Venerdì 24 Maggio 2013 - Aggiornato alle 20:08
Giurisprudenza
Le dichiarazioni periodiche Iva
non equivalgono a quella annuale
non equivalgono a quella annuale
Legittimo l’accertamento induttivo applicato dall’ufficio per la ricostruzione del giro d’affari di una società contribuente che si è limitata a compilare il modulo RV
Con la sentenza 7900 del 18 maggio, la Corte di cassazione ha stabilito che l’inottemperanza del contribuente all’obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale impedisce che l’imposta versata sugli acquisti di servizi nel periodo dell’omessa dichiarazione possa essere detratta, se essa non risulta dalle dichiarazioni periodiche. Ciò anche nonostante l’avvenuta richiesta di rimborso.
Il fatto
L’ente impostore notificava a una Srl un accertamento induttivo per omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, il cui ricorso veniva rigettato sia in primo sia in secondo grado. Il giudice del riesame osservava che, in mancanza di prova contraria, era legittima l’applicazione dell’articolo 55 del Dpr 633/1972, e ciò benché fosse intercorso un carteggio fra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria per la richiesta di un rimborso infrannuale. Anche dal punto di vista procedimentale, il giudice dell’appello riteneva impeccabile l’operato dell’ufficio, atteso che l’accertamento dell’imposta è avvenuto nei termini dei cinque anni previsti per dichiarazione omessa dall’articolo 57 del Dpr 633/1972, anche se il condono di cui alla legge 289/1982 aveva prorogato tali termini, per coloro che non se ne fossero avvalsi, di ulteriori due anni (articolo 10).
La società ricorre, quindi, per cassazione denunciando violazione di legge, in quanto la sentenza impugnata non poteva privilegiare l’ufficio del prolungamento dell’esercizio della potestà impositiva, in quanto la sospensione dei termini disposta dalla legge 289/2002 era stata travolta dalla sentenza della Corte di giustizia C-132/06 del luglio 2008, con la quale è stato sancito che il condono Iva, che si traduce in una rinuncia indiscriminata all’imposizione, è incompatibile con il diritto comunitario. Sostiene ancora la ricorrente, nel merito, che le dichiarazioni periodiche Iva presentate, dalle quali scaturisce il richiesto rimborso Iva, ai sensi dell’articolo 38-bis del Dpr 633/1972, equivalgono alla dichiarazione annuale, per cui verrebbe meno la contestata omissione, presupposto dell’accertamento.
La decisione
La Corte suprema, nel decidere la vertenza, ritiene entrambi i profili censori destituiti di fondamento.
Quanto alla presunta decadenza dell’Amministrazione dalla proroga dei termini di accertamento, dovendo la pronuncia della Corte di giustizia sopra citata essere interpretata restrittivamente, la Cassazione ha ripetutamente affermato al riguardo (cfr sentenze nn. 3676/2010, 10675/2010, 9181/2011, 21088/2011 e 22240/2011) che l’articolo 16 della legge 289/2002, nella parte in cui prevede la definizione delle liti pendenti e le relative condizioni, nonché la sospensione dei termini di impugnazione, non comporta una rinuncia dell’Amministrazione all’accertamento dell’imposta (già effettuato e contestato nella sua legittimità), bensì la definizione di una lite in corso con il contribuente, in funzione della riduzione del contenzioso in atto, secondo parametri rapportati allo stato della lite al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti. Esso, pertanto, nella parte in cui si riferisce alle controversie in materia di Iva, non può essere disapplicato per contrasto con la VI direttiva 77/388/Cee del Consiglio, del 17 maggio 1977.
Con riguardo al secondo rilievo (dichiarazioni periodiche = dichiarazione omessa), lo stesso non ha avuto pregio, considerato che la gestione del rimborso si muove lungo linee procedimentali diverse da quelle della dichiarazione annuale.
Infatti, in tema di Iva, il contribuente che, pur avendo computato le detrazioni per i mesi di competenza, abbia omesso di calcolarle nella dichiarazione annuale, perde il diritto a dette detrazioni, fermo quello al rimborso di quanto versato in eccedenza, in applicazione dell’articolo 30, comma 2, Dpr 633/1972 (cfr Cassazione nn. 21947/2007, 11584/2006, 16477/2004, 19495/2003 e 1823/2001), con la precisazione che l’omessa dichiarazione vale, a fortiori, come mancato computo (Cassazione nn. 16257/2007 e 1029/2002). Ecco dunque perché risulta legittimo l’accertamento induttivo operato dall’ufficio (Cassazione 6134/2009).
Il contribuente che ha annotato regolarmente tutte le fatture da cui scaturisce il credito ma poi non presenta la dichiarazione annuale, limitandosi a inoltrare all’ufficio l’apposito modello VR (cfr Cassazione 18920/2011), non perde il diritto al rimborso dei crediti Iva. In tal caso, l’Amministrazione finanziaria non può pretendere la restituzione della somma per motivi di pura forma, senza addurre rilievi sull’effettiva spettanza: secondo l’articolo 18, paragrafo 1, della VI direttiva Cee, il diritto alla deduzione dell’Iva risulta, infatti, subordinato unicamente al possesso di una fattura compilata secondo le disposizioni applicabili.
Il fatto
L’ente impostore notificava a una Srl un accertamento induttivo per omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, il cui ricorso veniva rigettato sia in primo sia in secondo grado. Il giudice del riesame osservava che, in mancanza di prova contraria, era legittima l’applicazione dell’articolo 55 del Dpr 633/1972, e ciò benché fosse intercorso un carteggio fra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria per la richiesta di un rimborso infrannuale. Anche dal punto di vista procedimentale, il giudice dell’appello riteneva impeccabile l’operato dell’ufficio, atteso che l’accertamento dell’imposta è avvenuto nei termini dei cinque anni previsti per dichiarazione omessa dall’articolo 57 del Dpr 633/1972, anche se il condono di cui alla legge 289/1982 aveva prorogato tali termini, per coloro che non se ne fossero avvalsi, di ulteriori due anni (articolo 10).
La società ricorre, quindi, per cassazione denunciando violazione di legge, in quanto la sentenza impugnata non poteva privilegiare l’ufficio del prolungamento dell’esercizio della potestà impositiva, in quanto la sospensione dei termini disposta dalla legge 289/2002 era stata travolta dalla sentenza della Corte di giustizia C-132/06 del luglio 2008, con la quale è stato sancito che il condono Iva, che si traduce in una rinuncia indiscriminata all’imposizione, è incompatibile con il diritto comunitario. Sostiene ancora la ricorrente, nel merito, che le dichiarazioni periodiche Iva presentate, dalle quali scaturisce il richiesto rimborso Iva, ai sensi dell’articolo 38-bis del Dpr 633/1972, equivalgono alla dichiarazione annuale, per cui verrebbe meno la contestata omissione, presupposto dell’accertamento.
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La Corte suprema, nel decidere la vertenza, ritiene entrambi i profili censori destituiti di fondamento.
Quanto alla presunta decadenza dell’Amministrazione dalla proroga dei termini di accertamento, dovendo la pronuncia della Corte di giustizia sopra citata essere interpretata restrittivamente, la Cassazione ha ripetutamente affermato al riguardo (cfr sentenze nn. 3676/2010, 10675/2010, 9181/2011, 21088/2011 e 22240/2011) che l’articolo 16 della legge 289/2002, nella parte in cui prevede la definizione delle liti pendenti e le relative condizioni, nonché la sospensione dei termini di impugnazione, non comporta una rinuncia dell’Amministrazione all’accertamento dell’imposta (già effettuato e contestato nella sua legittimità), bensì la definizione di una lite in corso con il contribuente, in funzione della riduzione del contenzioso in atto, secondo parametri rapportati allo stato della lite al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti. Esso, pertanto, nella parte in cui si riferisce alle controversie in materia di Iva, non può essere disapplicato per contrasto con la VI direttiva 77/388/Cee del Consiglio, del 17 maggio 1977.
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Salvatore Servidio
pubblicato Mercoledì 30 Maggio 2012
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