Giurisprudenza
Il quid pro quo non sfugge all'Iva:
la compensazione vuole la fattura
La Ctr aveva giudicato il servizio di fatto non pagato e, quindi, non soggetto all'emissione del documento
L'obbligo di emettere la fattura permane anche quando il corrispettivo relativo alla prestazione di servizio resa non viene versato con gli ordinari strumenti di pagamento, ma attraverso la compensazione legale tra cliente e fornitore. Questo il contenuto della pronuncia della Cassazione n. 15441 del 30 giugno, nella quale la Corte enuncia anche un importante principio di ordine processuale, relativo alla possibilità, da parte del contribuente, di presentare un secondo ricorso.

I fatti di causa
Un ufficio finanziario, a seguito di ispezione della Guardia di finanza, contesta a una società l'omessa fatturazione di operazioni imponibili rese a favore di un cliente ed emette il relativo atto di accertamento.
La società, pur non contestando l'effettuazione delle operazioni, impugna l'atto perché lo ritiene illegittimo. È dell'avviso, infatti, di non essere tenuta all'emissione della fattura, trattandosi di prestazioni per le quali non ha ricevuto il pagamento (al riguardo, l'articolo 6, comma 3, del Dpr Iva, subordina l'emissione della fattura delle prestazioni di servizi "...all'atto del pagamento del corrispettivo").

I giudici tributari di primo grado respingono il ricorso nella considerazione che il pagamento delle prestazioni è in realtà avvenuto attraverso una parziale compensazione di un credito, di un maggiore importo, vantato dal cliente nei confronti del fornitore.
Il successivo appello proposto dalla società, invece, viene accolto dai giudici della Ctr che ritengono la prestazione di fatto non pagata e quindi non soggetta a fatturazione.

L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza di appello in quanto emessa in palese violazione delle disposizioni normative dettata in materia di Iva. I giudici di appello, infatti, nel ritenere insussistente l'obbligo di fatturazione per il solo fatto che il pagamento della prestazione non è stato effettuato nei modi ordinari, non prendono in considerazione, invece, altre modalità di estinzione dell'obbligazione, quale, appunto, la compensazione.

La decisione della Cassazione
I giudici di piazza Cavour ritengono il ricorso fondato e cassano con rinvio la sentenza di appello. Quanto all'obbligo di fatturazione in presenza di forme di estinzione dell'obbligazione diverse dal pagamento ordinario, la Corte, in linea con una sua precedente pronuncia (la n. 6120/2009), precisa che, nelle ipotesi di prestazioni di servizi pagate a mezzo di accordi compensativi intervenuti tra le parti in causa, "...la relativa fattura deve essere emessa alla data in cui, per effetto dell'accordo raggiunto dalle parti, si verifica l'estinzione del credito".

La Cassazione, poi, si spinge oltre e afferma che, ai fini della operatività della compensazione legale come fattispecie dalla quale deriva l'estinzione dell'obbligazione, ciò che rileva è la omogeneità delle obbligazioni e la liquidità ed esigibilità dei crediti, con la conseguenza che "...unica prova richiesta è quella della contemporanea esistenza di crediti contrapposti (Cass., 9 luglio 2009, n. 16120; Cass., 10 febbraio 2003, n. 1955)".

Infine, un aspetto importante affrontato dalla Corte riguarda la possibilità per il contribuente di proporre più ricorsi successivi.
La società ricorrente aveva, infatti, presentato, avverso lo stesso atto impositivo e a distanza di qualche settimana l'uno dall'altro, due ricorsi in primo grado di identico tenore (nel secondo ricorso, tuttavia, veniva espressamente indicato che lo stesso annullava e sostituiva il primo).

I giudici tributari di primo grado avevano omesso di procedere alla riunione dei ricorsi - "provvedimento doveroso" secondo la Cassazione, la cui assenza determina una "intollerabile anomalia" processuale - e, a fronte dei due ricorsi proposti, emettevano due sentenze, di uguale contenuto.
Anche i due successivi appelli non erano riuniti dalla Commissione tributaria regionale; anche questa volta, due pronunce con identiche motivazioni.

Pure in sede di giudizio di legittimità sono stati proposti due ricorsi che la Corte ha provveduto subito a riunire, precisando che, in ossequio al principio di impedire doppi giudicati, la litispendenza può essere dichiarata in ogni stato e grado del giudizio, col solo limite del giudicato già formatosi.

Al riguardo, la Cassazione ha precisato che, a differenza dell'appello - per cui, ai sensi dell'articolo 60 del Dlgs 546/1992, il gravame dichiarato inammissibile non può più essere riproposto (principio della consumazione dell'impugnazione) -, il ricorso introduttivo non è soggetto a specifiche disposizioni normative, né tantomeno al principio della consumazione dell'impugnazione.
Pertanto, laddove i ricorsi introduttivi del giudizio siano totalmente sovrapponibili e siano privi di elementi di inammissibilità e/o di procedibilità, è necessario procedere alla declaratoria di inammissibilità del primo ricorso, e ciò vale ancor di più quando, come nel caso di specie, vi è una specifica esternazione in tal senso formulata dal ricorrente, equiparabile a un vero e proprio atto di rinuncia.
Marco Denaro
pubblicato Giovedì 1 Luglio 2010

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