Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Giurisprudenza
Dichiarazione Iva "anonima",
per legge non esiste e non si sana
per legge non esiste e non si sana
Legittimo il comportamento dell'ufficio finanziario che ha proceduto all'accertamento induttivo
Le dichiarazioni Iva presentate prive di firma sono nulle e non sanabili: l'Amministrazione finanziaria può considerarle inesistenti e procedere, quindi, all'accertamento induttivo.
E' il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 7268 del 26 marzo.
Il caso
Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale, una società proponeva opposizione avverso un avviso di accertamento.
La ricorrente evidenziava che tale avviso era infondato, in quanto la relativa dichiarazione, priva, però di sottoscrizione, era stata sostituita da altra regolare nel termine previsto. Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
L'ufficio eccepiva l'infondatezza del ricorso, in quanto l'avviso si basava su accertamento induttivo, svolto cioè dopo aver rilevato che la prescritta dichiarazione era priva di sottoscrizione, mentre nessuna nuova sostitutiva gli era mai pervenuta. Chiedeva, perciò, il rigetto dell'impugnativa.
La Ctp accoglieva il ricorso della società.
Avverso tale decisione, l'agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la quale, però, rigettava il gravame, osservando che la mancata sottoscrizione della dichiarazione non comportava la nullità della stessa.
Il ricorso per cassazione
Contro questa pronuncia il ministero dell'Economia e delle Finanze e l'agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico articolato motivo.
In sostanza, hanno dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 55 del Dpr 633/72 (accertamento induttivo) e dell'articolo 2697 del codice civile (onere della prova), nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'articolo 360, nn. 3 e 5 del cpc, in quanto la mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione tributaria regionale, l'inesistenza della stessa.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto l'eccezione fondata e ha accolto in pieno il ricorso dell'Amministrazione.
La dichiarazione Iva non sottoscritta, non essendo riferibile ad alcun dichiarante, in quanto priva di un elemento essenziale per la produzione degli effetti che la legge le ricollega, deve essere considerata inesistente sul piano giuridico e non sanabile, né a norma dell'articolo 3 della legge 882/80, né in base all'articolo 21 della legge 154/1989. Tali norme dettano disposizioni relative alla sanatoria delle irregolarità formali in relazione alle sole dichiarazioni dei redditi non sottoscritte, ma non fanno cenno a una estensione di tale disciplina anche alle dichiarazioni Iva (cfr Cassazione nn. 7957/1995, 1733/1999 e 14506/2001).
E' il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 7268 del 26 marzo.
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La ricorrente evidenziava che tale avviso era infondato, in quanto la relativa dichiarazione, priva, però di sottoscrizione, era stata sostituita da altra regolare nel termine previsto. Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
L'ufficio eccepiva l'infondatezza del ricorso, in quanto l'avviso si basava su accertamento induttivo, svolto cioè dopo aver rilevato che la prescritta dichiarazione era priva di sottoscrizione, mentre nessuna nuova sostitutiva gli era mai pervenuta. Chiedeva, perciò, il rigetto dell'impugnativa.
La Ctp accoglieva il ricorso della società.
Avverso tale decisione, l'agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la quale, però, rigettava il gravame, osservando che la mancata sottoscrizione della dichiarazione non comportava la nullità della stessa.
Il ricorso per cassazione
Contro questa pronuncia il ministero dell'Economia e delle Finanze e l'agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico articolato motivo.
In sostanza, hanno dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 55 del Dpr 633/72 (accertamento induttivo) e dell'articolo 2697 del codice civile (onere della prova), nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'articolo 360, nn. 3 e 5 del cpc, in quanto la mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione tributaria regionale, l'inesistenza della stessa.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto l'eccezione fondata e ha accolto in pieno il ricorso dell'Amministrazione.
La dichiarazione Iva non sottoscritta, non essendo riferibile ad alcun dichiarante, in quanto priva di un elemento essenziale per la produzione degli effetti che la legge le ricollega, deve essere considerata inesistente sul piano giuridico e non sanabile, né a norma dell'articolo 3 della legge 882/80, né in base all'articolo 21 della legge 154/1989. Tali norme dettano disposizioni relative alla sanatoria delle irregolarità formali in relazione alle sole dichiarazioni dei redditi non sottoscritte, ma non fanno cenno a una estensione di tale disciplina anche alle dichiarazioni Iva (cfr Cassazione nn. 7957/1995, 1733/1999 e 14506/2001).
Ciò posto, qualora sia stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale Iva, l'accertamento induttivo dell'imposta può essere fondato non solo su prove documentali, ma anche su indizi aventi i caratteri di gravità, precisione e concordanza per ricavarne - con apprezzamento insindacabile se correttamente motivato, in sede di legittimità - una valida presunzione ai sensi degli articoli 53, 54 e 55 del Dpr 633/1972 e 2727 del cc. La presunzione in parola ha il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e produce, quindi, l'effetto di spostare sul contribuente l'onere della prova contraria che, nel caso in esame, era mancata.
Alberto Catania
pubblicato Mercoledì 15 Aprile 2009
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