimità del diniego al condono posta in essere dall'ufficio nei confronti di una società di persone sotto il profilo, come causa ostativa, della conoscenza della pendenza penale da parte dei soci, anche quando la pendenza si sia conclusa con una sentenza di patteggiamento, con l'ulteriore conseguenza della legittimità "della proroga biennale per l'attività accertatrice stante la presenza della causa ostativa medesima".
Il fatto e la sentenza della Ctr di Firenze
Avverso l'accertamento, susseguente ad un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza di Arezzo, che recava rilievi e rettifiche alla dichiarazione di sostituto di imposta per l'anno 1997, gli interessati, in proprio e quali legali rappresentanti della Snc destinataria dell'atto, proponevano ricorso alla locale Commissione tributaria provinciale.
L'avviso di accertamento, in particolare, era stato emanato perché l'ufficio non aveva ritenuto valido il condono richiesto dalla parte ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 289 del 2002 (Finanziaria 2003), in presenza, a suo dire, della "causa ostativa" correlata alla conoscenza della pendenza di un procedimento penale radicato nei confronti della società, e per essa dei soci, organi e legali rappresentanti della stessa, conclusosi con richiesta di patteggiamento della pena e relativa pronuncia.
In primo grado il contribuente eccepiva l'inesistenza di cause ostative alla presentazione del condono, ritenendo l'impossibilità di riferire alla società di persone l'eventuale responsabilità penale dei soci, essendo tale responsabilità unicamente connotabile dal carattere personale dell'illecito.
I giudici aditi accoglievano il ricorso, escludendo che la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale penale di Arezzo potesse aver riflessi sulla società, stante il carattere personale della responsabilità penale e l'autonomia patrimoniale dell'ente rispetto ai soci.
La sentenza veniva impugnata dall'ufficio che insisteva sull'esistenza della causa ostativa al perfezionamento della domanda di condono, assumendo al riguardo come le persone fisiche, cioè i soci legali rappresentanti, agiscano per la stessa società e che, dunque, la causa ostativa non può che estendersi ed essere diretta alla stessa società.
Diversamente, precisava l'ufficio, verrebbe snaturata la ratio della norma circa la conoscenza della causa ostativa non estendibile all'ente sociale.
Con la sentenza n. 6 del 4 marzo 2008, la Ctr di Firenze ha accolto l'appello dell'ufficio, riformando la pronuncia di primo grado.
Secondo il Collegio regionale, le società a base personale, pur essendo fornite di autonomia patrimoniale "non costituiscono, né possono costituire (appunto per la tutela dei creditori), un soggetto diverso dalla persona dei soci, peraltro illimitatamente e solidalmente responsabili proprio per le obbligazioni sociali".
Rapportato il principio al caso di specie - hanno spiegato i giudici di Firenze - ben potrà avviarsi l'azione penale nei confronti dei soci legali rappresentanti (quindi, organi della società e in giuridica e legittima vece e luogo di questa) per fatti di rilevanza penale a questa imputabili. In tale ipotesi, prosegue la sentenza, non sussistono ostacoli alla affermazione della conoscenza del procedimento penale in capo ai soci, non potendo questa essere ascritta in astratto all'ente sociale "tanto che, ove eventualmente fosse, si andrebbe ad integrare una inammissibile disparità fra ente sociale e suoi componenti stante l'organicità dell'articolo 9, L. 289/02 che non fa distinzione alcuna fra persone giuridiche e persone fisiche (vedi anche Cass. n. 2010/06)".
Considerazioni
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Peraltro, tale definizione (comma 1 dell'articolo 15) "non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione".
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Massimo Cancedda
pubblicato Giovedì 21 Agosto 2008
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