Giurisprudenza
Il ricorso del contribuente sana la notifica irregolare
Confermato l'orientamento delle Sezioni Unite: il procedimento non è mai nullo se raggiunge il suo scopo
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Ancora una volta, la suprema Corte è stata chiamata a decidere su una materia - quella delle notificazioni - tanto complessa quanto dibattuta.
Per i giudici di piazza Cavour (sentenza n. 18420, depositata il 16 settembre 2005(1)), è nulla, ma non inesistente, la notifica a una società di un atto (avviso di accertamento) eseguita mediante gli adempimenti di cui all'articolo 140 del c.p.c., senza che sia stato previamente esperito il tentativo di notifica a mani del legale rappresentante. In questa ipotesi la irregolarità della notifica è sanata, in base all'articolo 156 del c.p.c., ove il contribuente proponga ricorso avverso l'atto notificato.

Una società chiede la cassazione della sentenza d'appello, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 145, ultimo comma, del codice di procedura civile.
In particolare, secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente, il messo notificatore, rilevata l'impossibilità di consegnare copia dell'avviso alla sede legale della società, ha erroneamente provveduto ai sensi dell'articolo 140 del c.p.c., depositando l'atto nella casa comunale e dandone comunicazione al contribuente, mediante spedizione di lettera raccomandata al suo indirizzo.
Sempre per l'istante, infatti, la notifica effettuata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 145 del c.p.c. deve essere utilizzata solo in via residuale, dopo l'espletamento delle prioritarie formalità, che nella specie non si erano esaurite. Pertanto, lamenta la società, la notifica, così come effettuata, è giuridicamente inesistente, ragion per cui non è applicabile il principio contenuto nell'articolo 156 del c.p.c., che rappresenta, oltretutto, regola processuale non estensibile agli atti sostanziali (come l'avviso di accertamento di che trattasi).

Ma la Cassazione rigetta il ricorso e conferma le motivazioni del giudice del gravame.
L'articolo 145 del c.p.c. - rubricato "notificazione alle persone giuridiche" - prevede, al comma 1, che "la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa" e, ancora, all'ultimo comma, "se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli artt. 138,139 e 141".

Invece, la notifica ai sensi dell'articolo 140 del c.p.c. può essere effettuata in caso di:

  • irreperibilità del destinatario, nell'ambito del comune di residenza, nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio
  • irreperibilità, incapacità o rifiuto di ricevere la copia dell'atto da parte di una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, o, in subordine, del portiere dello stabile dove è l'abitazione, o ancora in subordine, di un vicino di casa.

Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 140 c.p.c. (cosiddetta irreperibilità relativa diversa dalla irreperibilità assoluta prevista e disciplinata dal successivo articolo 143 c.p.c.), il messo notificatore deposita la copia dell'atto presso la casa comunale, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

In primis, facciamo notare come un'attenta lettura dell'ultimo comma dell'articolo 145 c.p.c. non ci fa individuare alcun riferimento all'articolo 140 c.p.c. (sono indicati gli articoli 138, 139 e 141).
Ciononostante, giurisprudenza oramai consolidata ritiene che la procedura di cui all'articolo 140 - ancorché non espressamente richiamata dall'articolo 145 - sia applicabile anche alle persone giuridiche (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n. 8091 del 4 giugno 2002), nei confronti del legale rappresentante, purché lo stesso sia indicato e abbia un recapito diverso da quello della società.
Secondo quanto previsto dal citato articolo 145, alla cui stregua deve essere eseguita la notifica degli atti tributari nei confronti del contribuente/persona giuridica, la notifica può essere eseguita a mente dell'articolo 140, se non è possibile la consegna dell'atto né con le modalità sancite nel comma 1 (cioè mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notifiche, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa) né ai sensi dell'ultimo comma (cioè nei confronti del legale rappresentante, le cui generalità e il cui indirizzo sono indicati nell'atto).

Nel caso esaminato dai giudici di piazza Cavour, era indicato, nell'atto notificando, il nome del legale rappresentante nonché il suo indirizzo (diverso da quello della società); pertanto, il messo notificatore avrebbe dovuto procedere alla notifica ai sensi dell'articolo 140 non già direttamente nei confronti della società, ma nei confronti del suo amministratore, e solo dopo aver tentato la notifica presso il recapito di quest'ultimo.
Per la suprema Corte, quindi, "il procedimento seguito in concreto si discosta parzialmente dallo schema legale, ma non lo altera, e non può perciò reputarsi inesistente".
Infatti, per pacifico orientamento giurisprudenziale, "l'inesistenza giuridica della notifica opera solo se l'atto giuridico, discostandosi dallo schema legale tipico, viene consegnato a persona o in luogo che non ha alcun collegamento con il destinatario, ovvero non sia stata neppure effettuata la consegna dell'atto, mentre ogni altra divergenza dal sistema di riferimento legale resta sanzionata con la nullità, anche al di là delle ipotesi contemplate dall'art. 160 del codice di procedura civile" (in tal senso, cfr. Cass. n. 904 del 29 gennaio 1998; n. 3432 del 24 aprile 1990; n. 12998 del 4 dicembre 1991).

Nella vicenda in esame, il procedimento di notifica si è allontanato dalle disposizioni di cui all'articolo 145, visto che si è data applicazione immediata al rito per gli irreperibili e, peraltro, nei confronti della società. Ciò, però, rimarcano i giudici, ha consentito lo stesso la consegna dell'atto al suo effettivo destinatario, vale a dire all'amministratore, che rappresentava il soggetto nei cui confronti l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto tentare la notifica dopo aver infruttuosamente esperito il primo tentativo presso la sede sociale.
In conclusione, la nullità, da cui appare sicuramente affetta la notifica dell'avviso d'accertamento tributario controverso, è stata sanata "con effetto ex tunc, dal momento che l'atto è stato impugnato tempestivamente dal contribuente destinatario, siccome esso ha natura di provocatio ad opponendum e la sua notificazione è preordinata alla sua impugnazione, che in concreto è stata proposta".

Per giungere a tale conclusione, i giudici di legittimità fanno riferimento a una recente decisione delle Sezioni Unite, la n. 19854 del 5 ottobre 2004.
Nella richiamata decisione, le Sezioni Unite, intervenendo sul contrasto giurisprudenziale formatosi sulla applicabilità delle sanatorie di cui agli articoli 156 e 160 del c.p.c. alla notificazione dell'accertamento tributario, affermano che, nonostante l'avviso d'accertamento tributario non sia assimilabile all'atto processuale (ha natura sostanziale, trattandosi di atto amministrativo autoritativo con cui l'Amministrazione finanziaria esercita la sua pretesa tributaria), nondimeno resta disciplinato dagli istituiti tipici del sistema processuale, specie quando essi sono richiamati nella disciplina tributaria.
Ora, siccome l'articolo 60, comma 1, del Dpr 600/73 richiama il sistema di notifica degli atti processuali disponendo che "la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile" con le modifiche tassativamente sancite (tra le quali non si rinviene alcuna deroga al dettato dell'articolo 156 c.p.c.), la nullità della notifica resta sicuramente sanata allorché l'atto abbia raggiunto il suo scopo.

NOTE
1. Cfr. conforme Cass. sentenza n. 12153 del 9 giugno 2005.

Marco Denaro
pubblicato Mercoledì 12 Ottobre 2005

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