Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Giurisprudenza
Giudici di secondo grado, lavoro facilitato ma non troppo
Possibile il rinvio alla motivazione della Commissione provinciale solo se adeguatamente argomentato
La motivazione di una sentenza per relationem ad altra pronuncia è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione.
A tali conclusioni sono pervenuti i giudici di legittimità con la sentenza n. 27083 depositata il 13 novembre 2008.
La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'ufficio, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che la percentuale di ricarico praticata dal contribuente, esercente l'attività di macellaio, poiché notevolmente inferiore a quella comunemente applicata da aziende simili, rappresentasse una presunzione di evasione.
La manifesta irrisorietà della predetta percentuale di ricarico, contraria a ogni dato di mercato, unitamente all'inattendibilità della contabilità ispezionata, aveva consentito all'ufficio di rettificare il reddito avvalendosi del metodo induttivo (articolo 39, comma 2, del Dpr 600/73).
L'iter processuale
La Ctp accoglie il ricorso, ritenendo congruo l'indice di redditività e la percentuale di ricarico applicata dal contribuente, considerato che "l'attività di macellazione di carni nella zona doveva affrontare la quotidiana concorrenza con numerosi venditori all'ingrosso".
I giudici della Ctr, nel rigettare l'appello dell'ufficio, condividono il giudizio di primo grado.
A questo punto, l'agenzia delle Entrate presenta ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione della sentenza perchè i giudici di secondo grado hanno omesso di esporre le ragioni di rigetto dell'appello, limitandosi a confermare la decisione di primo grado (ritenendola corretta) e a "giustificare l'irrisorietà della percentuale di ricarico praticata dal contribuente con riferimento alla realtà aziendale del luogo, caratterizzata da una concorrenza particolarmente agguerrita".
Il giudizio di legittimità
La Suprema corte, con la sentenza 27083/2008, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo affetta da vizio di motivazione la sentenza impugnata, giacché i giudici di appello avevano posto a base della propria decisione quanto statuito dalla sentenza di primo grado senza, però, indicare gli elementi da cui avevano tratto il proprio convincimento, ovvero le ragioni per cui avevano confermato la congruità della percentuale di ricarico praticata dal contribuente.
La Corte, uniformandosi all'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ha affermato che la sentenza d'appello può essere legittimamente motivata per relationem a quella di primo grado, condividendone le argomentazioni, "purché risultino espresse, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma, in relazione ai motivi d'impugnazione proposti e queste siano logicamente e giuridicamente resistenti ai motivi di gravame". (cfr Cassazione 3636/2007, 2269/2006 e 2196/2003).
In buona sostanza, il giudice di appello, a fronte di una qualsiasi doglianza ritualmente formulata contro la decisione di primo grado, ha il dovere di riesaminare la questione oggetto della lamentela e di esporre le ragioni che lo inducono a confermare la decisione stessa, con la conseguenza che deve ritenersi affetta da vizio di motivazione la pronuncia che si limita a condividere, senza esporre alcuna altra argomentazione la sentenza emessa dal primo giudice (cfr Cassazione 578/1993).
In proposito, è opportuno rammentare che la giurisprudenza prevalente ha più volte ritenuto che la motivazione per relationem realizza una carenza di motivazione solo quando consiste in un mero rinvio che si esaurisce in un'acritica approvazione della decisione soggetta a controllo ed è, invece, legittima ogni qualvolta il giudice di appello, "riproducendo o richiamando nella propria sentenza gli elementi essenziali in tutto od in parte dell'altra motivazione, mostri non soltanto di averla fatta propria, ma anche di averla posta in correlazione con le censure contro di essa proposte, adempiendo così al suo obbligo istituzionale di revisione e consentendo il controllo logico e giuridico della decisione adottata" (cfr Cassazione 3066/2002, 4725/1996, 383/1990 e 3085/1986).
La Corte ha, pertanto, ritenuto la sentenza di secondo grado affetta da vizio di motivazione, avendo il giudice di appello manifestato di voler aderire e uniformarsi a quanto motivato nella sentenza di primo grado, senza esporre, sia pure sinteticamente, gli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento, impedendo così di individuare il procedimento logico giuridico posto alla base della decisione adottata.
A tali conclusioni sono pervenuti i giudici di legittimità con la sentenza n. 27083 depositata il 13 novembre 2008.
La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'ufficio, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che la percentuale di ricarico praticata dal contribuente, esercente l'attività di macellaio, poiché notevolmente inferiore a quella comunemente applicata da aziende simili, rappresentasse una presunzione di evasione.
La manifesta irrisorietà della predetta percentuale di ricarico, contraria a ogni dato di mercato, unitamente all'inattendibilità della contabilità ispezionata, aveva consentito all'ufficio di rettificare il reddito avvalendosi del metodo induttivo (articolo 39, comma 2, del Dpr 600/73).
L'iter processuale
La Ctp accoglie il ricorso, ritenendo congruo l'indice di redditività e la percentuale di ricarico applicata dal contribuente, considerato che "l'attività di macellazione di carni nella zona doveva affrontare la quotidiana concorrenza con numerosi venditori all'ingrosso".
I giudici della Ctr, nel rigettare l'appello dell'ufficio, condividono il giudizio di primo grado.
A questo punto, l'agenzia delle Entrate presenta ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione della sentenza perchè i giudici di secondo grado hanno omesso di esporre le ragioni di rigetto dell'appello, limitandosi a confermare la decisione di primo grado (ritenendola corretta) e a "giustificare l'irrisorietà della percentuale di ricarico praticata dal contribuente con riferimento alla realtà aziendale del luogo, caratterizzata da una concorrenza particolarmente agguerrita".
Il giudizio di legittimità
La Suprema corte, con la sentenza 27083/2008, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo affetta da vizio di motivazione la sentenza impugnata, giacché i giudici di appello avevano posto a base della propria decisione quanto statuito dalla sentenza di primo grado senza, però, indicare gli elementi da cui avevano tratto il proprio convincimento, ovvero le ragioni per cui avevano confermato la congruità della percentuale di ricarico praticata dal contribuente.
La Corte, uniformandosi all'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ha affermato che la sentenza d'appello può essere legittimamente motivata per relationem a quella di primo grado, condividendone le argomentazioni, "purché risultino espresse, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma, in relazione ai motivi d'impugnazione proposti e queste siano logicamente e giuridicamente resistenti ai motivi di gravame". (cfr Cassazione 3636/2007, 2269/2006 e 2196/2003).
In buona sostanza, il giudice di appello, a fronte di una qualsiasi doglianza ritualmente formulata contro la decisione di primo grado, ha il dovere di riesaminare la questione oggetto della lamentela e di esporre le ragioni che lo inducono a confermare la decisione stessa, con la conseguenza che deve ritenersi affetta da vizio di motivazione la pronuncia che si limita a condividere, senza esporre alcuna altra argomentazione la sentenza emessa dal primo giudice (cfr Cassazione 578/1993).
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Francesca La Face
pubblicato Venerdì 5 Dicembre 2008
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