Giurisprudenza
Fatture false. Si fa presto a dire “io non c’entro!”
Chi si avvantaggia di documenti fittizi non può limitarsi a invocare la sua estraneità all’accordo fraudolento
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L’estraneità all’accordo simulatorio fra terzi, ovvero l’inconsapevolezza della “frode altrui”, non può essere invocata dal contribuente che sfrutti gli effetti favorevoli di operazioni economiche inesistenti.
E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 2847 del 7 febbraio 2008.


La controversia traeva origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’agenzia delle Entrate contestava a una Spa, incorporante per fusione una Srl, l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e/o fittizie, intercorse tra l’incorporata e un’altra Srl, nell’ambito dell’attività di commercio di metalli non ferrosi.

Avverso il suddetto avviso di accertamento, la società proponeva ricorso, sostenendo l’irrilevanza delle prove testimoniali acquisite dall’Amministrazione finanziaria.
I giudici di primo grado accoglievano la tesi difensiva della società, mentre la Ctr confermava la rettifica dell’ufficio.

La società per azione presentava ricorso per cassazione, deducendo la non conoscenza degli accordi simulatori intercorsi tra l’incorporata e l’altra Srl, aggiungendo come, peraltro, la propria contabilità fosse tenuta regolarmente.

Prima di esaminare la sentenza, è opportuno ricordare sommariamente che la falsità delle fatture ha carattere “oggettivo”, quando riguarda operazioni assolutamente inesistenti, o “soggettivo”, nel caso le operazioni siano compiute tra soggetti diversi da quelli documentalmente apparenti, ovvero quando gli acquisti di beni o servizi sono avvenuti “a nero” presso altri soggetti, diversi dalle società compiacenti che hanno emesso le fatture. Al riguardo, va evidenziato che sono definite:

 

  • “imprese fantasma” (cosiddette cartiere) quelle esistenti solo sotto il profilo formale (in quanto titolari di partita Iva, vera o falsa, ed eventualmente iscritte alla Camera di commercio), ma non sotto il profilo sostanziale (in quanto non svolgono alcuna attività commerciale, ma si limitano a rilasciare a terzi “fatture” per forniture di beni o per prestazioni di servizi in realtà mai eseguiti, mancando la struttura operativa idonea a produrli, a fornirli o a prestarli). In sostanza, le “imprese fantasma” pongono in essere un’attività diretta a frodare il Fisco
  • “imprese effettivamente esistenti e operanti” quelle, prevalentemente a contabilità ordinaria, che utilizzano fatture per operazioni inesistenti al solo fine di esporre un risultato reddituale inferiore a quello reale, attraverso l’esposizione di costi inesistenti. Questa fattispecie si differenzia dalla prima in quanto rappresenta un’operazione “evasiva” e “fraudolenta” leggermente più sofisticata che, a sua volta, va ulteriormente sottodistinta, potendosi verificare due ipotesi nettamente distinte. In particolare, possono riscontrarsi le seguenti ipotesi:
    • "costi fittizi" per operazioni “soggettivamente” e “oggettivamente” inesistenti, esposti in contabilità al solo fine di comprimere il risultato reddituale
    • "fatture fittizie" soltanto sotto il profilo soggettivo, utilizzate per coprire costi effettivamente sostenuti, ma non documentabili (cfr relazione del Secit n. 60 del 26/6/1995).

Tanto premesso, la Cassazione, con la sentenza in esame, ha rigettato il ricorso presentato dalla Spa, affermando che il contribuente che abbia utilizzato a proprio vantaggio i documenti fittizi come fonte di credito nell’ambito dell’Iva nonchè fonte di detrazione d’imponibile nell’ambito delle imposte dirette, non può addurre, quale elemento di contrasto ai dati in possesso dell’Amministrazione, la propria buona fede, ovvero il non avere partecipato agli accordi fraudolenti.

In buona sostanza, a giudizio della Corte, ove le fatture risultino non solo “soggettivamente” ma anche “oggettivamente” fittizie, sia la mancata conoscenza dell’illegalità degli accordi esistenti tra le “altre” società interessate alle vendite, che la correttezza formale della contabilità del soggetto passivo non possono "costituire un comodo alibi per giustificare una violazione fiscale".

Conseguentemente, per i giudici, la società ricorrente avrebbe dovuto provare, per contrastare i dati in possesso dell’Amministrazione, l’esistenza dei fatti dai quali scaturiva l’effettività del proprio diritto, "quali ad esempio le ricevute dei pagamenti e/o il contratto sottostante alle prestazioni fatturate"; solo così avrebbe potuto dimostrare di essere stata "reale controparte del rapporto riguardante l’operazione fatturata".

In definitiva, la Cassazione è giunta alla conclusione secondo cui, in tema di fatture afferenti a operazioni economiche inesistenti, l'infrazione fiscale si configura per il solo fatto oggettivo che il contribuente con il proprio comportamento (doloso o colposo che sia) abbia determinato il rischio per l'Amministrazione di non conseguire il pagamento dell'imposta effettivamente dovuta; pertanto, è irrilevante, agli effetti dell’iter decisionale della controversia fiscale, che il contribuente abbia asserito di essere in buona fede e di non avere partecipato agli accordi fraudolenti con le altre società.

Francesca La Face
pubblicato Sabato 1 Marzo 2008

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