Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Imposte diverse, anni differenti.
Altro stop al ricorso cumulativo
Altro stop al ricorso cumulativo
Ammissibile solo se la soluzione per tutte le sentenze dipenda da identiche e comuni questioni di diritto
E' inammissibile il ricorso presentato dal contribuente contro sentenze che riguardano imposte e anni differenti. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 15582 del 30 giugno 2010.
La vicenda processuale
Contro le decisioni della Ctr (riguardanti atti di accertamento Irpeg, Ilor e Iva, notificati separatamente e relativi a diverse annualità) una società di persone presentava un unico ricorso cumulativo per cassazione, lamentando in premessa - tra i vari motivi di censura - di avere "inutilmente richiesto la riunione delle cause alla Commissione regionale, che aveva ritenuto di deciderle con separate sentenze".
La pronuncia
La Cassazione ha ribadito l'orientamento delle sezioni unite (cfr in particolare, sentenza n. 13916/2006): il ricorso cumulativo contro una pluralità di sentenze emesse in materia tributaria, anche se formalmente distinte perchè relative a differenti annualità, è ammissibile alla sola tassativa condizione che la soluzione per tutte le sentenze dipenda da "identiche questioni di diritto comuni a tutte le cause", in modo da dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le controversie relative al medesimo rapporto d'imposta.
Circostanza non rilevabile nel caso esaminato, caratterizzato da un'unica parte ricorrente ma anche dalla mancanza di:
Attuali indirizzi conformativi
Anche recenti interventi della Suprema corte sull'argomento confermano che nel processo tributario non sono ammessi neppure i ricorsi cumulativi dei liberi professionisti che chiedono all'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'Irap. Infatti, la sentenza 14378 del 15 giugno 2010 ha stabilito che, in questo procedimento, le ipotesi di litisconsorzio necessario e facoltativo ricorrono solo nel caso in cui si è in presenza di un solo atto impositivo, coinvolgente, nell'unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di soggetti. In altre parole, afferma il Collegio di legittimità, nelle liti fiscali la nozione di litisconsorzio necessario ha una dimensione prevalentemente processuale, collegata all'inscindibilità dell'oggetto e, quindi, del tributo.
Inoltre, pronunciandosi incidentalmente anche sulla supposta violazione del divieto di impugnazioni "cumulative", con la concomitante sentenza n. 15441 del 30 giugno, la Suprema corte ha disatteso la tesi favorevole all'inammissibilità, in quanto contrastante con la giurisprudenza di legittimità che considera ammissibile l'impugnazione, con un unico atto di appello, di più pronunce relative a distinti procedimenti, "allorché queste siano state rese tra le stesse parti ed abbiano trattato identiche questioni".
Occorre in proposito ricordare, per compiutezza, che può aversi per consolidato nella giurisprudenza di legittimità un generale principio di inammissibilità dell'impugnazione cumulativa (cfr, in questo senso, Cassazione 2324/1964, 1616/1975, 5215/1979, 312/1993, 5472/1994, 6626/1995, 805/1997, 12562/1998, 693/2001, 69/2002, 13831/2002, 17835/2004, 19950/2005), principio che, secondo la stessa giurisprudenza, incontra tuttavia notevoli eccezioni, talune delle quali possono ritenersi pacifiche - sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e successiva sentenza definitiva; sentenza revocanda e quella conclusiva del giudizio di revocazione; sentenza di rinvio e quella di rigetto dell'istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie; sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale (Cassazione 5472/1994, 805/1997, 693/2001, 69/2002, 13831/2002) - mentre altre, e segnatamente quella relativa all'ipotesi di sentenze diverse emesse tra le stesse parti e sulla base della medesima ratio ma in procedimenti formalmente distinti (come di massima accade, in materia fiscale, in relazione a procedimenti relativi ad accertamenti per anni di imposta diversi basati sul medesimo processo verbale di constatazione o comunque sulle medesime ragioni), sono controverse, essendo la possibilità di ricorso cumulativo, in questo caso, talvolta riconosciuta (Cassazione 7191/2004, 309/2006) e talaltra negata (Cassazione 1542/2007, 10134/2007).
Si osserva comunque che, nonostante l'assenza nella normativa tributaria di una specifica disposizione, l'orientamento che milita a favore della proposizione di un unico ricorso avverso più avvisi di accertamento poggia su considerazioni di carattere sostanziale ed equitative (Cassazione 3327/1973, 171/1991), in aggiunta alle ragioni di economia processuale che sorreggono la sostenibilità del ricorso uno actu avverso più sentenze emesse nel medesimo procedimento (Cassazione 10499/2003).
La ratio legis che sorregge la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento parte dall'assunto che deve ritenersi applicabile nel processo tributario (in base alla norma di rinvio di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992) l'articolo 104 del codice di procedura civile, il quale consente la proposizione contro la stessa parte - e, quindi, la trattazione unitaria - di una pluralità di domande anche non connesse tra loro, con risultato, del resto, analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi, anche soltanto soggettivamente connessi, ammessa dall'articolo 29 dello stesso Dlgs 546/1992 (Cassazione 19666/2004, 7359/2002).
La vicenda processuale
Contro le decisioni della Ctr (riguardanti atti di accertamento Irpeg, Ilor e Iva, notificati separatamente e relativi a diverse annualità) una società di persone presentava un unico ricorso cumulativo per cassazione, lamentando in premessa - tra i vari motivi di censura - di avere "inutilmente richiesto la riunione delle cause alla Commissione regionale, che aveva ritenuto di deciderle con separate sentenze".
La pronuncia
La Cassazione ha ribadito l'orientamento delle sezioni unite (cfr in particolare, sentenza n. 13916/2006): il ricorso cumulativo contro una pluralità di sentenze emesse in materia tributaria, anche se formalmente distinte perchè relative a differenti annualità, è ammissibile alla sola tassativa condizione che la soluzione per tutte le sentenze dipenda da "identiche questioni di diritto comuni a tutte le cause", in modo da dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le controversie relative al medesimo rapporto d'imposta.
Circostanza non rilevabile nel caso esaminato, caratterizzato da un'unica parte ricorrente ma anche dalla mancanza di:
- identità del collegio giudicante
- identità di struttura argomentativa, in relazione ad anni d'imposta e a tributi parzialmente differenti
- prospettazione e soluzione di identiche questioni normative.
Attuali indirizzi conformativi
Anche recenti interventi della Suprema corte sull'argomento confermano che nel processo tributario non sono ammessi neppure i ricorsi cumulativi dei liberi professionisti che chiedono all'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'Irap. Infatti, la sentenza 14378 del 15 giugno 2010 ha stabilito che, in questo procedimento, le ipotesi di litisconsorzio necessario e facoltativo ricorrono solo nel caso in cui si è in presenza di un solo atto impositivo, coinvolgente, nell'unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di soggetti. In altre parole, afferma il Collegio di legittimità, nelle liti fiscali la nozione di litisconsorzio necessario ha una dimensione prevalentemente processuale, collegata all'inscindibilità dell'oggetto e, quindi, del tributo.
Inoltre, pronunciandosi incidentalmente anche sulla supposta violazione del divieto di impugnazioni "cumulative", con la concomitante sentenza n. 15441 del 30 giugno, la Suprema corte ha disatteso la tesi favorevole all'inammissibilità, in quanto contrastante con la giurisprudenza di legittimità che considera ammissibile l'impugnazione, con un unico atto di appello, di più pronunce relative a distinti procedimenti, "allorché queste siano state rese tra le stesse parti ed abbiano trattato identiche questioni".
Occorre in proposito ricordare, per compiutezza, che può aversi per consolidato nella giurisprudenza di legittimità un generale principio di inammissibilità dell'impugnazione cumulativa (cfr, in questo senso, Cassazione 2324/1964, 1616/1975, 5215/1979, 312/1993, 5472/1994, 6626/1995, 805/1997, 12562/1998, 693/2001, 69/2002, 13831/2002, 17835/2004, 19950/2005), principio che, secondo la stessa giurisprudenza, incontra tuttavia notevoli eccezioni, talune delle quali possono ritenersi pacifiche - sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e successiva sentenza definitiva; sentenza revocanda e quella conclusiva del giudizio di revocazione; sentenza di rinvio e quella di rigetto dell'istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie; sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale (Cassazione 5472/1994, 805/1997, 693/2001, 69/2002, 13831/2002) - mentre altre, e segnatamente quella relativa all'ipotesi di sentenze diverse emesse tra le stesse parti e sulla base della medesima ratio ma in procedimenti formalmente distinti (come di massima accade, in materia fiscale, in relazione a procedimenti relativi ad accertamenti per anni di imposta diversi basati sul medesimo processo verbale di constatazione o comunque sulle medesime ragioni), sono controverse, essendo la possibilità di ricorso cumulativo, in questo caso, talvolta riconosciuta (Cassazione 7191/2004, 309/2006) e talaltra negata (Cassazione 1542/2007, 10134/2007).
Si osserva comunque che, nonostante l'assenza nella normativa tributaria di una specifica disposizione, l'orientamento che milita a favore della proposizione di un unico ricorso avverso più avvisi di accertamento poggia su considerazioni di carattere sostanziale ed equitative (Cassazione 3327/1973, 171/1991), in aggiunta alle ragioni di economia processuale che sorreggono la sostenibilità del ricorso uno actu avverso più sentenze emesse nel medesimo procedimento (Cassazione 10499/2003).
La ratio legis che sorregge la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento parte dall'assunto che deve ritenersi applicabile nel processo tributario (in base alla norma di rinvio di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992) l'articolo 104 del codice di procedura civile, il quale consente la proposizione contro la stessa parte - e, quindi, la trattazione unitaria - di una pluralità di domande anche non connesse tra loro, con risultato, del resto, analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi, anche soltanto soggettivamente connessi, ammessa dall'articolo 29 dello stesso Dlgs 546/1992 (Cassazione 19666/2004, 7359/2002).
Salvatore Servidio
pubblicato Giovedì 8 Luglio 2010
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