Giurisprudenza
Finti emigrati: sempre più difficile
“guadagnarsi” il paradiso… fiscale
Va data prova che alla situazione formale (iscrizione all’Aire) corrisponde l’effettivo trasferimento all’estero
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E' legittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente che, pur avendo spostato la residenza in un paradiso fiscale, non fornisce prova dell'effettivo trasferimento all'estero. L'ufficio può utilizzare i più ampi termini di accertamento previsti per fattispecie aventi rilevanza penale.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione tributaria provinciale di Pesaro che, con sentenza n. 188/1/09, ha respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate di Pesaro e ha condannato il contribuente al pagamento di una rilevante somma a titolo di spese di giudizio.

La fattispecie oggetto della controversia
Un contribuente, avendo trasferito la residenza nel Principato di Monaco, aveva dichiarato solo redditi dei fabbricati posseduti in Italia, sul presupposto che tale trasferimento gli avesse fatto perdere la qualifica di soggetto residente nel territorio nazionale.
L'ufficio di Pesaro, di contro, al termine di una complessa attività istruttoria, ha esercitato il potere di imposizione su tutti i redditi, ovunque prodotti (worldwide income taxation principle), ritenendo, da un lato, provata l'esistenza in Italia del centro degli affari e interessi e, dall'altro, non superata la prova contraria richiesta dall'articolo 2, comma 2-bis, del Tuir.

La decisione dei giudici
I giudici di prime cure hanno dovuto, in primo luogo, risolvere l'eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'atto per intervenuta decadenza. Al riguardo, il Collegio pesarese ha rilevato che l'ufficio ha legittimamente utilizzato i più ampi termini di accertamento previsti dall'articolo 37 del Dl 223/2006 per fattispecie aventi rilevanza penale. Tale disposizione ha aggiunto al preesistente corpo dell'articolo 43 del Dpr 600/1973 e dell'articolo 57 del Dpr 633/1972 un ulteriore comma, in base al quale "In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione".
Per espressa previsione normativa (comma 26 dell'articolo 37 del Dl 223/2006), la suddetta disposizione trova applicazione a partire dal periodo di imposta per il quale, alla data del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto), i termini per l'accertamento sono ancora pendenti.

Interessante si rivela, sul punto, la decisione della Ctp, secondo cui, con la disposizione in argomento, il legislatore non ha condizionato l'operatività della disposizione alla circostanza che la denuncia penale ex articolo 331 del c.p.p. intervenga entro gli ordinari termini di decadenza. In effetti, una tesi diversa non ha alcun addentellato normativo, mancando nella norma specifiche clausole limitative che, ovviamente, non possono essere individuate in via interpretativa.

Risolta tale pregiudiziale questione, la Ctp ha convalidato l'avviso di accertamento facendo leva proprio sulla disposizione dell'articolo 2, comma 2-bis, del Tuir, secondo cui "Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
Poiché il Principato di Monaco costituisce "paradiso fiscale", è evidente che il contribuente aveva l'onere di provare che alla situazione formale (iscrizione all'Aire) corrispondeva quella di fatto (effettivo trasferimento all'estero).
Invero, il contribuente non ha mai efficacemente contrastato la pretesa tributaria dimostrando di aver effettivamente traslocato all'estero.

Nell'avviso di accertamento l'ufficio non ha mancato di fornire ulteriori elementi, quali l'esistenza di legami familiari, il mantenimento di relazioni sociali, la frequentazione di circoli sportivi, l'attivazione di utenze telefoniche ed elettriche e l'utilizzo di carte di credito, sufficienti a ricondurre in Italia il centro principale degli affari e interessi economici e delle relazioni personali, ovvero il centro di interessi vitali identificabile nel luogo ove il soggetto stabilisce il più stretto collegamento sotto il profilo degli interessi personali e patrimoniali (cfr Cassazione 13803/2001).
Daniele Di Cesare
Danilo Mengoni
pubblicato Lunedì 7 Settembre 2009

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