Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Giurisprudenza
Duemila aste in dieci anni, così,
per evasione? Dell'Iva sicuramente
per evasione? Dell'Iva sicuramente
Contestata l'attività d'impresa a un contribuente che rivendeva gli oggetti di cui risultava aggiudicatario
La nozione "tributaria" di impresa non coincide con quella civilistica. Ai fini fiscali, infatti, e in particolare ai fini Iva, per attività d'impresa si intende l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, delle attività commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma d'impresa. Prescindendo, quindi, dal requisito organizzativo che, invece, costituisce elemento necessario per la qualificazione dell'impresa agli effetti civilistici.
Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 1456, depositata il 21 gennaio 2009.
La pronuncia è stata emessa a seguito di un contenzioso sorto intorno a un avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria contestava a un contribuente l'omessa fatturazione di operazioni imponibili, relativamente all'aggiudicazione, nel corso di circa 2mila aste tenutesi dal 1988 al 1994, di oggetti, poi rivenduti, in parte negli stessi locali dell'aggiudicazione, con una percentuale di ricarico stimata presuntivamente dall'ufficio.
I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza dell'operato dell'ufficio, ritenendo ragionevolmente probabile la sussistenza di operazioni imponibili attuate in evasione d'Iva, da parte del contribuente esercente abitualmente, anche se non in forma organizzata, una vera e propria attività imprenditoriale. Nel caso di specie, l'esistenza di un'attività d'impresa era stata presunta dal fatto noto dell'acquisto abituale, da parte del contribuente, di un gran numero di oggetti d'arte, senza che gli stessi rimanessero interamente nella sua disponibilità.
Ad avviso della Corte, ciò era in grado di far ragionevolmente ritenere lo svolgimento, per professione abituale, di un'attività commerciale avente a oggetto la vendita di opere d'arte, con conseguente soggettività passiva ai fini Iva.
Per inciso, con la sentenza 1456/2009, la Cassazione ha colto l'occasione per ritornare su un altro principio di diritto, oramai acquisito: l'avviso di accertamento può essere legittimamente motivato per relationem alle conclusioni contenute nel processo verbale di constatazione, se le valutazioni dell'ufficio coincidono - in quanto condivise - con quelle contenute nel verbale notificato al contribuente.
La Cassazione, conformemente all'orientamento, del tutto prevalente, della giurisprudenza della Suprema corte, ha riconosciuto la legittimità dell'operato dell'ufficio che, nel caso di specie, aveva emesso un avviso di accertamento richiamando, in motivazione, le valutazioni contenute nel processo verbale di constatazione redatto a carico del contribuente. In tal caso, il principio di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria - immanente nell'ordinamento giuridico ancor prima del suo riconoscimento espresso nello Statuto dei diritto del contribuente - è stato ritenuto fatto salvo in quanto il processo verbale di constatazione era stato preventivamente notificato al contribuente, salvaguardando, in tal modo, l'esigenza che lo stesso fosse a conoscenza del contenuto e delle conclusioni del verbale di constatazione.
Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 1456, depositata il 21 gennaio 2009.
La pronuncia è stata emessa a seguito di un contenzioso sorto intorno a un avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria contestava a un contribuente l'omessa fatturazione di operazioni imponibili, relativamente all'aggiudicazione, nel corso di circa 2mila aste tenutesi dal 1988 al 1994, di oggetti, poi rivenduti, in parte negli stessi locali dell'aggiudicazione, con una percentuale di ricarico stimata presuntivamente dall'ufficio.
I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza dell'operato dell'ufficio, ritenendo ragionevolmente probabile la sussistenza di operazioni imponibili attuate in evasione d'Iva, da parte del contribuente esercente abitualmente, anche se non in forma organizzata, una vera e propria attività imprenditoriale. Nel caso di specie, l'esistenza di un'attività d'impresa era stata presunta dal fatto noto dell'acquisto abituale, da parte del contribuente, di un gran numero di oggetti d'arte, senza che gli stessi rimanessero interamente nella sua disponibilità.
Ad avviso della Corte, ciò era in grado di far ragionevolmente ritenere lo svolgimento, per professione abituale, di un'attività commerciale avente a oggetto la vendita di opere d'arte, con conseguente soggettività passiva ai fini Iva.
Per inciso, con la sentenza 1456/2009, la Cassazione ha colto l'occasione per ritornare su un altro principio di diritto, oramai acquisito: l'avviso di accertamento può essere legittimamente motivato per relationem alle conclusioni contenute nel processo verbale di constatazione, se le valutazioni dell'ufficio coincidono - in quanto condivise - con quelle contenute nel verbale notificato al contribuente.
La Cassazione, conformemente all'orientamento, del tutto prevalente, della giurisprudenza della Suprema corte, ha riconosciuto la legittimità dell'operato dell'ufficio che, nel caso di specie, aveva emesso un avviso di accertamento richiamando, in motivazione, le valutazioni contenute nel processo verbale di constatazione redatto a carico del contribuente. In tal caso, il principio di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria - immanente nell'ordinamento giuridico ancor prima del suo riconoscimento espresso nello Statuto dei diritto del contribuente - è stato ritenuto fatto salvo in quanto il processo verbale di constatazione era stato preventivamente notificato al contribuente, salvaguardando, in tal modo, l'esigenza che lo stesso fosse a conoscenza del contenuto e delle conclusioni del verbale di constatazione.
Antonino Iacono
pubblicato Lunedì 9 Febbraio 2009
I più letti
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
Senza partecipazione al contraddittorio, anche l’alta concentrazione di concorrenza perde valore e non può scalfire la legittimità dell’accertamento standardizzato
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Adeguate le prescrizioni tecniche riguardanti i “rotoli” da impiegare per l’emissione di scontrini e altri documenti fiscali attraverso gli apparecchi misuratori e la loro conservazione
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012
Dello stesso autore
14/12/2011
Con l’operazione, anche la società di nuova costituzione acquisisce lo status di esportatore abituale che le consente di effettuare acquisti senza il pagamento dell’Iva
18/10/2011
Spetta al contribuente giustificare le detrazioni d’imposta effettuate e, quindi, attivarsi presso i fornitori per reperire copia delle fatture mancanti all’appello
4/8/2011
Al rappresentante fiscale gli adempimenti derivanti dal tributo insieme all’esercizio dei relativi diritti
31/3/2011
Dal 1° aprile l’inversione contabile va applicata anche alle cessioni di dispositivi a circuito integrato
Notizie correlate
- eBay, intermediario o centro commerciale?
- 10/4/2007
- Considerare eBay un vero e proprio broker. Sembra questa l’intenzione dell’Agenzia americana delle
- Scritture rubate e non ripristinate, legittimo l'accertamento induttivo
- 4/12/2008

- Obbligatoria la ricostruzione della documentazione contabile non disponibile per causa di forza maggiore
- Impresa commerciale, non c'è coincidenza tra nozione civilistica e quella fiscale
- 17/1/2006

- Le valutazioni del giudice tributario devono attenersi a quanto prescritto dall'articolo 51 del Tuir
- Imputazione dei redditi prodotti, l’Agenzia fa luce sui trust opachi
- 6/11/2008

- I chiarimenti toccano anche la nozione di beneficiario, dettata ai fini delle imposte dirette, che non necessariamente coincide con quella civilistica
Archivio Giurisprudenza
Febbraio, 2012
(3)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)
Maggio, 2011
(21)
Aprile, 2011
(18)
Marzo, 2011
(22)
















