Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Donazione, soggetta a imposta
anche in assenza di atto scritto
anche in assenza di atto scritto
Il presupposto della tassazione va individuato nel trasferimento di un diritto o della titolarità di un bene, non avendo alcuna rilevanza l’osservanza della forma
La Corte di cassazione, con la sentenza 634 del 18 gennaio, ha confermato l’assoggettamento al prelievo fiscale della donazione anche se priva della forma scritta, ad substantiam, richiesta dall’ordinamento civile.
Il fatto
A seguito delle risultanze prodotte da un precedente processo penale, gli uffici finanziari hanno rilevato che a due fratelli era stata donata, dal nonno, un’ingente somma di denaro e oro puro.
La mancata denuncia dell’atto di liberalità ha fatto scattare l’accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate e l’applicazione delle relative sanzioni.
Contro l’avviso di accertamento, i due contribuenti si sono rivolti al giudice tributario.
In primo grado, il ricorso è stato rigettato, mentre in appello il giudice di merito ha accolto le pretese dei due fratelli, annullando l’atto impositivo dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, la Ctr aveva escluso, in punto di diritto, la sussistenza dei presupposti dell’imposta sulle donazioni, in quanto la donazione stessa non si sarebbe perfezionata per difetto dei requisiti di forma previsti a pena di nullità dall’articolo 782 del codice civile e per la mancanza di un valido atto di accettazione.
Contro la sentenza di secondo grado, l’Agenzia delle Entrate è ricorsa per cassazione con conseguente presentazione di controricorso incidentale da parte dei due contribuenti.
La decisione del Collegio
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 634 del 18 gennaio, ha ribadito, come affermato dalla precedente giurisprudenza, il principio secondo il quale deve essere assoggettata a prelievo fiscale la donazione anche se posta in essere in mancanza di forma scritta. Il fine dell’interpretazione è quello di evitare eventuali comportamenti elusivi.
Uno dei motivi del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate è la decisione della Ctr in merito alla nullità dell’atto di donazione perché non presentava la forma scritta, ad substantiam, come richiesto dall’ordinamento civilistico, che avrebbe portato poi al conseguente venir meno dell’obbligo del pagamento dell’imposta dovuta all’erario.
La Corte di cassazione, accogliendo le richieste dell’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che la nullità della donazione per carenza di forma scritta o per mancanza di accettazione della liberalità da parte dei beneficiari non fa cadere la pretesa impositiva da parte del Fisco.
In particolare, come già affermato dal Collegio in precedenti sentenze, “Il presupposto per l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni va individuato, giusto quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 346 del 1990, nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene senza che abbia rilevanza alcuna l'inosservanza della forma dell'atto pubblico, richiesta a pena di nullità dell'art. 782 cod. civ., per l'atto di donazione e la sua accettazione”.
Pertanto, anche nel caso in cui l’atto di liberalità avvenga tra consanguinei e la donazione abbia a oggetto denaro e/o beni mobili e avvenga in assenza di atto pubblico (sia per la donazione che per la relativa accettazione), la dazione deve essere assoggettata a tassazione (Cassazione 22118/2010, 2698/2002 e 7340/2011).
I giudici di legittimità avvertono che l’eventuale scostamento nella decisione da quanto ormai consolidato in dottrina produrrebbe delle prassi elusive, infatti, “basterebbe effettuare le donazioni mediante semplice cessione di fatto dei beni e senza alcuna formalità, per sfuggire al prelievo”, comportamento contrario al principio di effettività dell’imposizione in ragione della capacità contributiva, ai sensi dell’articolo 53 della Costituzione (sentenza 30055/2008).
Alla luce di quanto esposto, appare evidente che l’intero impianto giuridico, sul quale la Ctr aveva basato la sentenza oggetto di ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate, risulta essere mancante per il fatto che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che la mancanza della validità dell’atto di donazione, in quanto priva della forma scritta, avrebbe portato alla conseguente carenza della legittimazione della pretesa impositiva da parte dello Stato. Pertanto, alla luce di quanto riportato nella copiosa giurisprudenza, anche nella fattispecie concreta sottoposta a giudizio di legittimità, uno scostamento interpretativo andrebbe a “mostrare il fianco” a eventuali comportamenti elusivi da parte di quei contribuenti che volessero sottrarre alla tassazione ingenti quantità di denaro simulando l’atto di liberalità.
Il fatto
A seguito delle risultanze prodotte da un precedente processo penale, gli uffici finanziari hanno rilevato che a due fratelli era stata donata, dal nonno, un’ingente somma di denaro e oro puro.
La mancata denuncia dell’atto di liberalità ha fatto scattare l’accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate e l’applicazione delle relative sanzioni.
Contro l’avviso di accertamento, i due contribuenti si sono rivolti al giudice tributario.
In primo grado, il ricorso è stato rigettato, mentre in appello il giudice di merito ha accolto le pretese dei due fratelli, annullando l’atto impositivo dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, la Ctr aveva escluso, in punto di diritto, la sussistenza dei presupposti dell’imposta sulle donazioni, in quanto la donazione stessa non si sarebbe perfezionata per difetto dei requisiti di forma previsti a pena di nullità dall’articolo 782 del codice civile e per la mancanza di un valido atto di accettazione.
Contro la sentenza di secondo grado, l’Agenzia delle Entrate è ricorsa per cassazione con conseguente presentazione di controricorso incidentale da parte dei due contribuenti.
La decisione del Collegio
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 634 del 18 gennaio, ha ribadito, come affermato dalla precedente giurisprudenza, il principio secondo il quale deve essere assoggettata a prelievo fiscale la donazione anche se posta in essere in mancanza di forma scritta. Il fine dell’interpretazione è quello di evitare eventuali comportamenti elusivi.
Uno dei motivi del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate è la decisione della Ctr in merito alla nullità dell’atto di donazione perché non presentava la forma scritta, ad substantiam, come richiesto dall’ordinamento civilistico, che avrebbe portato poi al conseguente venir meno dell’obbligo del pagamento dell’imposta dovuta all’erario.
La Corte di cassazione, accogliendo le richieste dell’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che la nullità della donazione per carenza di forma scritta o per mancanza di accettazione della liberalità da parte dei beneficiari non fa cadere la pretesa impositiva da parte del Fisco.
In particolare, come già affermato dal Collegio in precedenti sentenze, “Il presupposto per l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni va individuato, giusto quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 346 del 1990, nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene senza che abbia rilevanza alcuna l'inosservanza della forma dell'atto pubblico, richiesta a pena di nullità dell'art. 782 cod. civ., per l'atto di donazione e la sua accettazione”.
Pertanto, anche nel caso in cui l’atto di liberalità avvenga tra consanguinei e la donazione abbia a oggetto denaro e/o beni mobili e avvenga in assenza di atto pubblico (sia per la donazione che per la relativa accettazione), la dazione deve essere assoggettata a tassazione (Cassazione 22118/2010, 2698/2002 e 7340/2011).
I giudici di legittimità avvertono che l’eventuale scostamento nella decisione da quanto ormai consolidato in dottrina produrrebbe delle prassi elusive, infatti, “basterebbe effettuare le donazioni mediante semplice cessione di fatto dei beni e senza alcuna formalità, per sfuggire al prelievo”, comportamento contrario al principio di effettività dell’imposizione in ragione della capacità contributiva, ai sensi dell’articolo 53 della Costituzione (sentenza 30055/2008).
Alla luce di quanto esposto, appare evidente che l’intero impianto giuridico, sul quale la Ctr aveva basato la sentenza oggetto di ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate, risulta essere mancante per il fatto che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che la mancanza della validità dell’atto di donazione, in quanto priva della forma scritta, avrebbe portato alla conseguente carenza della legittimazione della pretesa impositiva da parte dello Stato. Pertanto, alla luce di quanto riportato nella copiosa giurisprudenza, anche nella fattispecie concreta sottoposta a giudizio di legittimità, uno scostamento interpretativo andrebbe a “mostrare il fianco” a eventuali comportamenti elusivi da parte di quei contribuenti che volessero sottrarre alla tassazione ingenti quantità di denaro simulando l’atto di liberalità.
Valerio Giuliani
pubblicato Lunedì 23 Gennaio 2012
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