Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Giurisprudenza
Il consulente incassa e non versa?
Introiti diversi ma sempre redditi
Introiti diversi ma sempre redditi
La regola vale per i commercialisti che non trasferiscono al fisco le somme ricevute dai propri clienti
I proventi illeciti conseguiti dai professionisti sleali sono redditi diversi e, come questi, vanno sottoposti a tassazione. È il caso del commercialista che non versa all’erario le somme ricevute dal proprio cliente e se ne appropria. La Cassazione, con l’ordinanza n. 37 del 5 gennaio, si sofferma sulla retroattività della norma tributaria contenuta nell’articolo 36, comma 34-bis del Dl 223/2006, che, nell’impossibilità di inquadrare tali proventi in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Tuir, li riconduce nei redditi diversi.
La Suprema corte ha, pertanto, respinto il ricorso e confermato la sentenza della Ctr Toscana che aveva avallato la legittimità degli avvisi di accertamento Irpef e Ilor (per gli anni 1996/1999) emessi nei confronti del professionista.
Gli introiti derivanti da attività illecite sono stati per anni argomento di studio e discussione, proprio in merito alla loro qualificazione e al relativo trattamento fiscale. A superare l’impasse determinato dalla complessa interpretazione dell’articolo 14 della legge 537/1993, nel quale si afferma che “nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, …, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria”, è arrivato nel 2006 il decreto legge “Visco-Bersani” che, con il comma 34-bis dell’articolo 36, ha fornito l’auspicata interpretazione autentica dell’articolo 14, disponendo l’assimilazione ai redditi diversi di quei proventi che non possono essere ricondotti alle altre categorie reddituali.
Tanto premesso per comprendere la novità dell’ordinanza.
Il professionista ricorrente in Cassazione, infatti, pensava di riuscire a spuntarla perché i fatti in questione erano accaduti in un periodo antecedente l’entrata in vigore del Dl 223/2006 e, come noto, per le norme tributarie vige il principio di irretroattività (articolo 3, legge 212/2000). A sfatare la convinzione del contribuente sono intervenuti i giudici di legittimità, precisando che la disposizione in questione ha efficacia retroattiva in quanto interpretativa.
Inoltre, poiché le norme interpretative in materia tributaria, sempre secondo la legge 212 (articolo 1), possono essere adottate solo in casi eccezionali, ci sta a pennello l’inequivoca espressione “si interpreta” adoperata dal legislatore al momento di emanazione della disposizione di interpretazione autentica.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Venerdì 8 Gennaio 2010
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