Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
La firma illeggibile sulla ricevuta
non cancella la notifica dell’atto
non cancella la notifica dell’atto
Corretto, inoltre, recapitare il documento direttamente nelle mani del curatore fallimentare della società senza “bussare”, prima, alla porta della sede legale della Spa
Valida la notifica della cartella esattoriale effettuata all’indirizzo del contribuente anche se consegnata nelle mani di una persona della quale non si conosce il legame con l’imprenditore destinatario dell’atto impositivo. Irrilevante, inoltre, se la ricevuta di ritorno della raccomandata è stata firmata in modo illeggibile.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 26178 del 6 dicembre, ha considerato sufficiente, ai fini della validità della notifica, la consegna del documento e ha precisato che, qualora il destinatario richiedesse l’annullamento per querela di falso, ricadrebbe su di lui l’onere della prova.
Il fatto
Il caso nasce dal ricorso per Cassazione presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, nuovamente investita della causa cassata dalla Suprema corte, aveva dichiarato l’illegittimità della notifica effettuata presso la residenza anagrafica del curatore fallimentare, anziché al domicilio eletto, senza che fosse preventivamente tentata la consegna presso la sede legale della società.
In particolare, una Spa aveva presentato ricorso avverso la notifica di alcune cartelle esattoriali relative ad avvisi di accertamento, per la minor imposta versata ai fini Irpeg e Ilor, riferita a due periodi d’imposta, presso il proprio curatore fallimentare.
I giudici di merito, sia in prime che in seconde cure, avevano dichiarato nulla la notifica degli atti accertativi al curatore fallimentare, accogliendo la tesi difensiva della contribuente, evidenziando il fatto che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto tentare, preventivamente, di recapitare i documenti presso la sede legale dell’azienda.
La decisione di merito fu cassata dalla Corte per vizi nella motivazione della sentenza, con conseguente rinvio alla Ctr per nuove cure.
Ancora una volta i giudici di merito respingevano il ricorso ritenendo la notifica irregolare. Secondo la Commissione regionale, gli atti di accertamento devono essere notificati in primo luogo presso la sede legale della società, poi al domicilio eletto e, in terza istanza, presso la residenza anagrafica del curatore fallimentare, soprattutto quando, come nel caso di specie, risulta illeggibile la firma sulla ricevuta di ritorno e, quindi, diventa difficile decifrare nome e cognome del ricevente.
Contro la sentenza della Commissione tributaria, l’Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione argomentando il proprio appello con cinque motivazioni; la curatela fallimentare presentava il relativo controricorso.
La sentenza
La Corte di cassazione, con la sentenza 26178/2011, ha accolto la tesi difensiva dell’ufficio, ribadendo con fermezza il principio giuridico (e tributario) della validità della notifica anche nella circostanza in cui la firma della ricevuta di ritorno della raccomandata spedita sia illeggibile.
Infatti, precedentemente, il Collegio chiamato a giudicare un caso del tutto simile a questo in esame, aveva chiarito che “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2. della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ." (Cassazione, 9962/2010).
Per quanto concerne la seconda parte del ricorso, relativamente alla mancata preventiva notifica presso la sede della società fallita, come previsto dall’articolo 145 del cpc, la Corte ribadisce quanto già espresso con la precedente giurisprudenza, evidenziando che, in circostanza di fallimento e in caso di contenzioso tributario, la notifica dell’avviso della fissazione dell’udienza di trattazione deve essere effettuata presso il domicilio del curatore e non anche presso la sede legale della società.
Gli ermellini motivano tale decisione affermando che il curatore fallimentare non va considerato come un soggetto nuovo, ma come centro delle attività, ecco spiegata la legittimità della notifica direttamente nelle sue mani, senza il preventivo “passaggio” presso la sede della società.
La Corte ha accolto anche la terza tesi difensiva dell’Amministrazione in merito alla notifica effettuata nella residenza anagrafica del curatore e non nel suo studio, ove questi aveva eletto domicilio.
Come è noto, è proprio l’articolo 60, comma1, lettera d), del Dpr 600/73, che concede la facoltà al contribuente di eleggere domicilio fiscale in luogo diverso dalla propria residenza anagrafica, presso una persona o un ufficio, ma sempre nel Comune del proprio domicilio fiscale, ai fini della notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. Tale opzione deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Dunque, i giudici di piazza Cavour hanno sancito la legittimità della notifica degli avvisi di accertamento avvenuta presso la residenza anagrafica del curatore, pur avendo ignorato il fatto che avesse eletto domicilio presso il proprio studio.
La Corte, con la sentenza in questione, impone al curatore l’onere della prova per eccepire la nullità della notifica presso la propria residenza.
Alla luce di ciò, la Suprema corte ha cassato la sentenza oggetto d’esame ritenendo regolare la notifica delle cartelle esattoriali e della loro relativa iscrizione a ruolo.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 26178 del 6 dicembre, ha considerato sufficiente, ai fini della validità della notifica, la consegna del documento e ha precisato che, qualora il destinatario richiedesse l’annullamento per querela di falso, ricadrebbe su di lui l’onere della prova.
Il fatto
Il caso nasce dal ricorso per Cassazione presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, nuovamente investita della causa cassata dalla Suprema corte, aveva dichiarato l’illegittimità della notifica effettuata presso la residenza anagrafica del curatore fallimentare, anziché al domicilio eletto, senza che fosse preventivamente tentata la consegna presso la sede legale della società.
In particolare, una Spa aveva presentato ricorso avverso la notifica di alcune cartelle esattoriali relative ad avvisi di accertamento, per la minor imposta versata ai fini Irpeg e Ilor, riferita a due periodi d’imposta, presso il proprio curatore fallimentare.
I giudici di merito, sia in prime che in seconde cure, avevano dichiarato nulla la notifica degli atti accertativi al curatore fallimentare, accogliendo la tesi difensiva della contribuente, evidenziando il fatto che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto tentare, preventivamente, di recapitare i documenti presso la sede legale dell’azienda.
La decisione di merito fu cassata dalla Corte per vizi nella motivazione della sentenza, con conseguente rinvio alla Ctr per nuove cure.
Ancora una volta i giudici di merito respingevano il ricorso ritenendo la notifica irregolare. Secondo la Commissione regionale, gli atti di accertamento devono essere notificati in primo luogo presso la sede legale della società, poi al domicilio eletto e, in terza istanza, presso la residenza anagrafica del curatore fallimentare, soprattutto quando, come nel caso di specie, risulta illeggibile la firma sulla ricevuta di ritorno e, quindi, diventa difficile decifrare nome e cognome del ricevente.
Contro la sentenza della Commissione tributaria, l’Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione argomentando il proprio appello con cinque motivazioni; la curatela fallimentare presentava il relativo controricorso.
La sentenza
La Corte di cassazione, con la sentenza 26178/2011, ha accolto la tesi difensiva dell’ufficio, ribadendo con fermezza il principio giuridico (e tributario) della validità della notifica anche nella circostanza in cui la firma della ricevuta di ritorno della raccomandata spedita sia illeggibile.
Infatti, precedentemente, il Collegio chiamato a giudicare un caso del tutto simile a questo in esame, aveva chiarito che “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2. della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ." (Cassazione, 9962/2010).
Per quanto concerne la seconda parte del ricorso, relativamente alla mancata preventiva notifica presso la sede della società fallita, come previsto dall’articolo 145 del cpc, la Corte ribadisce quanto già espresso con la precedente giurisprudenza, evidenziando che, in circostanza di fallimento e in caso di contenzioso tributario, la notifica dell’avviso della fissazione dell’udienza di trattazione deve essere effettuata presso il domicilio del curatore e non anche presso la sede legale della società.
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Valerio Giuliani
pubblicato Lunedì 12 Dicembre 2011
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