Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Difesa senza automatismi
La procura alla rappresentanza in giudizio non si estende all'appello se non espressamente indicato
Qualora nel testo della procura speciale rilasciata in primo grado non vi sia alcun cenno alla facoltà del difensore di rappresentare, assistere e difendere il contribuente "nell'eventuale giudizio di appello", il mandato al legale non può estendersi al grado di giudizio successivo. E' quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 13888 del 28 maggio.
La società contribuente ricorre avverso la sentenza d'appello con la quale la Commissione tributaria regionale, nell'accogliere le censure dell'Amministrazione finanziaria, aveva ritenuto "non costituita nel grado di giudizio la predetta società per carenza di legittimazione sostanziale dei consulenti fiscali".
Prima di esaminare la sentenza in commento, è opportuno premettere brevemente, per quanto qui d'interesse, che la procura è un negozio unilaterale che conferisce al difensore la rappresentanza della parte in giudizio, cioè di compiere e ricevere nel suo interesse tutti gli atti del processo stesso che non siano dalla legge espressamente riservati alla parte personalmente (articolo 84 Cpc).
La procura alle liti può essere generale (ad lites) o speciale (ad litem), a seconda che riguardi la rappresentanza "in tutti" i processi nei quali il conferente venga a trovarsi come parte (sia attrice, sia convenuta, sia chiamata), o la rappresentanza in "un singolo" processo.
La procura deve essere conferita in maniera solenne con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e, se è speciale, può anche essere apposta in calce (al di sotto dell'atto processuale) o a margine (a lato dell'atto processuale) del primo atto con cui la parte si presenta in giudizio (ricorso, controricorso eccetera); in tal caso, l'autografia della sottoscrizione della parte che la conferisce deve essere certificata dallo stesso difensore.
La procura alle liti non attribuisce al difensore il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa (transazione, conciliazione, rinuncia eccetera), se tale potere non gli sia espressamente conferito.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa (articolo 83, Cpc).
Al riguardo, occorre precisare che la Cassazione, con la sentenza 16718/2007, ha dato una interpretazione estensiva al citato articolo 83, ritenendo che "l'atto di conferimento dell'incarico a un difensore abilitato all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, espressamente riguardante anche "il presente giudizio", abilita il difensore stesso a sottoscrivere il ricorso in appello, in quanto il termine "giudizio" è idoneo ad abbracciare l'intero conflitto d'interessi sottoposto al giudice".
In altri termini, nella procura ad litem, resa in primo grado, l'impiego dell'espressione "per il presente giudizio" (o altra equivalente) vale ad abilitare il difensore alla proposizione dell'appello, senza necessità del rilascio di una ulteriore delega, quando dal contesto dell'atto non risulti l'esistenza di ulteriori elementi limitativi (cfr. Cassazione 8806/2000).
Altro orientamento giurisprudenziale, al contrario, ritiene che anche nel processo tributario, come in quello civile, il contenuto della procura speciale rilasciata in primo grado al difensore deve essere interpretato in senso restrittivo.
La Cassazione, con la sentenza 20520/2006, ha affermato, infatti, che: "neppure l'atto di conferimento dell'incarico al difensore abilitato all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie, espressamente riguardante anche "l'eventuale giudizio d'appello", abilita il difensore stesso a sottoscrivere il ricorso in appello, in quanto, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1, comma 2, del Dlgs 546/1992, è applicabile anche al processo davanti alle Commissioni tributarie l'art. 83, ultimo comma, del codice di procedura civile, per il quale la procura speciale è oggetto di applicazione restrittiva".
In buona sostanza, secondo l'orientamento più rigoroso della giurisprudenza di legittimità, se la procura prevede l'estensione del mandato difensivo "all'eventuale giudizio d'appello", senza però conferire un esplicito mandato per proporre l'impugnazione, il difensore non è legittimato a proporre appello.
Tanto premesso, la Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha rigettato il ricorso presentato dalla società, affermando che la procura rilasciata in primo grado dal contribuente ai propri difensori non li legittimava a proporre appello, in quanto "nel testo non vi era alcun cenno all'eventuale proposizione di un appello, mentre, al contrario, si enumeravano minutamente le facoltà attribuite nel giudizio di primo grado".
Nel caso di specie, si trattava di una procura dal seguente tenore: "conferisce procura speciale, anche disgiunta, con ogni ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di richiesta di sospensione dell'atto impugnato e di procedere, ove nell'interesse del sottoscritto lo ritengano opportuno, alla conciliazione giudiziale della controversia, ai sensi dell'articolo 48 del Dlgs 546/1992, ai signori rag (..) e dott (…) eleggendo a tal fine domicilio presso il loro studio in (..)".
Peraltro, sottolinea la Corte, dall'esame dell'atto di conferimento dell'incarico difensivo (esame consentito in sede di legittimità, trattandosi di questione procedurale), non si evinceva nemmeno alcun cenno "al giudizio nel suo insieme", ovvero la volontà di estendere la procura al giudizio articolato nei suoi diversi gradi (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 4285/1986 e 4491/1985).
Sulla base di quanto precede, i giudici di legittimità, in mancanza di "una volontà espressa", che consentisse di ritenere la procura operante anche in grado di appello e idonea a vincere la presunzione legale di cui all'articolo 83 del Cpc, hanno ritenuto che l'impiego della "formula" sopra riportata non valesse ad abilitare i difensori alla proposizione dell'appello.
La società contribuente ricorre avverso la sentenza d'appello con la quale la Commissione tributaria regionale, nell'accogliere le censure dell'Amministrazione finanziaria, aveva ritenuto "non costituita nel grado di giudizio la predetta società per carenza di legittimazione sostanziale dei consulenti fiscali".
Prima di esaminare la sentenza in commento, è opportuno premettere brevemente, per quanto qui d'interesse, che la procura è un negozio unilaterale che conferisce al difensore la rappresentanza della parte in giudizio, cioè di compiere e ricevere nel suo interesse tutti gli atti del processo stesso che non siano dalla legge espressamente riservati alla parte personalmente (articolo 84 Cpc).
La procura alle liti può essere generale (ad lites) o speciale (ad litem), a seconda che riguardi la rappresentanza "in tutti" i processi nei quali il conferente venga a trovarsi come parte (sia attrice, sia convenuta, sia chiamata), o la rappresentanza in "un singolo" processo.
La procura deve essere conferita in maniera solenne con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e, se è speciale, può anche essere apposta in calce (al di sotto dell'atto processuale) o a margine (a lato dell'atto processuale) del primo atto con cui la parte si presenta in giudizio (ricorso, controricorso eccetera); in tal caso, l'autografia della sottoscrizione della parte che la conferisce deve essere certificata dallo stesso difensore.
La procura alle liti non attribuisce al difensore il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa (transazione, conciliazione, rinuncia eccetera), se tale potere non gli sia espressamente conferito.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa (articolo 83, Cpc).
Al riguardo, occorre precisare che la Cassazione, con la sentenza 16718/2007, ha dato una interpretazione estensiva al citato articolo 83, ritenendo che "l'atto di conferimento dell'incarico a un difensore abilitato all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, espressamente riguardante anche "il presente giudizio", abilita il difensore stesso a sottoscrivere il ricorso in appello, in quanto il termine "giudizio" è idoneo ad abbracciare l'intero conflitto d'interessi sottoposto al giudice".
In altri termini, nella procura ad litem, resa in primo grado, l'impiego dell'espressione "per il presente giudizio" (o altra equivalente) vale ad abilitare il difensore alla proposizione dell'appello, senza necessità del rilascio di una ulteriore delega, quando dal contesto dell'atto non risulti l'esistenza di ulteriori elementi limitativi (cfr. Cassazione 8806/2000).
Altro orientamento giurisprudenziale, al contrario, ritiene che anche nel processo tributario, come in quello civile, il contenuto della procura speciale rilasciata in primo grado al difensore deve essere interpretato in senso restrittivo.
La Cassazione, con la sentenza 20520/2006, ha affermato, infatti, che: "neppure l'atto di conferimento dell'incarico al difensore abilitato all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie, espressamente riguardante anche "l'eventuale giudizio d'appello", abilita il difensore stesso a sottoscrivere il ricorso in appello, in quanto, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1, comma 2, del Dlgs 546/1992, è applicabile anche al processo davanti alle Commissioni tributarie l'art. 83, ultimo comma, del codice di procedura civile, per il quale la procura speciale è oggetto di applicazione restrittiva".
In buona sostanza, secondo l'orientamento più rigoroso della giurisprudenza di legittimità, se la procura prevede l'estensione del mandato difensivo "all'eventuale giudizio d'appello", senza però conferire un esplicito mandato per proporre l'impugnazione, il difensore non è legittimato a proporre appello.
Tanto premesso, la Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha rigettato il ricorso presentato dalla società, affermando che la procura rilasciata in primo grado dal contribuente ai propri difensori non li legittimava a proporre appello, in quanto "nel testo non vi era alcun cenno all'eventuale proposizione di un appello, mentre, al contrario, si enumeravano minutamente le facoltà attribuite nel giudizio di primo grado".
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Francesca La Face
pubblicato Lunedì 16 Giugno 2008
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