Mercoledì 19 Giugno 2013 - Aggiornato alle 19:26
Giurisprudenza
Frazionamento negoziale artefatto.
Il Fisco scova la vera “sostanza”
Il Fisco scova la vera “sostanza”
Applicata la norma del Registro che consente di individuare l'occultamento di operazioni elusive
Il conferimento da parte di un socio di un ramo d’azienda costituito da soli beni immobili, gravati da passività, e la successiva cessione della sua quota agli altri due soci della stessa società, deve essere riqualificato quale compravendita di immobili, con conseguente applicazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute, ravvisata la natura sostanzialmente elusiva dell’operazione posta in essere.
E’ quanto hanno deciso i giudici della Commissione tributaria regionale del Piemonte con la sentenza n. 45/38/10 del 2010, in merito a un avviso di liquidazione emesso dal competente ufficio delle Entrate relativo alla riqualificazione, ai sensi dell’ex articolo 20 del Dpr 131/1986, di una serie di atti posti in essere dalle parti ricorrenti.
Il caso
La riqualificazione operata dall’ufficio piemontese, riguardava alcune operazioni realizzate in un breve lasso temporale. In particolare:
1. costituzione di una società a responsabilità limitata con capitale sociale di 100mila euro da parte di tre soci, le cui quote venivano sottoscritte in misura minima (1,67% ciascuno) da due di loro, mentre la restante parte (96,66%) finiva sotto il controllo del terzo socio e liberata con il conferimento, da parte di quest’ultimo, della piena proprietà di un ramo d’azienda agricola per un valore patrimoniale netto di 96.660 euro. Il conferimento veniva tassato, ai fini del Registro, nella misura fissa di 168 euro, in applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera A), n. 3, della Tariffa, parte prima, del Dpr 131/1986. Misura fissa anche per le imposte ipotecaria e catastale
2. cessione della propria quota da parte del socio maggioritario agli altri due al prezzo complessivo di 96.660 euro, pari al valore nominale della stessa quota.
L’ufficio, con avviso di liquidazione, evidenziava come il conferimento non avesse, in realtà, a oggetto un “ramo d’azienda agricola”, bensì esclusivamente beni immobili, e gli atti posti in essere, considerando il loro collegamento e l’unitarietà della “causa reale”, dovevano essere riqualificati quale compravendita di immobili, con conseguente applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute in misura proporzionale.
Le parti proponevano ricorso in Ctp, che confermava la bontà dell’avviso di liquidazione.
La sentenza veniva, quindi, impugnata davanti alla Ctr del Piemonte, riproponendo i motivi del ricorso originario e contestando, in particolare, la qualificazione dell’oggetto del conferimento operata dall’ufficio, nonché l’applicazione dell’articolo 20 del Dpr 131/1986.
La decisione
I giudici piemontesi, dopo aver rilevato come il reale oggetto del conferimento fossero degli immobili e non un’azienda, in ragione della mancanza di ulteriori beni strumentali, hanno condiviso la riqualificazione operata dall’ufficio, motivando che “… è palese la dinamica contrattuale data dall’insieme dei due atti, ossia la costituzione di società con conferimento di azienda e la successiva cessione di quote fra essi consequenziali che concretizzano un’effettiva cessione della stessa, essendo l’atto di conferimento e la cessione delle quote societarie negozi strutturalmente collegati per l’identità dei soggetti, dell’oggetto e funzionalmente connessi per il contributo parziale che ciascuno dei due negozi giuridici da alla formazione progressiva di un’unica fattispecie che si identifica nell’unico effetto giuridico finale, ovvero il trasferimento di azienda”.
I giudici di secondo grado si pongono dunque sul medesimo solco tracciato, ormai da tempo, dalla giurisprudenza di legittimità, ricordando in proposito come “la Suprema Corte di Cassazione, con il suo costante orientamento, insegna che l’art. 20 stabilisce che la natura intrinseca degli atti registrati ed i loro effetti giuridici debbono prevalere sulla forma e sul titolo attribuito, privilegiando la sostanza sulla forma e sugli effetti rispetto ai dati formalmente enunciati anche frazionatamente in più atti”.
La sentenza fonda, quindi, la correttezza dell’operato dell’Amministrazione fiscale nei confronti dei singoli atti analizzati sul sostanziale collegamento tra gli stessi, in ragione della causa reale che li sottende, senza che il frazionamento negoziale possa essere di ostacolo all’applicazione dell’articolo 20 del Dpr 131/1986. Chiaro il riferimento alla posizione della giurisprudenza di legittimità in merito alle “operazioni spezzatino” espressa nella sentenza 13580/2007 (per approfondire l’argomento vedi “Più atti un solo scopo finale. Così il registro combatte gli abusi”).
I giudici, inoltre, sottolineano come “nel caso in esame sono stati posti in essere formalmente due atti, ma che nella sostanza rappresentano un’unica operazione a carattere elusivo al fine di aggirare il pagamento della maggior imposta dovuta per il trasferimento di beni immobili”,ponendo così l’accento sulla finalità elusiva perseguita dalle parti nell’attuazione della complessa procedura.
Una lettura dell’articolo 20, volta a far prevalere la sostanza sulla forma, consente di contenere le eventuali finalità elusive. In questo senso, “le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 30055 del 23.12.2008, hanno sancito che il contribuente non possa trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con una specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa del risparmio fiscale”.
Né l’applicazione di tale principio può ritenersi esclusa in virtù della riformulazione dell’articolo 176 del Tuir, il cui terzo comma, a partire dal 2008, esclude l’applicazione dell’articolo 37-bis del Dpr 600/1973 nell’ipotesi di conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione. Secondo i giudici piemontesi, tale comma “non può trovare applicazione poiché il medesimo è riferito all’imposizione diretta del reddito delle società commerciali”.
In conclusione
La sentenza in esame consolida, anche nella giurisprudenza di merito (cfr Ctr Lombardia, sentenza n. 142/11/07 del 2007; Ctp di Milano, sentenza n. 26/7/10 del 2010; Ctp di Brescia, sentenze nn. 97/03/08 e 158/07/08, del 2008), l’applicazione del generale principio anti-abuso, sancito dalla Corte di cassazione (cfr sentenze nn. 8772 e 25374 del 2008), anche in materia di tributi non armonizzati che, nello specifico ambito delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, trova il proprio strumento attuativo nell’articolo 20 del Dpr 131/1986.
Domenico Bitonti
pubblicato Mercoledì 27 Ottobre 2010
I più letti
Le modifiche, effettive dall’1 luglio, riguardano tre deleghe di pagamento unificato e le relative avvertenze per la compilazione. Aggiornate anche le specifiche tecniche
Il locale, infatti, soprattutto se di dimensioni che già da sole farebbero perdere i benefici previsti per l’abitazione principale, non può essere considerato una pertinenza
La contribuzione al fondo patrimoniale da parte delle imprese aderenti va trattata quale partecipazione, che rileva, al pari dei conferimenti in società, anche contabilmente
Altrimenti manca uno dei presupposti per l'accesso ai benefici previsti in caso di acquisto e l’Agenzia revoca le agevolazioni
Iniqua, per i giudici, un’interpretazione della norma che addebiti il comportamento civilmente e penalmente rilevante unicamente a chi, sulla carta, gestisce la società
Sale al 65% la detrazione per l’efficienza energetica. Per i condomìni, lavori agevolati fino a giugno dell’anno prossimo. “Sconto” del 50% anche per l’acquisto di mobili
Rinviato anche quest’anno, senza costi aggiuntivi, l’appuntamento in cassa. Maggiorazione dello 0,40% per chi sceglie di pagare tra il 9 luglio e il 20 agosto
Chi utilizza la nuova modalità di versamento del tributo comunale sui rifiuiti e sui servizi deve barrare la casella “Acc” nella sezione “Imu e altri tributi locali” dello stampato
Iniqua, per i giudici, un’interpretazione della norma che addebiti il comportamento civilmente e penalmente rilevante unicamente a chi, sulla carta, gestisce la società
L’ente impositore deve spiegare il perché dell’applicazione dello standard e i motivi per cui non sono state prese in considerazione le obiezioni: e così è stato
Filo diretto con le dichiarazioni dei redditi. Il punto di partenza è infatti il totale di quanto denunciato al Fisco. Il versamento è on line, tramite modello F24
Sale al 65% la detrazione per l’efficienza energetica. Per i condomìni, lavori agevolati fino a giugno dell’anno prossimo. “Sconto” del 50% anche per l’acquisto di mobili
La riduzione del corrispettivo non comporta riliquidazione dell'imposta né risoluzione del contratto
Un riepilogo delle regole relative all'imposta sul valore aggiunto applicabili a locazioni e cessioni di fabbricati, così come si presentano in seguito al Dl 83/2012
Con circolare del dipartimento delle Finanze arriva il via libera all’attuazione anticipata dell’emendamento al decreto “sblocca debiti”, in fase di conversione in legge
Dello stesso autore
3/8/2011
Non è incostituzionale l'allungamento della decadenza di fronte a violazioni “in odore” di reato tributario
23/2/2011
Il finanziamento alla stabile organizzazione non va confuso con il fondo patrimoniale necessario per operare
27/5/2010
E’ di 115 milioni di euro il recupero effettuato dall’ufficio. I giudici di Milano ne confermano la legittimità
3/3/2010
Valido l'accertamento fondato su informazioni ottenute tramite istruttorie tipiche del processo penale
Notizie correlate
- Conferimento d’azienda prima, cessione quote poi: rischio elusione
- 5/4/2013

- Il termine triennale di decadenza per richiedere la maggiore imposta decorre dalla domanda di registrazione dell’ultimo atto dell’unica fattispecie complessa
- Cessione beni: indipendenti con Iva organizzati con Registro
- 21/8/2009

- È la qualificazione giuridica dei contratti relativi a vendite di cespiti d’azienda a indicarne la tassazione
- Vendita del giornale e poco più: l’imposta di riferimento è l’Iva
- 12/2/2013

- L’operazione riguarda un bene immateriale che da solo non può garantire la prosecuzione dell’attività produttiva dell’azienda. Altrimenti il “trasloco” avrebbe pagato il Registro
- Scissione della cessione d’azienda in singoli negozi: lo scopo è elusivo
- 18/7/2011

- I contratti fatti in momenti diversi, ma finalizzati a conseguire un unico risultato, sono da considerare collegati
Archivio Giurisprudenza
Giugno, 2013
(21)
Maggio, 2013
(34)
Aprile, 2013
(31)
Marzo, 2013
(38)
Febbraio, 2013
(29)
Gennaio, 2013
(36)
Dicembre, 2012
(31)
Novembre, 2012
(42)
Ottobre, 2012
(44)
Settembre, 2012
(31)
Agosto, 2012
(30)
Luglio, 2012
(37)

















