Il debitore ammesso al concordato preventivo è sottoposto a quello che viene definito uno “spossessamento attenuato”: mantiene cioè, oltre alla proprietà, l’amministrazione e la disponibilità dei suoi beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura (la quale gli impone che ogni atto sia comunque funzionale all’esecuzione del concordato). Per l’effetto, egli mantiene la legittimazione processuale per tutti gli atti che attengono al suo patrimonio compresi quelli tributari ed è, dunque, legittimato a impugnare gli avvisi di liquidazione e di accertamento emessi nei suoi confronti. Ciò in quanto non esiste nella procedura del concordato preventivo una norma analoga all’articolo 43 della legge fallimentare relativa al solo fallimento.
Così hanno deciso i giudici della sezione tributaria della Corte di cassazione nella sentenza n. 6211 del 16 marzo 2007, che di seguito andiamo a commentare partendo dai fatti di causa.
Il titolare di un’azienda impugna un avviso di mora contenente la richiesta di pagamento di una somma a titolo di imposta di registro e relativa all’atto con cui la stessa azienda aveva venduto un immobile.
Col ricorso, il contribuente eccepisce che la vendita era stata effettuata dal commissario liquidatore nell’ambito della procedura di concordato preventivo cui, precedentemente, l’azienda era stata ammessa e che il successivo avviso di liquidazione era stato impugnato dalla sola società acquirente; di conseguenza, chiede l’annullamento dell’avviso sostenendo di non essere coobbligato al pagamento dell’imposta.
La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso, mentre il giudice di appello dichiara inammissibile la domanda introduttiva per essere stata la stessa proposta contro l’avviso di mora in difetto di impugnazione del precedente avviso di liquidazione.
Il contribuente ricorre per cassazione deducendo la falsa applicazione dell’articolo 57, comma 1, del Dpr 131/1986 (che individua i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di registro) e degli articoli 167 e 182 (che disciplinano il concordato preventivo) del regio decreto 267/1942 (meglio noto come legge fallimentare), per avere il giudice d’appello considerato parte dell’atto soggetto a imposizione (e quindi coobbligato solidale) il debitore sottoposto a concordato preventivo benché questi avesse perso la legittimazione a disporre dei beni ceduti.
Per i giudici di piazza Cavour, tuttavia, i ragionamenti del contribuente - secondo cui il debitore ammesso al concordato preventivo non sarebbe parte processuale in quanto non soggetto coobbligato al pagamento dell’imposta in relazione agli atti di disposizione del patrimonio effettuati in esecuzione del concordato, avendo egli perso la disponibilità dei beni - non sono fondate.
E’ principio pacifico in giurisprudenza - precisano i giudici della Cassazione - quello secondo cui il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno spossessamento attenuato: conserva cioè, oltre alla proprietà (come avviene anche nel fallimento), l’amministrazione e la disponibilità dei suoi beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura che impone che ogni atto sia comunque funzionale all’esecuzione del concordato.
In altri termini, ben diversa è la posizione del curatore nel fallimento rispetto a quella del commissario giudiziale nell’ambito della procedura prevista per il concordato preventivo.
Nel primo caso, infatti, il fallito perde la sua capacità in ordine ai rapporti patrimoniali con la conseguente attribuzione della rappresentanza del fallimento al curatore che - sostituendosi in toto al fallito - diventa titolare di una serie di diritti e di doveri; nel caso di concordato preventivo, invece, il debitore non perde la sua capacità sostanziale e processuale, che continua così a esercitare, sia pure in forma attenuata, assolvendo il commissario giudiziale solo a un compito di vigilanza (così dispone il comma 1 dell’articolo 167 della legge fallimentare).
In particolare, per quanto attiene al concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, il quale agisce in una veste che è stata generalmente qualificata come quella di mandatario dei creditori.
Ciononostante, il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale non esistendo nel concordato preventivo una norma analoga all’articolo 43 dettato solo per il fallimento (l’articolo 43 della legge fallimentare - rubricato “Rapporti processuali” - così dispone: "Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge. L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo").
Dalle suesposte argomentazioni consegue - per la Corte suprema - il principio per cui così come il debitore è parte in senso sostanziale di tutti gli atti che attengono al suo patrimonio così lo rimane anche per i rapporti tributari che pertanto a lui fanno direttamente capo e sui quali è legittimato processualmente a intervenire.
Ritornando al caso di specie, è indubbio che il contribuente fosse legittimato a impugnare l’avviso di liquidazione che ritualmente gli è stato notificato; ne consegue che, in difetto di tempestiva impugnazione, non può più porre in discussione l’ammontare e la titolarità passiva della pretesa tributaria consacrata nell’atto impositivo divenuto definitivo.
In conclusione, per i giudici della Cassazione, correttamente ha agito la Commissione tributaria regionale nel ritenere inammissibile l’impugnazione dell’avviso di mora notificato al contribuente, in quanto con l’impugnazione lo stesso tendeva non già a far valere vizi propri dell’atto impugnato ma a contestare la legittimità dell’atto presupposto ormai divenuto definitivo.
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