Giurisprudenza
E’ del Tar la competenza per gli atti amministrativi in materia tributaria
Ctp e Ctr possono solo disapplicarli per risolvere, in via incidentale, ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione
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Il giudice tributario può solo disapplicare i regolamenti e gli atti generali rilevanti ai fini della controversia tributaria, ex articolo 7, Dlgs n. 546 del 1992, e gli stessi possono essere impugnati solo dinanzi al giudice amministrativo, in attuazione dei normali criteri di riparto della giurisdizione. L'importante principio è contenuto nella sentenza n. 20318, del 20 settembre 2006, della Corte di cassazione a sezioni unite, con la quale viene affermato che il giudice tributario, al pari di quello ordinario, può solo disapplicare gli atti amministrativi e i regolamenti considerati illegittimi, atteso che l'articolo 2, comma 3, del Dlgs n. 546/92, attribuisce al giudice tributario il poter di risolvere "in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione".

L'articolo 12 della legge n. 448 del 2001 (Finanziaria 2002), riformulando l'articolo 2 del Dlgs n. 546 del 1992, ha ampliato la sfera di giurisdizione delle Commissioni tributarie, facendo rientrare in essa i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento.

Per definire compiutamente i limiti del nuovo ambito giurisdizionale del giudice tributario, il legislatore ha introdotto nel corpo del testo dell'articolo 2 del Dlgs n. 546 del 1992, le previsione "comunque denominati" (modifica introdotta con l'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 30/9/2005, n. 203, convertito dalla legge 2/12/2005, n. 248), proprio a voler giustificare l'esteso ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie. A tale riguardo, lo stesso Dl n. 203/2005, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e norme in materia tributaria e finanziaria, ha stabilito che appartengono alla giurisdizione tributaria anche "le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, quelle del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni"(1).

Nella giurisdizione allargata delle Commissioni tributarie, connotata da una nozione generale e onnicomprensiva di tutti i tributi, che di fatto sostituisce l'elenco tassativo di cui alla versione precedente, rientrano, secondo un recente orientamento della Suprema corte, anche le controversie concernenti le contestazioni sui diritti di iscrizione annuale in albi e registri alle Camere di commercio (sentenza 24 giugno 2005, n. 13549)(2).

La controversia
Un'associazione di imprese impugnava il Dm 3/1/2006, emanato dal ministero delle Politiche agricole e forestali e concernente la misura del prelievo tributario sul fatturato di vendita di alcuni prodotti chimici. Il Consiglio di Stato, annullando la sentenza emessa dal Tar, riteneva che nel caso di specie si fosse in presenza di un atto amministrativo in materia tributaria, avente portata generale, rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo. Contro tale sentenza ha proposto ricorso la citata Amministrazione, eccependo la violazione dell'articolo 2 del Dlgs n. 546/92.

Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno rilevato preliminarmente che la struttura del processo tributario si rifà a una impostazione meramente impugnatoria di atti tipici e nominati, tra i quali non rientrano i regolamenti e gli atti amministrativi generali: il legislatore ha previsto un'elencazione specifica degli atti che possono essere impugnati dinanzi alle Commissioni tributarie, ex articolo 19 Dlgs 546/92. Da tale elencazione di atti si ricava che la giurisdizione tributaria, generalizzata ratione materiae, sussiste solo quando si faccia questione di uno specifico rapporto tributario (cfr Cassazione, sentenza n. 16775/2005).

A seguito dell'ampliamento della giurisdizione delle Commissioni tributarie, la stretta tipicità degli atti deve ricollegarsi al nuovo assetto della giurisdizione tributaria generale, sempre, tuttavia, nell'ambito di rapporti tributari concreti.
I giudici di legittimità hanno ritenuto, inoltre, che l'articolo 7 del Dlgs n. 546/92, recante la disciplina sui poteri delle Commissioni tributarie, riconosce che dinanzi ai giudici tributari può richiedersi soltanto la disapplicazione dei regolamenti e degli atti generali, fermo restando che gli stessi possono essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo, secondo i normali criteri di riparto della giurisdizione. Infatti il giudice tributario, al pari di quello ordinario, può solo disapplicare gli atti amministrativi e i regolamenti generali ritenuti illegittimi.

La Suprema corte ha ritenuto, in definitiva, che l'impugnazione del decreto ministeriale nella fattispecie che occupa non può essere effettuato dinanzi al giudice tributario, il quale può prenderne cognizione soltanto in via incidentale, nell'ambito dei giudizi che abbiano a oggetto un atto impositivo tra quelli espressamente elencati al citato articolo 19, Dlgs n. 546/92, anche considerando che il ministero delle Politiche agricoli non ha legittimazione processuali dinanzi alle Commissioni tributarie.

NOTE
1. Cfr circolare n. 10/E del 13 marzo 2004. E' stato chiarito che la gestione del canone o tariffa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche rientra nelle competenze degli enti locali, come si ricava dalle norme legislative inerenti alla relativa disciplina (articoli 62 e 63 del Dlgs n. 447 del 1997; legge n. 36 del 1994, e articolo 49 del Dlgs n. 22 del 1997).

2. In tal senso, Cassazione, 13 gennaio 2006, n. 618. La competenza sulle controversie aventi a oggetto il diritto camerale appartiene al giudice tributario. In materia di riscossione coattiva è legittimo l'invio da parte del concessionario dell'avviso di mora non preceduto dalla cartella esattoriale nei confronti del socio di una società in nome collettivo per mancato pagamento del diritto camerale.

Enzo Di Giacomo
pubblicato Lunedì 4 Dicembre 2006

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