Con la sentenza n. 19605 del 7 ottobre 2005, i giudici di piazza Cavour hanno ribadito che la domanda di rimborso di una somma, indebitamente versata all'erario, deve essere presentata all'ufficio competente in base al luogo in cui il versamento doveva essere effettuato; ciò in quanto la legge prevede che i versamenti vanno effettuati all'esattoria del luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Pertanto, la domanda di rimborso presentata all'ufficio del luogo in cui il versamento è stato erroneamente effettuato non è idonea a far decorrere i termini per la formazione del silenzio rifiuto e il ricorso contro la mancata risposta dell'ufficio è inammissibile.
Nello specifico, un contribuente, ritenendo di aver versato più Irpef di quella effettivamente dovuta per l'anno 1998 - anno in cui lo stesso aveva il domicilio fiscale in Veneto - ha formulato precisa richiesta di rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 602/73, sia alla direzione regionale del Veneto che a quella della Lombardia (in quanto l'imposta era stata versata presso un istituto di credito di Milano).
In seguito, il contribuente ha impugnato con successo - innanzi ai giudici tributari milanesi di primo grado - il silenzio rifiuto della Dr milanese, formatosi sull'istanza di rimborso.
Anche i giudici del gravame lombardi - investiti del ricorso in appello proposto dall'Amministrazione finanziaria - hanno accolto le ragioni del contribuente, precisando che:
- l'istanza prodotta dal contribuente, ex articolo 38 del Dpr 602/73 è stata indirizzata, ad abundantiam, alla direzione regionale delle Entrate per il Veneto e per la Lombardia
- il contribuente ha correttamente inoltrato la domanda di rimborso alla Dr della Lombardia, luogo ove aveva effettuato il pagamento dell'Irpef, in armonia col disposto dell'articolo 38 del Dpr 602/73; poi, a seguito del silenzio rifiuto da parte di quest'ultima, ha legittimamente radicato il giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale di Milano, citando, giustamente, quale contro parte, la Dr lombarda.
Ora l'Amministrazione finanziaria ricorre in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 38 del Dpr 602/73, 31 del Dpr 600/73, e 19 e 25 del Dlgs 241/97. Per l'istante, infatti, il pagamento delle imposte in Milano non determina l'effetto di incardinare la competenza dell'esame del rimborso sulla Dr lombarda, come erroneamente ritenuto da entrambi i giudici di merito, in quanto la competenza a decidere sul rimborso si radica in base al criterio sancito nell'articolo 31, comma 2, del Dpr 600/73, ai sensi del quale "la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata".
Pertanto, sostiene la tesi difensiva dell'Agenzia, atteso che è fuori dubbio che il domicilio fiscale del ricorrente nell'anno in questione (1998) fosse in Veneto, la competenza a decidere sull'istanza di rimborso apparteneva alla Dr veneta, mentre la richiesta presentata a Milano non aveva alcun valore.
Le doglianze dell'Amministrazione finanziaria hanno trovato pieno accoglimento nella decisione dei giudici di legittimità che si commenta.
In primis, i giudici di piazza Cavour hanno chiarito che la modalità prevista dal primo comma dell'articolo 19 del Dlgs 241/97 - che ha disciplinato il versamento unitario del pagamento delle imposte mediante delega irrevocabile a un istituto di credito convenzionato o alle Poste italiane Spa - non consente di affermare che l'ufficio finanziario competente a decidere (anche con la scelta del silenzio) su di un'istanza di rimborso presentata ai sensi del citato articolo 38 del Dpr 602/73 sia quello la cui circoscrizione comprenda la sede dello sportello della banca (o dell'ufficio postale) presso il quale il contribuente ha scelto, per sua esclusiva comodità, di effettuare materialmente il versamento.
Per la Cassazione, l'interpretazione dell'articolo 38 del Dpr 602/73 - secondo cui "il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso ..." - non può prescindere dalla previsione dell'articolo 5 del medesimo decreto, secondo cui "il versamento diretto di cui al primo comma dell'art. 3 si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale. Il versamento eventualmente effettuato all'esattoria incompetente è valido salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 93. L'esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente".
La lettura combinata dei predetti articoli (il 38 e il 5 del Dpr 602/73) evidenzia il nesso indissolubile che il legislatore aveva posto tra l'esattoria e il domicilio fiscale del contribuente e, di logica conseguenza, il nesso tra il domicilio fiscale stesso e l'ufficio erariale al quale soltanto poteva e, quindi, doveva essere richiesto il rimborso.
Siffatto principio - di carattere generale - non è venuto meno per effetto dell'abrogazione dell'articolo 5 del Dpr 602/73 (avvenuto ad opera dell'articolo 24, comma 6, del Dlgs 241/97) e dell'introduzione del versamento mediante delega di cui all'articolo 19 dello stesso Dlgs 241/97.
Ciò significa che, competente a decidere sulle istanze di rimborso, sarà sempre e solo l'ufficio del domicilio fiscale del contribuente, che individua anche il concessionario della riscossione competente (e mai il contrario).
Diversamente opinando, prosegue la Corte suprema, "si finisce con il consentire al contribuente di alterare completamente il pubblico interesse al buon andamento della pubblica amministrazione sotteso anche al riparto territoriale delle attribuzioni tra i singoli uffici e si finisce col conferire al contribuente il potere di imporre un onere di risposta a carico di un ufficio da lui determinato ma diverso da quello del suo domicilio fiscale fissato dal legislatore".
Da ciò, concludono i giudici di piazza Cavour, si ricava il principio secondo cui - anche nel vigore del sistema di versamento unitario delle imposte previsto dall'articolo 19 del Dlgs 241/97 - l'ufficio competente a ricevere, ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 602/73, le istanze di rimborso dei versamenti diretti (ritenuti indebiti) va individuato non già in quello nella cui giurisdizione è compresa la sede della banca o dell'ufficio postale presso cui è stato eseguito il pagamento dell'imposta, ma unicamente nell'ufficio erariale nell'ambito della cui competenza territoriale si trova il comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio fiscale.
Di conseguenza, secondo un principio oramai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cassazione sentenza del 21 giugno 2002, n. 9096; dell'11 settembre 1998, n. 9090; del 6 febbraio 1998, n. 1222), la presentazione di un'istanza di rimborso a un ufficio incompetente non è idoneo alla formazione del provvedimento di silenzio rifiuto, e determina l'improponibilità - rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto un giudicato interno - del ricorso presentato alla Commissione tributaria per difetto di provvedimento impugnabile.
Nella fattispecie in esame, pertanto, al contribuente non resterà che fare riferimento a un altro principio affermato recentemente sempre dalla Cassazione (sentenza n. 9407 del 6 maggio 2005) secondo cui "in tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dall'art. 38 del DPR 602/1973 la presentazione della relativa istanza ad organo incompetente - funzionalmente o territorialmente - a provvedere, pur ostando alla formazione di un provvedimento di diniego, anche nella forma del silenzio-rifiuto, con conseguente inammissibilità del ricorso al giudice tributario per difetto di provvedimento impugnabile, tuttavia, alla luce dei principi di cooperazione, collaborazione e buona fede che, ai sensi della legge 212/2000, devono improntare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, costituisce (purché l'istanza sia rivolta, ovviamente, ad un ufficio dell'amministrazione finanziaria) atto idoneo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso prevista dal citato art. 38, anche anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge".
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