Giurisprudenza
Dividendi e crediti per 100 milioni.
La Ctp conferma l’origine elusiva
I giudici danno ragione all’Agenzia nel contenzioso con tre gruppi finanziari e industriali di rilevanza mondiale
La Commissione tributaria provinciale di Pescara, con tre distinte pronunce (n. 324/01/09 del 12/3/2009, depositata il 4 novembre 2009; n. 415/01/09 del 26/11/2009, depositata il 31 dicembre 2009; n. 226/04/09 del 15/12/2009, depositata il 31 dicembre 2009), conforta l’operato del Centro operativo di Pescara nei confronti di tre importanti gruppi finanziari e industriali internazionali, consolidando la giurisprudenza favorevole nelle numerose vertenze relative ai provvedimenti di disconoscimento, per l’accertata elusività delle operazioni a monte, di crediti e di diniego o recupero di rimborsi.
La competenza esclusiva per materia, attribuita al Centro operativo in riferimento alle istanze di rimborso di ritenute e crediti d’imposta su dividendi (combinato disposto degli articoli 14 e 105 del Tuir) presentate da soggetti residenti all’estero, ha contribuito non poco all’esito positivo delle vertenze per la visione complessiva e unitaria del fenomeno che, in precedenza, non era possibile avere in ragione della distribuzione tra più uffici.

L’oggetto delle indagini
Come è noto, il credito d’imposta sui dividendi viene riconosciuto dall’Italia, in via di reciprocità, soltanto nelle Convenzioni stipulate con il Regno Unito (Articolo 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Gran Bretagna, ratificata dalla legge 5/11/1990, n. 329) e la Francia (Articolo 10 della Convenzione Italia – Francia, ratificata dalla legge 7/01/1992, n. 20), al fine di restituire le imposte già pagate in Italia dalla società distributrice dei dividendi.
A seguito di indagini di polizia giudiziaria, è stata rilevata l’utilizzazione artificiosa di una società-sponda nel Regno Unito, idonea a figurare come beneficiaria dei dividendi distribuiti da una società italiana, quando, al contrario, il dominus effettivo era un soggetto residente negli Stati Uniti.

Obiettivo dell’operazione era ottenere i rimborsi previsti dalla favorevole convenzione stipulata tra Italia e UK per evitare le doppie imposizioni e di effettuare un “lavaggio” dei dividendi (dividend washing) con la realizzazione dei suoi favorevoli effetti. I due soggetti, con diverso sistema di tassazione dei dividendi, travestivano, quindi, i proventi di capitale in corrispettivi di cessioni dei titoli stessi, realizzando un complessivo vantaggio fiscale ripartito tra di essi.

Il Centro operativo di Pescara ha pertanto individuato una serie di operazioni elusive consistenti nell’acquisizione, da parte di una banca d’affari statunitense, della disponibilità di una rilevante massa di titoli azionari emessi da società italiane mediante contratti di stock loan (prestito titoli) stipulati con vari investitori.
L’attività elusiva ha poi riguardato la successiva cessione di tali titoli a una controllata residente nel Regno Unito prima del pagamento del dividendo, e, dopo il relativo incasso, anche la restituzione dei titoli, alla scadenza del contratto di stock loan, all’originario detentore. Tale comportamento avrebbe permesso di ottenere, oltre al pagamento del dividendo, anche il rimborso del credito d’imposta da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana, con un notevole vantaggio per i soggetti coinvolti.

L’abuso di diritto contestato alle società coinvolte veniva realizzato tramite il treaty shopping, che mira allo sfruttamento di un regime vantaggioso contro la doppia imposizione esistente tra due Paesi, attraverso l’inserimento da parte di un residente in un Paese terzo di una struttura economica in uno dei due Paesi stipulanti la convenzione, affinché sia funzionale alla fruizione delle agevolazioni previste dal trattato, che altrimenti non gli sarebbero state accessibili.

Il secondo tipo di indagine invece è stato condotto dal Centro operativo di Pescara su una fattispecie in cui la capo-gruppo americana aveva utilizzato nel Regno Unito una società-sponda (conduit companie), non operativa, costituita per figurare come beneficiaria dei dividendi distribuiti da una società italiana, quando, al contrario, il dominus effettivo era un soggetto residente negli Stati Uniti, al fine di godere dei più favorevoli effetti della convenzione sottoscritta dall’Italia con quel Paese anziché con gli USA.
Il complesso esame di questo tipo di situazioni ha comportato una verifica puntuale delle dichiarazioni presentate nel Regno Unito dalle società che apparivano quali presunti beneficiari effettivi dei dividendi e delle movimentazioni bancarie delle corrispondenti società americane a cui transitavano i pagamenti per poi essere veicolati nella maggior parte dei casi verso paradisi fiscali.
Il provvedimento emesso dal Cop, per un controvalore complessivamente pari a quasi 36 milioni di euro, veniva notificato, oltre che ai soggetti inglesi che avevano presentato le istanze di rimborso, anche al sostituto d’imposta italiano e alle capo-gruppo americane in litisconsorzio necessario.

Le pronunce della Ctp di Pescara
Come anticipato in premessa, le tesi proposte dal Cop sono state integralmente condivise dai giudici di primo grado.
Le sentenze confermano la validità dell’analisi statistico-matematica fatta attraverso l’utilizzo di un campione di istanze, atteso che “sarebbe stato quasi impossibile ricorrere all’analisi analitica che avrebbe richiesto tempi lunghissimi e costi elevati”: ciò ha consentito ai giudici di far superare agli atti impugnandi la contestazione nel merito avanzata dalle ricorrenti sul presunto difetto assoluto di prova circa l’artificiosità delle operazioni di compravendita azionaria, statuendo che “l’analisi effettuata … con l’ausilio del CTU nominato dalla Procura è accurata ed ha dato pienamente cognizione dei fatti accaduti”.

I giudici hanno ulteriormente rilevato che “la ricostruzione fatta dalla società in merito ai crediti relativi ad alcuni titoli è parziale e non esaustiva ed è finalizzata ad evidenziare la legittimità di una sola parte delle transazioni effettuate mentre quella fatta dai verificatori, se pur a campione, individua con maggior precisione la percentuale delle transazioni che potevano beneficiare del rimborso del credito d’imposta”.

Va registrato sul punto che la Corte di cassazione, tornando di recente sul tema del dividend washing e stabilendo l’irrilevanza fiscale di tali operazioni anche con riferimento a fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore del Dl 372/1992 (ponendosi in tal modo in contrasto con il precedente orientamento: Corte di cassazione 26/1/2000, n. 3979; 3/9/2001, n. 11351; 18/12/2001, n. 3345), ha affermato i seguenti importanti principi, prontamente recepiti dall’Agenzia delle Entrate in una esaustiva circolare (n. 39/E del 27/6/2007):
1) la nullità dei contratti di compravendita che integrano le operazioni di dividend washing per difetto di causa ai sensi dell’articolo 1418, comma 2, e 1325, n. 2, del codice civile (Corte di cassazione, sentenze nn. 20398 e 22932 del 2005);
2) l’Amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare applicazione delle imposte, è legittimata a dedurre (prima in sede di accertamento fiscale, poi in sede contenziosa) la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o la loro nullità per “abuso di diritto” (Corte cassazione, sentenza n. 20816/2005);
3) sono nulle le pattuizioni volte alla modifica di un regime fiscale (la stessa Corte, già in altre occasioni, precisamente con le sentenze 6445/1985, 6232/1991, 6037/1993 e 13261/1999, ha ritenuto nulle le pattuizioni volte alla modifica di un regime fiscale).

Con la terza delle sentenze in commento, vengono affrontati e risolti in senso favorevole alle tesi dell’Amministrazione finanziaria altri profili tra i quali, nel merito, la non spettanza delle agevolazioni richieste essendo alternative a quelle, già usufruite, della direttiva madre-figlia.
I giudici infatti hanno attribuito notevole importanza anche “alle prove addotte dal COP, consistenti nelle seguenti dimostrazioni:
a) Gli utili distribuiti dalla società italiana non risultano essere mai giunti nel Regno Unito;
b) la società inglese è stata costituita si nel Regno Unito, ma ivi non risulta svolgere alcuna reale attività come da bilanci presentati;
c) gli amministratori della società inglese risulta siano americani: non risultano neppure esser domiciliati nel Regno Unito”.

Ciò ha portato i giudici di prime cure al convincimento che “questi ulteriori elementi provano che la società inglese non è il "beneficiario effettivo" dei dividendi: essa è qualificabile come soggetto interposto (conduit company): in ogni caso non sembra ragionevolmente ipotizzabile poter beneficiare della normativa convenzionale e della Direttiva madre figlia UE”.
Date le suddette premesse, i giudici hanno infine stabilito l’importantissimo principio secondo cui “la disapplicazione della normativa convenzionale rende palese anche la corretta rideterminazione delle ritenute in misura piena effettuata dall'Ufficio tributario, sui dividendi distribuiti”: ossia, una volta disconosciuti i benefici alla società inglese in quanto ritenuta fittiziamente interposta, le ritenute applicabili sui dividendi in uscita dall’Italia vanno correttamente rideterminate in capo alla società americana in misura piena, non potendo godere dei benefici comunitari previsti dalla direttiva madre-figlia.
Marco Merletti
pubblicato Giovedì 15 Aprile 2010

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