Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Falso in parte, reato per intero
Penalmente rilevante l’utilizzo di fatture gonfiate, seppur relative a operazioni “reali”
Qualora nella contabilità siano rinvenute fatture o altri documenti che riportino operazioni solo parzialmente veritiere, in quanto indicanti un valore superiore a quello con cui si è effettivamente conclusa la transazione, si configura ugualmente il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di operazioni inesistenti. Questa la conclusione cui è giunta, con la sentenza n. 1996 del 15 gennaio 2008, la Corte di cassazione, a dispetto della tesi, fatta propria dal contribuente, talvolta sostenuta in dottrina.
Il descritto comportamento permetteva all’acquirente di incrementare i suoi costi artificiosamente, beneficiando di un diritto di detrazione dell’Iva illegittimamente costituito.
La vicenda
La Guardia di finanza, controllando due società del settore pubblicitario, aveva rinvenuto fatture di rilevante valore. Le successive indagini avevano consentito d’appurare che soltanto parte delle prestazioni fatturate erano state effettivamente eseguite, nel senso che le fatture riportavano un importo molto più elevato di quello che le parti avevano pattuito.
Nel suo ricorso in Cassazione, il contribuente sosteneva che nel caso di specie non poteva contestarsi il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti (articolo 2 del Dlgs 74/2000), trovandosi di fronte a una mera sovrafatturazione per operazioni realmente eseguite. Semmai, secondo la prospettazione di parte, si sarebbe dovuta configurare, eventualmente, ove fossero stati superati i limiti quantitativi ivi previsti, la fattispecie di dichiarazione infedele di cui all’articolo 4 del Dlgs 74/2000.
La tesi sostenuta dal contribuente riprendeva alcune considerazioni della dottrina, riguardo alla definizione di fatture per operazioni inesistenti, fornita direttamente dal legislatore all’articolo 1 del Dlgs 74/2000, ove si chiarisce che per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti "si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate…".
L’utilizzo dell’avverbio “realmente”, secondo questo filone interpretativo, escluderebbe dalla fattispecie penalmente rilevante i casi in cui l’operazione, seppur parzialmente, sia stata, appunto, realmente effettuata.
Questa tesi, però, sfugge a un attento esame della norma appena citata, che così prosegue: "…emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale".
Per questi motivi, per i giudici di legittimità, "oggetto della sanzione di cui all’articolo 2, del D.Lgs 74/2000, è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale coefficiente di insidiosità che si connette all’utilizzazione della falsa fattura".
E’, dunque, l’insidiosità della fattispecie la ragione per cui il legislatore ha voluto integrare gli strumenti repressivi amministrativi con quelli penali.
Il reato è previsto per prevenire la pericolosità del comportamento di chi, per compiere atti evasivi, ricorre a fatture relative a operazioni inesistenti. La falsità del documento rende il controllo e il recupero dell’evasione molto più arduo e incerto, rispetto ai casi in cui questa derivi dall’omissione della fattura ovvero, a maggior ragione, dal mancato versamento d’imposte regolarmente dichiarate.
Con questi obiettivi, in caso di uso o emissione di fatture false, il legislatore ha previsto la ricorrenza dell’illecito penale a prescindere dall’entità degli importi evasi.
Corollario di tali considerazioni non può che essere la sussistenza del reato anche quando la fattura riguardi operazioni realmente compiute, ma contenga corrispettivi più elevati del valore reale.
L’insidiosità del comportamento è più grave, poiché essendo l’operazione effettivamente eseguita, la possibilità di scoprire l’inesistenza parziale dei corrispettivi è evidentemente più difficoltosa, rispetto al caso di assoluta inesistenza.
I giudici hanno concluso le loro motivazioni sul punto, rilevando la diversa portata del caso in cui "si contesti la congruità dell’operazione che è stata realmente pagata ed effettuata che resta fuori dalle previsioni dell’articolo 2".
La Corte ha voluto, cioè, precisare che l’unico caso di divergenza, tra realtà e fattura, non soggetto alla scure della punizione penale, è quello della sottofatturazione, che può determinare la reità solo ove conduca a evasioni superiori ai limiti indicati negli articoli 3, 4 o 5 del Dlgs 74/2000.
Il descritto comportamento permetteva all’acquirente di incrementare i suoi costi artificiosamente, beneficiando di un diritto di detrazione dell’Iva illegittimamente costituito.
La vicenda
La Guardia di finanza, controllando due società del settore pubblicitario, aveva rinvenuto fatture di rilevante valore. Le successive indagini avevano consentito d’appurare che soltanto parte delle prestazioni fatturate erano state effettivamente eseguite, nel senso che le fatture riportavano un importo molto più elevato di quello che le parti avevano pattuito.
Nel suo ricorso in Cassazione, il contribuente sosteneva che nel caso di specie non poteva contestarsi il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti (articolo 2 del Dlgs 74/2000), trovandosi di fronte a una mera sovrafatturazione per operazioni realmente eseguite. Semmai, secondo la prospettazione di parte, si sarebbe dovuta configurare, eventualmente, ove fossero stati superati i limiti quantitativi ivi previsti, la fattispecie di dichiarazione infedele di cui all’articolo 4 del Dlgs 74/2000.
La tesi sostenuta dal contribuente riprendeva alcune considerazioni della dottrina, riguardo alla definizione di fatture per operazioni inesistenti, fornita direttamente dal legislatore all’articolo 1 del Dlgs 74/2000, ove si chiarisce che per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti "si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate…".
L’utilizzo dell’avverbio “realmente”, secondo questo filone interpretativo, escluderebbe dalla fattispecie penalmente rilevante i casi in cui l’operazione, seppur parzialmente, sia stata, appunto, realmente effettuata.
Questa tesi, però, sfugge a un attento esame della norma appena citata, che così prosegue: "…emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale".
Per questi motivi, per i giudici di legittimità, "oggetto della sanzione di cui all’articolo 2, del D.Lgs 74/2000, è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale coefficiente di insidiosità che si connette all’utilizzazione della falsa fattura".
E’, dunque, l’insidiosità della fattispecie la ragione per cui il legislatore ha voluto integrare gli strumenti repressivi amministrativi con quelli penali.
Il reato è previsto per prevenire la pericolosità del comportamento di chi, per compiere atti evasivi, ricorre a fatture relative a operazioni inesistenti. La falsità del documento rende il controllo e il recupero dell’evasione molto più arduo e incerto, rispetto ai casi in cui questa derivi dall’omissione della fattura ovvero, a maggior ragione, dal mancato versamento d’imposte regolarmente dichiarate.
Con questi obiettivi, in caso di uso o emissione di fatture false, il legislatore ha previsto la ricorrenza dell’illecito penale a prescindere dall’entità degli importi evasi.
Corollario di tali considerazioni non può che essere la sussistenza del reato anche quando la fattura riguardi operazioni realmente compiute, ma contenga corrispettivi più elevati del valore reale.
L’insidiosità del comportamento è più grave, poiché essendo l’operazione effettivamente eseguita, la possibilità di scoprire l’inesistenza parziale dei corrispettivi è evidentemente più difficoltosa, rispetto al caso di assoluta inesistenza.
I giudici hanno concluso le loro motivazioni sul punto, rilevando la diversa portata del caso in cui "si contesti la congruità dell’operazione che è stata realmente pagata ed effettuata che resta fuori dalle previsioni dell’articolo 2".
La Corte ha voluto, cioè, precisare che l’unico caso di divergenza, tra realtà e fattura, non soggetto alla scure della punizione penale, è quello della sottofatturazione, che può determinare la reità solo ove conduca a evasioni superiori ai limiti indicati negli articoli 3, 4 o 5 del Dlgs 74/2000.
Baldassare Gullo
pubblicato Martedì 4 Marzo 2008
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Nessun invito al contraddittorio è previsto dalla legge per la liquidazione dell’imposta eseguita con tale metodo. È inutile dialogare se i dati corrispondono al dichiarato
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
28/11/2008
Una pronuncia della Cassazione offre lo spunto per alcune riflessioni sull'accertamento con adesione
16/7/2008
Il rifiuto a depositare documenti che avrebbe dovuto produrre il contribuente non ha influenzato i giudici nè compromesso il buon esito della controversia
19/3/2008
Corrispettivo o valore normale: c'è sottofatturazione in caso di "svendita"?
17/3/2008
In caso di sottofatturazione, è responsabile in solido con il venditore anche l’acquirente che non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni
Notizie correlate
- Fatture false annotate nei registri e non in dichiarazione: è reato
- 27/1/2012

- Se così non fosse si creerebbe un’area di impunità per quei soggetti che partecipano all’emissione di documenti per operazioni inesistenti, limitandosi a contabilizzarli
- Frode fiscale, non è rilevante la natura della documentazione
- 8/5/2012

- Il reato di evasione si configura a prescindere dalla falsità ideologica o materiale degli atti contabili che sono stati prodotti in sede di dichiarazione dei redditi
- Spese mediche inesistenti? E’ una vera e propria frode
- 29/12/2011

- L’utilizzo di fatture “fai da te”, emesse solo apparentemente da cliniche private, per la detrazione Irpef di costi mai sostenuti, non configura la semplice dichiarazione infedele
- Il tombale non mette una pietra sul “penale”
- 26/2/2008

- Il dolo specifico discrimina le conseguenze dei reati tributari
Archivio Giurisprudenza
Maggio, 2012
(24)
Aprile, 2012
(27)
Marzo, 2012
(28)
Febbraio, 2012
(24)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)
















