Giurisprudenza
Domanda di rimborso e domicilio fiscale sempre "indivisibili"
La richiesta va presentata inderogabilmente all'ufficio che ha il potere di svolgere l'attività accertatrice
La presentazione dell'istanza di rimborso a un ufficio incompetente non produce alcun effetto e, pertanto, impedisce la formazione del silenzio-rifiuto quale condizione indispensabile per proporre ricorso.
A tali conclusioni sono pervenuti i giudici di legittimità con la sentenza n. 27353 depositata il 18 novembre 2008.

L'iter processuale
La controversia trae origine dall'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso Irpef presentata a un ufficio dell'agenzia delle Entrate incompetente territorialmente.
La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso presentato dal contribuente e i giudici di secondo grado rigettano l'appello dell'ufficio.
A questo punto, l'Amministrazione finanziaria ricorre in Cassazione, deducendo che la competenza a decidere sull'istanza di rimborso spetta all'ufficio dell'Agenzia nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente (cfr risoluzione 123/2002).

Il giudizio di legittimità
La Suprema corte, con la sentenza n. 27353 del 18 novembre, ha accolto il ricorso delle Entrate, affermando che "la presentazione di un'istanza di rimborso ad un ufficio incompetente osta alla formazione del provvedimento negativo, anche in forza del silenzio rifiuto e determina l'improponibilità del ricorso, (rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto un giudicato interno), presentato alla Commissione tributaria per difetto di provvedimento impugnabile".
In sostanza, la Corte, uniformandosi all'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che, in tema di rimborso di imposte sui redditi indebitamente versate, qualora la relativa domanda sia presentata a ufficio incompetente, l'inerzia mantenuta dallo stesso non è equiparabile a un provvedimento tacito di diniego. Di conseguenza, la proposizione del ricorso contro un provvedimento inesistente, anche se indicato nel ricorso, deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'articolo 18 del Dlgs 546/1992.
Tale articolo, nel prevedere l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dell'atto impugnato, a maggior ragione statuisce tale inammissibilità nel caso di ricorso rivolto contro un provvedimento inesistente.

Al riguardo, la Cassazione, già con la sentenza 19605/2005, adeguandosi a un orientamento consolidato, aveva ritenuto che la modalità di effettuazione, con un unico "versamento unitario", del pagamento delle imposte mediante delega irrevocabile a una banca convenzionata o all'ente Poste italiane, non consente di ritenere che l'ufficio finanziario competente a decidere su di una istanza di rimborso, possa essere identificato in quello nella cui circoscrizione sia compresa la sede dello sportello della banca o dell'ufficio postale presso il quale il contribuente ha scelto, per sua esclusiva comodità, di effettuare materialmente il versamento.
Per la Corte, dunque, anche nel vigore del sistema di "versamento unitario"delle imposte, l'ufficio competente a ricevere le istanze di rimborso di pagamenti considerati indebiti va individuato unicamente nell'ufficio erariale nell'ambito della cui competenza territoriale si trova il comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio fiscale.

Se così non fosse "si finirebbe con il consentire al contribuente di alterare completamente il pubblico interesse al buon andamento della Pubblica Amministrazione sotteso anche al riparto territoriale delle attribuzioni tra i singoli uffici e si finirebbe con il conferire al contribuente il potere di imporre un onere di risposta a carico di un ufficio da lui determinato, ma diverso da quello del suo domicilio fiscale fissato dal legislatore" (cfr Cassazione, sentenze 11217/1997, 1222/1998, 9096/2002).

La competenza territoriale degli uffici dell'agenzia delle Entrate, sottolinea infine la Suprema corte, ha carattere inderogabile, essendo determinata dall'interesse generale che gli accertamenti degli imponibili siano compiuti da quegli organi dell'amministrazione tributaria che, secondo la presunzione derivante dalle norme di legge in materia, sono i più idonei per lo svolgimento dell'attività accertatrice (cfr Cassazione, sentenze 2998/1987, 1506/1986, 4277/1980).
Francesca La Face
pubblicato Giovedì 11 Dicembre 2008

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