Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Evasione dell'Iva all'importazione,
perseguibile anche il detentore
perseguibile anche il detentore
Il reato sussiste anche per la semplice custodia della merce, non solo per chi l'ha introdotta nel territorio
Con la sentenza 42161 del 29 novembre, la Cassazione ha affermato l'importante principio che il reato di evasione dell'Iva all'importazione (articoli 67 e 70 del Dpr 633/1972) è configurabile non soltanto a carico dei soggetti che hanno importato la merce assoggettata al tributo, ma anche a carico di chi semplicemente la detiene dopo l'importazione.
Il fatto
La vicenda processuale si sviluppa con l'impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena della reclusione e della multa inflitta a due coniugi per avere contrabbandato alcuni chilogrammi di tabacchi lavorati esteri (Tle) nonché per avere sottratto gli stessi al pagamento dell'Iva all'importazione (articolo 291-bis del Dpr 43/1973 e articolo 70 del Dpr 633/1972).
Nei ricorsi di legittimità gli imputati denunciavano, tra l'altro:
La decisione della Cassazione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo (violazione di legge) e accolto il secondo (motivazione insufficiente), rettificando la portata della tesi sostenuta dagli imputati.
Riguardo al primo rilievo, è risultata ineccepibile la motivazione della sentenza impugnata, basata sugli elementi probatori emersi inequivocabilmente a carico degli imputati. Non è, quindi, passibile di censura il ragionamento dei giudici che hanno correttamente ritenuto che la presenza del tabacco rinvenuto nell'abitazione dei coniugi denotava compartecipazione nella detenzione della merce di provenienza estera (peraltro sottratta alla tassazione in importazione).
La sentenza ricostruisce così, in primo luogo, la natura del tributo, osservando che l'Iva dovuta all'importazione costituisce uno dei diritti di confine, "avendo natura di imposta di consumo a favore dello Stato, la cui imposizione e riscossione spetta alla dogana in occasione della relativa operazione d'importazione" (articolo 34 del Dpr 43/1973), che disciplina proprio i diritti doganali e i diritti di confine (Cassazione 6823/1999).
Così, il reato di evasione di questo specifico tributo non è limitato all'ipotesi dell'introduzione della merce nel territorio doganale comunitario, ma si configura in tutti i casi in cui c'è sottrazione all'obbligo di pagamento dei diritti di confine o al compimento delle formalità doganali (cfr Cassazione 16860/2010), considerato che l'articolo 70 della direttiva 2006/112/Ce prevede che il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l'importazione dei beni.
Inoltre, prosegue il ragionamento della Cassazione, è proprio la disciplina doganale (articoli 202 e 203 del regolamento Cee 2913/1992) a non prevedere come fatto che produce l'obbligazione doganale la sola introduzione della merce nel territorio comunitario, bensì che l'obbligazione doganale sorge anche in seguito alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi d'importazione.
Sono perciò da considerare soggetti alla norma:
Sul medesimo argomento, la Suprema corte aveva sostenuto (sentenza 19514/2004) che il reato di evasione dell'Iva all'importazione, previsto dai richiamati articoli 67 e 70 del Dpr 633/1972, è configurabile soltanto a carico dei soggetti che hanno importato la merce assoggettata al tributo e non anche di chi semplicemente la detiene dopo l'importazione, atteso che il rinvio espressamente operato dall'articolo 70 alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine è limitato al regime sanzionatorio e non si estende alle altre disposizioni (tra cui la presunzione dell'articolo 25 del Dpr 43/1973, in base alla quale, in caso di mancata o inattendibile prova sulla legittimità della provenienza della merce, il detentore è ritenuto responsabile di contrabbando).
Sicché, in applicazione di tale principio, la Corte ha considerato il semplice acquirente responsabile del reato di contrabbando e non anche del diverso reato di evasione dell'Iva all'importazione.
Rimeditando la pregressa impostazione, la Corte penale afferma oggi che il debito dell'Iva all'importazione può sorgere anche successivamente all'introduzione della merce nel territorio comunitario a carico dei soggetti indicati nel Codice doganale comunitario (articolo 203), atteso che l'Iva all'importazione inerisce non alla persona dell'importatore (criterio soggettivo), ma al bene importato (criterio oggettivo). Da qui, "la configurabilità del reato a carico di chi lo detiene dopo l'importazione a seguito della sua irregolare sottrazione al suddetto controllo".
Privilegiando (questa volta) la prevalenza del criterio "oggettivo" su quello "soggettivo", la Cassazione chiama in causa la Corte di giustizia europea la quale, con due pronunce del 2001 (C-66/99) e del 2002 (C-371/99), ha spiegato che la nozione di sottrazione alla sorveglianza doganale deve essere intesa in senso ampio, comprendendo ogni azione od omissione che ha come risultato di impedire all'autorità di frontiera di accedere a una merce sotto sorveglianza doganale e di effettuare i relativi controlli.
In ultima analisi, il giro di vite impresso dalla Cassazione con la sentenza in esame ha comportato l'annullamento del reato di evasione all'Iva (articolo 70 Dpr 633/1972), punendo invece chi "detiene" nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali (articolo 291-bis Dpr 43/1973).
Il fatto
La vicenda processuale si sviluppa con l'impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena della reclusione e della multa inflitta a due coniugi per avere contrabbandato alcuni chilogrammi di tabacchi lavorati esteri (Tle) nonché per avere sottratto gli stessi al pagamento dell'Iva all'importazione (articolo 291-bis del Dpr 43/1973 e articolo 70 del Dpr 633/1972).
Nei ricorsi di legittimità gli imputati denunciavano, tra l'altro:
- violazione di legge sulla loro affermazione di responsabilità in quanto sarebbe mancata - sostenevano - la prova effettiva che la merce de qua fosse detenuta da entrambi i coniugi
- vizi di motivazione sulla configurabilità del reato di omesso versamento dell'Iva, il quale sussisterebbe soltanto nei confronti dell'operatore dell'importazione, mentre nel caso di specie sarebbe ravvisabile soltanto una "mera detenzione" successiva all'introduzione del bene nel territorio nazionale, perciò esclusa da sanzione.
La decisione della Cassazione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo (violazione di legge) e accolto il secondo (motivazione insufficiente), rettificando la portata della tesi sostenuta dagli imputati.
Riguardo al primo rilievo, è risultata ineccepibile la motivazione della sentenza impugnata, basata sugli elementi probatori emersi inequivocabilmente a carico degli imputati. Non è, quindi, passibile di censura il ragionamento dei giudici che hanno correttamente ritenuto che la presenza del tabacco rinvenuto nell'abitazione dei coniugi denotava compartecipazione nella detenzione della merce di provenienza estera (peraltro sottratta alla tassazione in importazione).
La sentenza ricostruisce così, in primo luogo, la natura del tributo, osservando che l'Iva dovuta all'importazione costituisce uno dei diritti di confine, "avendo natura di imposta di consumo a favore dello Stato, la cui imposizione e riscossione spetta alla dogana in occasione della relativa operazione d'importazione" (articolo 34 del Dpr 43/1973), che disciplina proprio i diritti doganali e i diritti di confine (Cassazione 6823/1999).
Così, il reato di evasione di questo specifico tributo non è limitato all'ipotesi dell'introduzione della merce nel territorio doganale comunitario, ma si configura in tutti i casi in cui c'è sottrazione all'obbligo di pagamento dei diritti di confine o al compimento delle formalità doganali (cfr Cassazione 16860/2010), considerato che l'articolo 70 della direttiva 2006/112/Ce prevede che il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l'importazione dei beni.
Inoltre, prosegue il ragionamento della Cassazione, è proprio la disciplina doganale (articoli 202 e 203 del regolamento Cee 2913/1992) a non prevedere come fatto che produce l'obbligazione doganale la sola introduzione della merce nel territorio comunitario, bensì che l'obbligazione doganale sorge anche in seguito alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi d'importazione.
Sono perciò da considerare soggetti alla norma:
- la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale
- le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo sapere che si trattava di una sottrazione di merce al controllo doganale
- le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero dovuto sapere, quando l'hanno acquisita o ricevuta, che si trattava di merce sottratta al controllo doganale
- la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l'utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata.
Sul medesimo argomento, la Suprema corte aveva sostenuto (sentenza 19514/2004) che il reato di evasione dell'Iva all'importazione, previsto dai richiamati articoli 67 e 70 del Dpr 633/1972, è configurabile soltanto a carico dei soggetti che hanno importato la merce assoggettata al tributo e non anche di chi semplicemente la detiene dopo l'importazione, atteso che il rinvio espressamente operato dall'articolo 70 alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine è limitato al regime sanzionatorio e non si estende alle altre disposizioni (tra cui la presunzione dell'articolo 25 del Dpr 43/1973, in base alla quale, in caso di mancata o inattendibile prova sulla legittimità della provenienza della merce, il detentore è ritenuto responsabile di contrabbando).
Sicché, in applicazione di tale principio, la Corte ha considerato il semplice acquirente responsabile del reato di contrabbando e non anche del diverso reato di evasione dell'Iva all'importazione.
Rimeditando la pregressa impostazione, la Corte penale afferma oggi che il debito dell'Iva all'importazione può sorgere anche successivamente all'introduzione della merce nel territorio comunitario a carico dei soggetti indicati nel Codice doganale comunitario (articolo 203), atteso che l'Iva all'importazione inerisce non alla persona dell'importatore (criterio soggettivo), ma al bene importato (criterio oggettivo). Da qui, "la configurabilità del reato a carico di chi lo detiene dopo l'importazione a seguito della sua irregolare sottrazione al suddetto controllo".
Privilegiando (questa volta) la prevalenza del criterio "oggettivo" su quello "soggettivo", la Cassazione chiama in causa la Corte di giustizia europea la quale, con due pronunce del 2001 (C-66/99) e del 2002 (C-371/99), ha spiegato che la nozione di sottrazione alla sorveglianza doganale deve essere intesa in senso ampio, comprendendo ogni azione od omissione che ha come risultato di impedire all'autorità di frontiera di accedere a una merce sotto sorveglianza doganale e di effettuare i relativi controlli.
In ultima analisi, il giro di vite impresso dalla Cassazione con la sentenza in esame ha comportato l'annullamento del reato di evasione all'Iva (articolo 70 Dpr 633/1972), punendo invece chi "detiene" nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali (articolo 291-bis Dpr 43/1973).
Salvatore Servidio
pubblicato Giovedì 16 Dicembre 2010
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