Giurisprudenza
Ditte farmaceutiche, indeducibilità
di beni e servizi offerti ai medici
E' necessaria una valutazione globale per evitare che tanti omaggi di "modico valore" superino la soglia consentita
Dal 1° gennaio 2003, sono indeducibili dal reddito di impresa "i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico" (articolo 2, comma 9, legge 289/2002).

 

Si tratta di tutti i costi sostenuti dalle aziende farmaceutiche nell'ambito dell'attività di informazione scientifica rivolta alla classe medica.
La norma citata deve comunque essere interpretata in maniera coordinata con la disciplina di settore, relativa ai criteri di deducibilità delle spese della aziende farmaceutiche.
La questione sulla deducibilità dei costi deve, cioè, essere coerente con la legislazione sanitaria (Dlgs 541/1992).
L'attività diretta ai medici deve essere, infatti, priva di intenti pubblicitari.
Visto il settore di cui stiamo parlando, del resto, la salute del cittadino costituisce un bene costituzionalmente tutelato, che, sicuramente, può prevalere sugli ordinari criteri di deducibilità fiscale.

Anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate 3/2006 afferma, in particolare, che l'indeducibilità si riferisce alle spese per l'acquisto di beni e servizi destinati a medici, veterinari e farmacisti che non siano di valore trascurabile, e a quelle relative ad altri comportamenti illeciti vietati dalla disciplina speciale di settore contenuta nel Dlgs 541/1992.

Si tratta, quindi, di spese che ordinariamente sarebbero inerenti e deducibili dal reddito d'impresa (a titolo di spese di rappresentanza o pubblicità), ma che diventano indeducibili perché relative a violazioni della normativa di settore, configurando illeciti penali o amministrativi.
Tale limite non si applica ai costi che rientrano in una lecita attività promozionale svolta dalle case farmaceutiche. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha definito spese di pubblicità esclusivamente quelle "volte a rendere noto un farmaco presso la classe medica", destinate "ad informare il professionista della natura e delle utilità farmaceutiche del prodotto, in quali ipotesi risulti indicato, in quali no o addirittura nocivo" (Cassazione 25053/2006), dovendosi in ogni altro caso qualificare detti costi quali spese di rappresentanza.

La circolare ha, dunque, chiarito che il comma 9 dell'articolo 2 deve essere inteso nel senso di ritenere indeducibili non solo le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi destinati a medici, veterinari e farmacisti, relative a fattispecie che integrano il reato di comparaggio, ma anche quelle riferibili a comportamenti contrari alla disciplina speciale prevista dal decreto legislativo 541/1992.
Pertanto, lo scopo del legislatore non è stato quello di ribadire, con specifico riferimento al settore farmaceutico, la previsione di indeducibilità dei costi derivanti da reato, già peraltro contenuta nel precedente comma 8 del medesimo articolo 2, ma quella di specificare che l'ambito di applicazione del regime di indeducibilità ha una portata più ampia.

La circolare ha previsto che tutti i costi sostenuti dagli operatori del settore farmaceutico, inquadrabili nella categoria delle spese di rappresentanza, in deroga all'articolo 108 del Tuir, sono indeducibili, in quanto si presume il difetto del requisito dell'inerenza all'attività di impresa.

Per giungere a tale conclusione, è tuttavia necessario unire la disciplina fiscale con la normativa sanitaria concernente la materia dell'informazione scientifica. Operando tale collegamento, viene in rilievo sul piano interpretativo il concetto "valore trascurabile" dei beni e servizi (al cui superamento il decreto legislativo 541/1992 collega la violazione della normativa sanitaria e, sul piano tributario, l'indeducibilità dei relativi costi ai sensi dell'articolo 2, comma 9 citato), che è stato individuato a livello di direttive sanitarie regionali in 20 euro annui per singolo medico. Non è, pertanto, corretto limitarsi a calcolare l'entità e il costo del singolo "omaggio" fatto al medico, ma è necessario operare una valutazione complessiva annua di tipo sia qualitativo sia quantitativo con riferimento a ciascuno degli operatori sanitari visitati dall'informatore scientifico.

Tale impostazione è stata, infine, recentemente confermata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale, con la sentenza 23/29/2011, ha respinto l'appello principale del contribuente e accolto, invece, l'appello incidentale dell'ufficio relativamente a spese per materiale promozionale per complessivi 13.144.407 euro, rispetto a gran parte delle quali i giudici di primo grado avevano accolto il ricorso del contribuente in quanto considerate relative a beni di valore unitario inferiore a 25,82 euro.

Secondo i giudici di appello, infatti, "non si ritiene sostenibile la distinzione fatta dai primi giudici tra gli omaggi di costo unitario inferiore ad Euro 25,82 e quelli di costo superiore perché è innegabile che un omaggio di valore, in sé, trascurabile (art. 11 Dlgs 541/92) diviene non trascurabile se ripetuto più volte nello stesso esercizio fiscale ad in favore, s'intende, dello stesso medico".

La Ctr, andando oltre il semplice ragionamento "matematico", ha emesso anche un giudizio di valore, sottolineando come "del resto quel che appare ancora più rilevante non è soltanto la circostanza che il medico abbia ricevuto 4/5 oggetti (ricettari, biglietti da visita, pubblicazioni di carattere scientifico, penne, piccola attrezzatura medica, gadgets, timbri vari, etc), di valore di poco inferiore o di poco superiore a 25,82 Euro l'uno, ma che, nel complesso, ciascun medico sia stato "circondato" con ogni sorta di attenzioni (cene, pranzi, software, corsi di formazione gratuiti, convegni aperti a tutti, volumi d'arte, visite ai laboratori dell'azienda)".

I giudici concludono, dunque, che "si ritiene di poter conclusivamente condividere il rilievo dell'Agenzia quando afferma che l'art. 2/9° co. L. 289/02 per come è costruita la norma e per l'inevitabile correlazione alla disciplina sanitaria ed ai principi generali sul reddito di impresa, evidenziano l'intento e l'interesse del legislatore di collegare la sanzione della indeducibilità non tanto alla tipologia della spesa (pubblicità e/o sponsorizzazione e/o rappresentanza), ma alla offensività di determinate condotte riguardo a prerogative di interesse generale tutelate ex lege".

La normativa fiscale, in sostanza, vuole evitare che il medico venga indotto a prescrivere un medicinale non per la sua efficacia, "ma perché prodotto dalla azienda farmaceutica dalla quale ha ricevuto tante attenzioni".
 

Giovambattista Palumbo
Marco Sensi
pubblicato Venerdì 8 Aprile 2011

I più letti

testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
medico disegno
Sono rettificabili soltanto le “sviste” formali e di calcolo, niente da fare per le scelte di natura opzionale che, invece, una volta fatte, non sono revocabili
testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione