Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Documentazione extracontabile:
l’accertamento non fa flop…py
l’accertamento non fa flop…py
Ok all’induttivo in presenza di contabilità “in nero”, senza la necessita di effettuare verifiche incrociate
Con una interessante sentenza - la n. 17365 depositata lo scorso 24 luglio - la Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, ha bocciato l’interpretazione fornita dai giudici di merito in ordine alla valenza probatoria da attribuire alla documentazione extracontabile rinvenuta a seguito di verifica fiscale (nel caso di specie trattasi di documentazione contenuta in un floppy disc).
I fatti di causa
L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione dolendosi del fatto che il giudice di appello aveva ritenuto non sussistenti i requisiti di “gravità, precisione e concordanza” degli elementi utilizzati ai fini della rettifica. In particolare, la Ctr aveva ignorato la circostanza che, dal raffronto tra i dati contenuti nel floppy disc (rinvenuto presso la contribuente e costituente l’archivio corrente della ditta) e quelli rilevati presso la conservatoria dei registri immobiliari fosse emerso un notevole numero (pari a 1413) di pratiche eseguite, relative a visure immobiliari, che non avevano trovato alcun riscontro nella documentazione contabile del contribuente.
La pronuncia della Cassazione
In particolare, la Cassazione ha precisato che la cosiddetta contabilità “in nero” - risultante da appunti personali e informali dell’imprenditore, ovvero, come nella specie, da documentazione contenuta in floppy disk - costituisce valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti della legge (cfr Cassazione, sentenza n. 1987 del 30 gennaio 2006).
Ciò premesso, hanno continuato i giudici di piazza Cavour, affermare semplicemente, come ha fatto il giudice di appello, che “Nel caso in esame le presunzioni semplici sono rimaste tali, senza poter riscontrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dalla legge idonei a giustificare la pretesa fiscale” e che “l’Ufficio non ha provveduto ad effettuare i controlli incrociati fra i nominativi rilevati dai floppies disk ed i clienti che avrebbero ricevuto la prestazione, non vi sono stati accertamenti di carattere bancario, e manca il controllo con i nominativi dei notai, enti e banche che hanno richiesto la visura, quindi le presunzioni sono rimaste pure e semplici”, oltre a costituire una motivazione assolutamente generica, apodittica e incongrua, rappresenta una violazione dei suindicati principi.
E ancora, continua la Suprema corte, trascurando la rilevanza dei floppy disk rinvenuti dalla Guardia di Finanza in sede di verifica, il giudice di appello non ha attribuito “…alla prova presuntiva ed alla relativa regola di ripartizione probatoria sopra delineati il rispettivo corretto significato alla stregua della massima consolidata in giurisprudenza di legittimità secondo cui le presunzioni non costituiscono, come affermato in giurisprudenza di legittimità e posto in rilievo anche in dottrina, uno strumento probatorio di rango “secondario” nella gerarchia dei mezzi di prova e “più debole” rispetto alla prova diretta o rappresentativa (v. Cass., 12/6/2906, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572)”.
Così come per le presunzioni legali, quella semplice, di cui all’articolo 39 citato, vale a facilitare l’assolvimento dell’onere della prova da parte di chi ne è onerato (il fisco), trasferendo sulla controparte l’onere della prova contraria (il contribuente).
Ne consegue che la presunzione, in assenza di prova contraria, “…impone pertanto al giudice di ritenere provato il fatto previsto, senza consentirgli la valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c.”, occorrendo solo che il rapporto tra fatto presunto e fatto accertato sia fondato su di “…un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza (v. Cass. 23/3/2005, n. 6220; Cass., 16/7/2004, n. 13169; Cass., 13/11/1996, n. 9961; Cass., 18/9/1991, n. 9117; Cass., 20/12/1982, n. 7026), basate sull’id quod plerumque accidit (v. Cass., 30/11/2005, n. 6081; Cass., 6/6/1997, n. 5082)”.
Di contro, spetterà alla parte che subisce tale presunzione fornire la prova contraria (cfr Cassazione, sentenza n. 35610 del 1° dicembre 2006), “… spettando in tal caso al giudice stabilire l’idoneità nel caso concreto di quest’ultima a vincerla”.
Infine, ha chiosato la Cassazione, nel caso esaminato, nessun elemento “…risulta tuttavia dall’impugnata sentenza essere stato al riguardo in contrario dalla medesima dedotto e provato…”, pertanto il giudice di appello era obbligato a ritenere sussistente quanto presuntivamente provato, non potendo lo stesso valutare la prova ai sensi dell’articolo 116 cpc, applicandosi quest’ultima disposizione solo “…all’esito della prova contraria data dal soggetto contro cui gioca la presunzione (v. Cass., 12/06/2006, n. 13546)”.
I fatti di causa
La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava il gravame proposto dall’ufficio nei confronti della pronuncia della Ctp di Avellino, che aveva accolto il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione presentata a fini Iva, anno di imposta 1994.
L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione dolendosi del fatto che il giudice di appello aveva ritenuto non sussistenti i requisiti di “gravità, precisione e concordanza” degli elementi utilizzati ai fini della rettifica. In particolare, la Ctr aveva ignorato la circostanza che, dal raffronto tra i dati contenuti nel floppy disc (rinvenuto presso la contribuente e costituente l’archivio corrente della ditta) e quelli rilevati presso la conservatoria dei registri immobiliari fosse emerso un notevole numero (pari a 1413) di pratiche eseguite, relative a visure immobiliari, che non avevano trovato alcun riscontro nella documentazione contabile del contribuente.
La pronuncia della Cassazione
La Cassazione ha dapprima ricordato come, in altre circostanze, avesse già avuto modo di affermare che il ritrovamento da parte della Guardia di Finanza, sia presso la sede dell’impresa (cfr Cassazione, sentenza n. 19329 dell’8 settembre 2006) sia in locali diversi da quelli societari (cfr Cassazione, sentenza n. 27061 del 18 dicembre 2006; n. 19598 del 20 dicembre 2003), di una “contabilità parallela” a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale legittima di per sé, a prescindere cioè dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo (articolo 39, commi 2 e 3, del Dpr 600/1973 - cfr Cassazione, sentenza n. 19598 del 20 dicembre 2003).
In particolare, la Cassazione ha precisato che la cosiddetta contabilità “in nero” - risultante da appunti personali e informali dell’imprenditore, ovvero, come nella specie, da documentazione contenuta in floppy disk - costituisce valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti della legge (cfr Cassazione, sentenza n. 1987 del 30 gennaio 2006).
Ciò premesso, hanno continuato i giudici di piazza Cavour, affermare semplicemente, come ha fatto il giudice di appello, che “Nel caso in esame le presunzioni semplici sono rimaste tali, senza poter riscontrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dalla legge idonei a giustificare la pretesa fiscale” e che “l’Ufficio non ha provveduto ad effettuare i controlli incrociati fra i nominativi rilevati dai floppies disk ed i clienti che avrebbero ricevuto la prestazione, non vi sono stati accertamenti di carattere bancario, e manca il controllo con i nominativi dei notai, enti e banche che hanno richiesto la visura, quindi le presunzioni sono rimaste pure e semplici”, oltre a costituire una motivazione assolutamente generica, apodittica e incongrua, rappresenta una violazione dei suindicati principi.
E ancora, continua la Suprema corte, trascurando la rilevanza dei floppy disk rinvenuti dalla Guardia di Finanza in sede di verifica, il giudice di appello non ha attribuito “…alla prova presuntiva ed alla relativa regola di ripartizione probatoria sopra delineati il rispettivo corretto significato alla stregua della massima consolidata in giurisprudenza di legittimità secondo cui le presunzioni non costituiscono, come affermato in giurisprudenza di legittimità e posto in rilievo anche in dottrina, uno strumento probatorio di rango “secondario” nella gerarchia dei mezzi di prova e “più debole” rispetto alla prova diretta o rappresentativa (v. Cass., 12/6/2906, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572)”.
Così come per le presunzioni legali, quella semplice, di cui all’articolo 39 citato, vale a facilitare l’assolvimento dell’onere della prova da parte di chi ne è onerato (il fisco), trasferendo sulla controparte l’onere della prova contraria (il contribuente).
Tant’è che “…la presunzione semplice e la presunzione legale iuris tantum si distinguono infatti unicamente in ordine al modo di insorgenza, in quanto mentre il fatto sul quale la prima si fonda dev’essere provato in giudizio, e il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge, non abbisognando pertanto della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi”.
Tuttavia, “una volta che la presunzione semplice si sia tuttavia formata e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, in quanto l’una e l’altra trasferiscono a colui contro il quale esse depongono l’onere della prova contraria…”.
Ne consegue che la presunzione, in assenza di prova contraria, “…impone pertanto al giudice di ritenere provato il fatto previsto, senza consentirgli la valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c.”, occorrendo solo che il rapporto tra fatto presunto e fatto accertato sia fondato su di “…un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza (v. Cass. 23/3/2005, n. 6220; Cass., 16/7/2004, n. 13169; Cass., 13/11/1996, n. 9961; Cass., 18/9/1991, n. 9117; Cass., 20/12/1982, n. 7026), basate sull’id quod plerumque accidit (v. Cass., 30/11/2005, n. 6081; Cass., 6/6/1997, n. 5082)”.
Di contro, spetterà alla parte che subisce tale presunzione fornire la prova contraria (cfr Cassazione, sentenza n. 35610 del 1° dicembre 2006), “… spettando in tal caso al giudice stabilire l’idoneità nel caso concreto di quest’ultima a vincerla”.
Infine, ha chiosato la Cassazione, nel caso esaminato, nessun elemento “…risulta tuttavia dall’impugnata sentenza essere stato al riguardo in contrario dalla medesima dedotto e provato…”, pertanto il giudice di appello era obbligato a ritenere sussistente quanto presuntivamente provato, non potendo lo stesso valutare la prova ai sensi dell’articolo 116 cpc, applicandosi quest’ultima disposizione solo “…all’esito della prova contraria data dal soggetto contro cui gioca la presunzione (v. Cass., 12/06/2006, n. 13546)”.
Marco Denaro
pubblicato Venerdì 31 Luglio 2009
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