Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Fatture per operazioni inesistenti, bastano per il debito Iva
Alla base della decisione della sezione penale della Cassazione sia la normativa interna sia la disciplina comunitaria
Il contribuente che emette fatture per operazioni inesistenti è tenuto al versamento dell'imposta indicata in fattura e a presentare la dichiarazione annuale Iva.
E' questo, in sintesi, il principio affermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 39177 del 24 settembre 2008, depositata il successivo 20 ottobre.
La vicenda
Con sentenza pronunciata dal tribunale e confermata in appello, il rappresentante legale di una società commerciale era stato giudicato colpevole del reato di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 5 del Dlgs 74/2000. Nello specifico, era stato rilevato che la società aveva emesso fatture per vendite di merci di cui non aveva la disponibilità (le fatture erano state emesse con indicazione di Iva a debito nei confronti di numerose società che, a loro volta, avevano detratto l'imposta assolta sugli acquisti fittizi).
Il rappresentante legale della società, ricorrendo in Cassazione, denunciava l'erroneità della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, sostenendo, in particolare, che le fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti non erano soggette a Iva.
La decisone della Suprema corte
Nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, la Cassazione ha confermato la correttezza dei giudizi di merito, ribadendo che, secondo la normativa tributaria, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta anche in relazione a fatture emesse per operazioni inesistenti.
Le argomentazioni della Corte si fondano, principalmente, sull'inequivocabile dato normativo rappresentato dall'articolo 21, comma 7, del Dpr 633/1972, secondo cui "se viene emessa fattura per operazioni inesistenti ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura".
In proposito, i giudici di legittimità hanno evidenziato come anche in base alla disciplina comunitaria relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto e, precisamente, secondo il disposto dell'articolo 203 della direttiva del Consiglio 2006/112/Ce, "L'Iva è dovuta da chiunque indichi tale imposta in fattura".
La società emittente fatture per operazioni inesistenti era, quindi, tenuta al versamento dell'Iva in esse indicata, indipendentemente dall'effettivo incasso dell'imposta; così come era obbligata alla presentazione della relativa dichiarazione annuale Iva.
La pronuncia è in linea con il costante orientamento, in materia, della giurisprudenza di legittimità, in base al quale il citato articolo 21, comma 7, del Dpr 633/1972 va interpretato nel senso che "il corrispondente tributo, viene, in realtà, ad essere considerato "fuori conto", e la relativa obbligazione, conseguentemente, "isolata" da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, ed estraniata, per ciò stesso, dal meccanismo di compensazione (tra Iva "a valle" ed Iva "a monte") che presiede alla detrazione d'imposta…" (cfr Cassazione, sentenze 21952/2007, 4247/2007, 1950/2007, 7289/2001).
Per la Suprema corte, pertanto, l'Iva a debito indicata nella fattura emessa per un'operazione mai posta in essere impone il pagamento della corrispondente imposta da parte del soggetto passivo Iva (di colui, cioè, che emette la fattura) conformemente al principio di cartolarità o formalità dell'imposta sul valore aggiunto, secondo cui per il solo fatto della sua emissione, la fattura è titolo di credito. E' evidente, infatti, che se il legislatore non avesse dettato la disposizione contenuta nell'articolo 21, comma 7, che non ha natura sanzionatoria, il soggetto che avesse emesso fatture per operazione inesistenti e a cui fosse stato richiesto del pagamento della corrispondente imposta, avrebbe potuto agevolmente contestare il fondamento della pretesa, la sussistenza del debito d'imposta, proprio sulla base della carenza del normale presupposto impositivo, e cioè della effettuazione dell'operazione (cfr sul punto Cassazione, sentenza 7289/2001).
Giova ribadire, infine, che, secondo il citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura relativa all'operazione inesistente non consente al "falso" acquirente la detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto, secondo il tipico meccanismo di funzionamento dell'Iva. In quanto fondata su un'operazione fraudolenta, l'eventuale detrazione dell'imposta assolta dall'acquirente, se operata, sarebbe, difatti, illegittima considerato che la disciplina Iva prevede la detrazione dell'imposta effettivamente assolta o dovuta sugli acquisti (cfr Cassazione sentenze 7289/2001, 14337/2002).
E' questo, in sintesi, il principio affermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 39177 del 24 settembre 2008, depositata il successivo 20 ottobre.
La vicenda
Con sentenza pronunciata dal tribunale e confermata in appello, il rappresentante legale di una società commerciale era stato giudicato colpevole del reato di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 5 del Dlgs 74/2000. Nello specifico, era stato rilevato che la società aveva emesso fatture per vendite di merci di cui non aveva la disponibilità (le fatture erano state emesse con indicazione di Iva a debito nei confronti di numerose società che, a loro volta, avevano detratto l'imposta assolta sugli acquisti fittizi).
Il rappresentante legale della società, ricorrendo in Cassazione, denunciava l'erroneità della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, sostenendo, in particolare, che le fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti non erano soggette a Iva.
La decisone della Suprema corte
Nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, la Cassazione ha confermato la correttezza dei giudizi di merito, ribadendo che, secondo la normativa tributaria, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta anche in relazione a fatture emesse per operazioni inesistenti.
Le argomentazioni della Corte si fondano, principalmente, sull'inequivocabile dato normativo rappresentato dall'articolo 21, comma 7, del Dpr 633/1972, secondo cui "se viene emessa fattura per operazioni inesistenti ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura".
In proposito, i giudici di legittimità hanno evidenziato come anche in base alla disciplina comunitaria relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto e, precisamente, secondo il disposto dell'articolo 203 della direttiva del Consiglio 2006/112/Ce, "L'Iva è dovuta da chiunque indichi tale imposta in fattura".
La società emittente fatture per operazioni inesistenti era, quindi, tenuta al versamento dell'Iva in esse indicata, indipendentemente dall'effettivo incasso dell'imposta; così come era obbligata alla presentazione della relativa dichiarazione annuale Iva.
La pronuncia è in linea con il costante orientamento, in materia, della giurisprudenza di legittimità, in base al quale il citato articolo 21, comma 7, del Dpr 633/1972 va interpretato nel senso che "il corrispondente tributo, viene, in realtà, ad essere considerato "fuori conto", e la relativa obbligazione, conseguentemente, "isolata" da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, ed estraniata, per ciò stesso, dal meccanismo di compensazione (tra Iva "a valle" ed Iva "a monte") che presiede alla detrazione d'imposta…" (cfr Cassazione, sentenze 21952/2007, 4247/2007, 1950/2007, 7289/2001).
Per la Suprema corte, pertanto, l'Iva a debito indicata nella fattura emessa per un'operazione mai posta in essere impone il pagamento della corrispondente imposta da parte del soggetto passivo Iva (di colui, cioè, che emette la fattura) conformemente al principio di cartolarità o formalità dell'imposta sul valore aggiunto, secondo cui per il solo fatto della sua emissione, la fattura è titolo di credito. E' evidente, infatti, che se il legislatore non avesse dettato la disposizione contenuta nell'articolo 21, comma 7, che non ha natura sanzionatoria, il soggetto che avesse emesso fatture per operazione inesistenti e a cui fosse stato richiesto del pagamento della corrispondente imposta, avrebbe potuto agevolmente contestare il fondamento della pretesa, la sussistenza del debito d'imposta, proprio sulla base della carenza del normale presupposto impositivo, e cioè della effettuazione dell'operazione (cfr sul punto Cassazione, sentenza 7289/2001).
Giova ribadire, infine, che, secondo il citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura relativa all'operazione inesistente non consente al "falso" acquirente la detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto, secondo il tipico meccanismo di funzionamento dell'Iva. In quanto fondata su un'operazione fraudolenta, l'eventuale detrazione dell'imposta assolta dall'acquirente, se operata, sarebbe, difatti, illegittima considerato che la disciplina Iva prevede la detrazione dell'imposta effettivamente assolta o dovuta sugli acquisti (cfr Cassazione sentenze 7289/2001, 14337/2002).
Antonino Iacono
pubblicato Mercoledì 5 Novembre 2008
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Nessun invito al contraddittorio è previsto dalla legge per la liquidazione dell’imposta eseguita con tale metodo. È inutile dialogare se i dati corrispondono al dichiarato
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
9/5/2012
Rassegna ragionata della giurisprudenza di legittimità sulla metodologia che consente al Fisco di disattendere, in tutto o in parte, le risultanze delle scritture contabili
19/4/2012
L’istanza, precisano i giudici di legittimità, è valida solo nei casi di errori materiali, duplicazioni o versamenti relativi a obbligazioni tributarie inesistenti.
10/4/2012
La decorrenza del termine per l’istanza non può coincidere con quella prevista per una modalità alternativa di esercizio del medesimo interesse, come la detrazione
21/2/2012
Al centro della recente controversia, l'esercizio del diritto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto per l’acquisto di beni e servizi destinati a operazioni a titolo gratuito
Notizie correlate
- Se le fatture sono false è esclusa la rettifica Iva
- 24/11/2011

- I documenti contabili emessi a fronte di operazioni inesistenti non si possono regolarizzare con una nota di variazione, a meno che il contribuente non dimostri la buona fede
- Fatture false. Chi detrae l’Iva deve dimostrare di averne diritto
- 25/9/2009

- All’ufficio bastano anche solo riscontri indiziari. La veridicità delle operazioni va provata dal contribuente
- Legittimo l’avviso di accertamento per relationem ad atto istruttorio
- 19/5/2009

- La motivazione è valida anche in mancanza di autonoma valutazione dell’ufficio degli elementi acquisiti dalla Gdf
- Fattura per operazioni inesistenti: l’obbligo di versare l’Iva rimane
- 27/10/2011

- Il documento non può essere annullato da una successiva nota di credito, salvo che non si dimostri di averlo ritirato prima dell’utilizzo da parte del destinatario
Archivio Giurisprudenza
Maggio, 2012
(24)
Aprile, 2012
(27)
Marzo, 2012
(28)
Febbraio, 2012
(24)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)
















