Giurisprudenza
Immobile sequestrabile al “boss”
pure senza prova di fonte illecita
Basta l’accertata evasione fiscale, fondata sulla constatazione dell’esiguità dei redditi percepiti, sicuramente non idonei a onorare le rate di mutuo
casa incatenata
Con sentenza 32563 del 19 agosto, la seconda sezione penale della Corte di cassazione ha stabilito che, per il sequestro di beni appartenenti ad affiliati mafiosi, ex articolo 416-bis del codice penale, non è necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la presunta condotta criminosa e l’illecito profitto. Il giudice, quindi, può applicare la misura cautelare reale su qualsiasi bene nella disponibilità del pervenuto.

Il fatto
La vicenda concerne un decreto di sequestro preventivo con il quale il Gip aveva bloccato la quota coniugale (in regime di separazione dei beni) della proprietà di un immobile abitativo e di un box auto, acquistati qualche anno prima, a un indagato sospettato di partecipazione a un’associazione di stampo mafioso, ai sensi dell’articolo 416-bis c.p., il quale aveva commesso svariati illeciti penali (tra cui estorsione, usura, riciclaggio e altro).
Il provvedimento cautelare contestato veniva confermato dal Tribunale del riesame, nei cui confronti l’indagato approdava in Cassazione, ai fini dell’annullamento della confisca antimafia, deducendo violazione di legge e illogicità della motivazione. In sostanza, il giudice di merito non avrebbe, tra l’altro, considerato che il costo dell’alloggio, acquisito con mutuo ipotecario, era stato sostenuto dall’apporto economico di entrambi i coniugi: dal suo stipendio e dai proventi di una locazione della di lui moglie, comproprietaria dei beni. Il tutto teso a dimostrare che il danaro occorso per l’acquisto degli immobili non era comunque imputabile a provenienza illecita.
 
Motivi della decisione
La Corte di legittimità respinge il ricorso in tutti i suoi risvolti, chiarendo innanzitutto che il percorso motivazionale del giudice del riesame circa le disponibilità economiche dell’indagato, è correttamente fondato sulla constatazione dell’esiguità dei redditi percepiti nel corso degli anni, i quali si appalesavano appena sufficienti al sostentamento primario della famiglia, ma sicuramente non idonei ad affrontare le rate di mutuo da onorare.
In sostanza, quello che ne emergeva era una situazione finanziaria caratterizzata da assoluta “non proporzionalità” del reddito del nucleo familiare rispetto al valore economico dei beni disponibili.
Si ricorda, infatti, che tra le altre condizioni richieste per procedere alla confisca dei beni del condannato, la lettera c) dell’articolo 12-sexies del Dl 306/1992 (contenente ipotesi particolari di confisca), annovera “il valore sproporzionato” del complesso di beni o altre utilità di cui il condannato sia titolare o abbia, anche per interposta persona, la disponibilità a qualsiasi titolo rispetto al reddito, dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, o all’attività economica svolta.
 
Sulla scorta di tale emergenza, la Suprema corte conferma conseguentemente il consolidato principio di diritto in base al quale non è necessaria la prova del nesso causale tra la presunta condotta mafiosa dell’indagato e l’illecito profitto, allorché sia stata dimostrata la non lecita provenienza del bene (Cassazione, sentenze nn. 148/1996, 21817/1999, 1810/2000, 36762/2003 e 9829/2006). Prova, questa, che deriva dall’accertata evasione fiscale delle somme necessarie per l’acquisto del bene.
Sicché, secondo questo argomentare, il giudice può applicare la misura di sicurezza cautelare reale su qualsiasi bene nella disponibilità del presunto affiliato, senza dover ricondurre la proprietà all’attività illecita contestata, essendo invece sufficiente la sola sproporzione tra il reddito ufficiale e la disponibilità di beni mobili e immobili.
 
Non solo. L’indagato non può contestare l’ordinanza di sequestro e ottenere la liberazione del bene che ne costituisce oggetto, opponendo un titolo di acquisto formalmente ineccepibile. Ciò che conta, invece, è “fornire una esauriente spiegazione in termini economici di una derivazione dei beni da attività consentite dall’ordinamento”.
 
Intervenendo proprio sulla tematica della confisca (ex articolo 12-sexies, Dl 306/1992), le sezioni unite della Cassazione (sentenza 920/2004) hanno avuto modo di rimarcare che, una volta intervenuta la condanna, la confisca va sempre disposta quando sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose, senza che rilevi, a tal fine, il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore sia superiore al provento del delitto per cui è intervenuta condanna.
 
In conclusione, si sottrae a qualsiasi censura l’operato del giudice di merito che ha accertato “l’incapacità reddituale” dell’indagato e della sua famiglia a fronte di acquisizioni patrimoniali effettuate in contiguità temporale con la contestata attività illecita mafiosa (cfr Cassazione 10280/2008).
Salvatore Servidio
pubblicato Mercoledì 24 Agosto 2011

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