Sebbene il Comune abbia diritto all’attribuzione dell’Invim (imposta abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall’articolo 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) riscossa dall’Amministrazione finanziaria, la mancata previsione di una qualsiasi forma di ingerenza dell’amministrazione comunale nelle procedure di riscossione - interamente gestita dagli uffici erariali anche per quanto riguarda l’eventuale fase contenziosa davanti agli organi di giustizia tributaria - esclude la sussistenza di un diritto dell’ente locale di sindacare, sotto qualsiasi aspetto, l’operato degli organi statali deputati a riscuotere il tributo accertato.
Così hanno deciso i giudici di piazza Cavour nella pronuncia n. 4252, depositata lo scorso 23 febbraio, in cui hanno rigettato la domanda di risarcimento danni con la quale un Comune ha dedotto la negligente conduzione della lite da parte dell’ufficio finanziario, per non avere impugnato la sentenza tributaria di primo grado passata, pertanto, in giudicato.
Per meglio comprendere le motivazioni dei giudici di legittimità si ritiene necessario riepilogare dettagliatamente i gradi di merito.
I giudizi di merito
Con atto di citazione, un Comune ha chiamato in giudizio, davanti al Tribunale civile, l’Amministrazione finanziaria esponendo che:
- in occasione del conferimento di un complesso immobiliare sito nel territorio comunale, l’ufficio del Registro competente riscosse, e riversò allo stesso Comune, una determinata somma a titolo di Invim
- con sentenza n. 16 del 1997, passata in giudicato perché non impugnata dall’ufficio, la Commissione tributaria provinciale di Torino, adita dal soggetto passivo d’imposta che ne aveva richiesto il rimborso, accolse la domanda e condannò l’ufficio del Registro a restituire quanto versato dal contribuente
- l’ufficio finanziario, a sua volta, invitò il Comune, cui aveva riversato l’ammontare del tributo, a provvedere direttamente al rimborso a favore dell’avente diritto.
Ciò premesso, l’ente comunale chiese che tale pretesa fosse disattesa dal Tribunale "…perché la sentenza della Commissione tributaria provinciale non faceva stato nei propri confronti…" e, in subordine, "…che in caso di ritenuta sussistenza dell’obbligo di esso comune di restituire detto importo con interessi, fosse condannata l’Amministrazione delle finanze - che aveva colpevolmente omesso di impugnare la suddetta decisione…- ad indennizzarlo del danno determinato dal negligente comportamento dei suoi funzionari".
Il Tribunale adito rigettò la domanda sia per il difetto di legittimazione ad agire del Comune - beneficiario del prelievo fiscale ma non avente la qualità di parte nel rapporto tributario - sia per l’infondatezza della pretesa risarcitoria, non essendo configurabile alcuna responsabilità dell’Amministrazione finanziaria, per presunta inerzia processuale.
Il Comune propose ricorso fondato sull’asserita esistenza di un mandato ex lege rimasto inadempiuto da parte dell’ufficio finanziario in ordine alla corretta gestione della lite sulla richiesta di rimborso dell’imposta nonché sulla conseguente richiesta di risarcimento in misura pari alla somma che sarebbe stato costretto a sborsare per effetto della sentenza tributaria non impugnata.
La Corte di appello, da un lato, giudicò inammissibile, per genericità, il motivo di gravame concernente la presunta esistenza di un mandato ex lege fra Comune e Stato, in ordine all’accertamento e alla riscossione dell’Invim per conto e nell’interesse del primo; dall’altro, invece, accolse il secondo motivo, inerente alla risarcibilità del danno da lesione di interesse legittimo, per responsabilità “aquiliana” (ex articolo 2043 del Codice civile).
Sotto quest’ultimo profilo, il giudice di appello – nel condannare il ministero delle Finanze a risarcire il Comune di tutte le somme rimborsate a seguito della sentenza della Commissione tributaria – ha ritenuto sussistere la responsabilità dell’ufficio finanziario laddove quest’ultimo, violando i doveri di buona amministrazione, non ha provveduto a impugnare la decisione pronunziata dai giudici tributari.
L’amministrazione soccombente ricorre in Cassazione.
La decisione della Corte
Diciamo subito che la Corte ha accolto le doglianze ministeriali con puntuali e condivisibili argomentazioni che prendono il via dal dettato normativo che disciplina (rectius disciplinava) l’imposta sul valore degli immobili (Invim), ovverosia il Dpr n. 643 del 1972.
L’articolo 29, comma 1, del Dpr citato dispone che "Le somme riscosse per imposta, interessi e soprattasse sono attribuite al comune nel cui territorio è ubicato l’immobile".
Questa disposizione, prosegue la Corte, realizza una netta distinzione tra soggetto beneficiario del tributo (l’ente comunale) e soggetto percettore (amministrazione finanziaria); tale assioma comporta che la relazione fra Stato e Comune non ha natura organica essendo previsto dalla legge che il Comune sia destinatario e beneficiario definitivo del gettito.
Per i giudici di piazza Cavour, poi, è fuori di dubbio "…che l’Invim è un’imposta erariale, istituita (e poi abrogata) con legge dello Stato, il quale provvede mediante i suoi uffici all’accertamento, alla riscossione ed alla rettifica delle dichiarazioni (artt. 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica citato); con una partecipazione del comune limitata alla fissazione, entro limiti legali tassativi, delle aliquote (artt. 15 e 16) ed alla cooperazione per l’accertamento, secondo la procedura stabilita dall’art. 22 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica".
Pertanto, è solo e soltanto lo Stato l’unico soggetto impositore per l’accertamento e la riscossione dell’Invim (ex articolo 17 del Dpr n. 643 del 1972), atteso che nessuna particolare disposizione di legge prevede la partecipazione del Comune al compimento di tali attività; non può quindi configurarsi (anzi deve escludersi) l’esistenza di un “mandato ex lege” dal Comune allo stesso Stato.
In buona sostanza, per i giudici di legittimità, il Comune ha il diritto di ottenere quanto l’ufficio statale abbia incassato a titolo di Invim e, quindi, può agire in giudizio contro l’amministrazione finanziaria per l’attuazione e la difesa di tale diritto (che trova fondamento nel succitato articolo 29).
L’ente locale non può, di contro, sindacare l’operato degli organi statali deputati a riscuotere il tributo accertato in quanto non è normativamente prevista una qualsiasi forma di ingerenza dell’amministrazione comunale nelle procedure di riscossione, interamente gestite dagli uffici erariali anche per quanto riguarda l’eventuale fase contenziosa davanti agli organi di giustizia tributaria.
Fatte queste premesse, la Corte suprema arriva a concludere la non applicabilità, al caso di specie, della normativa sulla responsabilità aquiliana (prevista dall’articolo 2043 del Codice civile).
La responsabilità aquiliana, infatti, ammette il risarcimento del danno ingiusto, ossia arrecato “contro diritto” e in assenza di una causa giustificativa, se il danno consiste nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento (diritto soggettivo o interesse legittimo) comunque meritevole di tutela giuridica.
Nella fattispecie de qua, tale condizione si potrebbe avverare (eventualmente) nel caso di mancato o ritardato versamento del riscosso nelle casse comunali, non anche nell’ipotesi di accertata inesistenza dell’obbligazione tributaria, allorché gli interessi del Comune e del Fisco (in ipotesi, a non restituire quanto introitato) non sono affatto in conflitto, ma sono entrambi validamente contrastati dal giudicato formatosi a favore del contribuente.
Sempre il citato articolo 29 - oltre a prevedere il riversamento alle casse comunali, da parte dell’ufficio finanziario, delle somme riscosse a titolo di Invim - al comma 4 prevede che, in caso di tributo indebitamente introitato, l’ufficio stesso debba rimborsare il contribuente delle somme a lui spettanti, recuperando poi tali somme, e relativi interessi, dal Comune cui erano state attribuite, anche mediante trattenuta sui versamenti successivi.
La Cassazione, infine, conclude affermando che nella fattispecie in esame "…non si discute del mancato versamento al comune delle somme riscosse - che invece erano state puntualmente versate - bensì del provvedimento amministrativo rivolto al comune di eseguire il rimborso: provvedimento che l’amministrazione comunale pretende di non dover eseguire, perché fondato su giudicato asseritamente ingiusto…o per la cui esecuzione chiede di essere indennizzata, assumendo di avere subito lesione di un proprio interesse legittimo per comportamento omissivo dell’ufficio statale".
Ne discende che "L’interesse legittimo che il comune pretende leso non è, pertanto, quello individuato dalla corte d’appello (che, in realtà, è un diritto all’ottenimento di quanto riscosso:…), bensì quello di trattenere le somme già ottenute; interesse che, non essendo suscettibile di tutela risarcitoria, ………, si esprime nell’esercizio delle azioni per il controllo di legittimità dell’ordine amministrativo di rimborso emanato dall’ufficio erariale".
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