Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Giurisprudenza
Dieci anni per la prescrizione
della sanzione finita in giudizio
della sanzione finita in giudizio
Il termine quinquennale previsto dalla normativa di settore opera solo in riferimento all'atto di irrogazione
Il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie si prescrive in dieci anni, e non in cinque, qualora il provvedimento di irrogazione sia stato impugnato e sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. L'importante chiarimento è delle sezioni unite della Cassazione che, con la sentenza n. 25790 del 10 dicembre, hanno messo un punto alla questione, anche ribaltando precedenti orientamenti in materia della stessa Suprema corte.
L'articolo 20 del Dlgs 472/1997
"Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento".
E' testualmente quanto prevede l'articolo 20 del Dlgs 472/1997, fondamento di diverse precedenti pronunce dei giudici di Piazza Cavour, attraverso cui era stato posto l'accento sulla specialità della disciplina sanzionatoria tributaria; una specialità per effetto della quale si era giudicata non operante la disciplina generale codicistica, prevista dall'articolo 2953 del codice civile ("I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni").
L'interpretazione delle sezioni unite
Punto di partenza della ricostruzione interpretativa operata dalle sezioni unite, una, soltanto all'apparenza, semplice considerazione: una volta che il contribuente abbia proposto ricorso, seppure in contenzioso siano confermate in pieno le pretese dell'Amministrazione, il titolo, in base al quale l'ufficio agisce non è più l'atto che conteneva la determinazione della sanzione applicata, mai divenuto definitivo, bensì la pronuncia del giudice.
Quindi, in presenza di giudicato, non può non trovare applicazione la disposizione di carattere generale, relativa all'esercizio del diritto definitivamente riconosciuto in sede giudiziaria (appunto, l'articolo 2953).
E la tesi, e quindi l'ostacolo, della specialità del sistema sanzionatorio?
La Corte si è espressa anche su questo punto, precisando, prima di tutto, come la normativa di settore non faccia alcun riferimento, in relazione ai termini di prescrizione, al giudicato. I suoi effetti, quindi, sono limitati nell'ambito delle autosufficienti procedure amministrative, che prescindono dal contenzioso.
In sostanza, l'articolo 20 del Dlgs 472/1997, con il "suo" termine quinquennale, opera in relazione al titolo esecutivo amministrativo; l'articolo 2953 del codice civile definisce e regola in generale l'istituto del giudicato, senza alcuna distinzione riferita alla materia del contendere o alla eventuale specialità della giurisdizione e senza limiti applicativi, se non per espressa previsione di una norma che disciplini il giudicato in maniera diversa. Una deroga che l'articolo 20 del decreto legislativo sulle sanzioni tributarie non contiene.
L'articolo 20 del Dlgs 472/1997
"Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento".
E' testualmente quanto prevede l'articolo 20 del Dlgs 472/1997, fondamento di diverse precedenti pronunce dei giudici di Piazza Cavour, attraverso cui era stato posto l'accento sulla specialità della disciplina sanzionatoria tributaria; una specialità per effetto della quale si era giudicata non operante la disciplina generale codicistica, prevista dall'articolo 2953 del codice civile ("I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni").
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Quindi, in presenza di giudicato, non può non trovare applicazione la disposizione di carattere generale, relativa all'esercizio del diritto definitivamente riconosciuto in sede giudiziaria (appunto, l'articolo 2953).
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In sostanza, l'articolo 20 del Dlgs 472/1997, con il "suo" termine quinquennale, opera in relazione al titolo esecutivo amministrativo; l'articolo 2953 del codice civile definisce e regola in generale l'istituto del giudicato, senza alcuna distinzione riferita alla materia del contendere o alla eventuale specialità della giurisdizione e senza limiti applicativi, se non per espressa previsione di una norma che disciplini il giudicato in maniera diversa. Una deroga che l'articolo 20 del decreto legislativo sulle sanzioni tributarie non contiene.
Alfonso Lucarelli
pubblicato Giovedì 17 Dicembre 2009
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