Con la sentenza n. 27605 del 28 settembre 2005, depositata il 14 dicembre 2005, la Corte di cassazione esplicita la non coincidenza fra la nozione di impresa commerciale civilistica e quella fiscale, sottolineando come, nonostante il giudice civile non ritenga d'"impresa" una determinata attività, la giurisdizione tributaria può correttamente, ai fini fiscali, considerarla tale, assoggettando il reddito prodotto alle regole del reddito d'impresa.
Con riferimento alla specifica controversia, i giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il motivo principale di doglianza esposto nel ricorso, considerando l'attività di sconto cambiario svolta dalla ricorrente d'impresa, per lo meno ai fini fiscali, nonostante i tribunali fallimentari non l'avessero considerata tale, respingendo la richiesta di fallimento.
Impresa commerciale, nozione civilistica
Il codice civile non definisce esplicitamente l'impresa commerciale, ma in via interpretativa, questa nozione è ricavata dall'enumerazione fatta all'articolo 2195 del codice civile che, elencando le attività soggette all'obbligo di registrazione nel Registro delle imprese, stabilisce quali sono le imprese che devono sottostare alla norme dettate al libro quinto, titolo II, capo III, rubricato "Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione".
In particolare, le attività menzionate sono:
1. le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi
2. l'attività intermediaria nella circolazione dei beni
3. l'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
4. l'attività bancaria o assicurativa
5. le altre attività ausiliarie delle precedenti.
Sempre in ambito puramente civilistico, si può notate che il legislatore non ha esplicitato nemmeno la nozione d'impresa. Anche in questo caso, si ricava tale definizione dal disposto combinato degli articoli 2082, che definisce l'imprenditore, e il 2555, che detta la nozione d'azienda.
L'intramontabile nozione dottrinale definisce l'impresa come l'attività economica esercitata dall'imprenditore professionalmente, per mezzo di beni organizzati, al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.
Di conseguenza i requisiti fondamentali che caratterizzano il concetto d'impresa commerciale civilistica sono i seguenti:
1. attività economica
2. attività svolta professionalmente
3. attività organizzata
4. attività elencata dall'articolo 2195 del codice civile.
Impresa commerciale, nozione tributaria
Il legislatore fiscale individua in maniera maggiormente definita il concetto di impresa commerciale, in ossequio alla necessità di certezza della norme che regolamentano la pretesa tributaria.
Pur basandosi sui principi civilistici, tende ad ampliare la nozione del codice, al fine di determinare le attività che generano quella particolare tipologia di reddito, detta appunto d'impresa, la cui determinazione e tassazione segue peculiarità specifiche non ritrovabili nelle altre tipologie reddituali.
L'articolo 55 del Tuir esordisce letteralmente considerando redditi d'impresa quelli derivanti dall'esercizio d'imprese commerciali.
Poi elenca quelle caratteristiche che fiscalmente qualificano tali imprese: "l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa".
Questa costruzione comporta che, in ambito fiscale, i requisiti che qualificano un'impresa permettendo di definirla commerciale, sono i seguenti:
- attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile o attività agricole indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti
- esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva
- anche se non organizzate in forma di impresa
I principi affermati dalla Corte di cassazione
Dall'interpretazione sistematica della normativa civilistica, per qualificare un'impresa commerciale è necessario commisurarsi con gli elementi distintivi dell'impresa e lo svolgimento delle attività elencate nell'articolo 2195 del codice civile.
In ambito fiscale, esclusivamente l'esercizio abituale delle attività indicate all'articolo 2195, perfino nel caso in cui tali attività non siano esclusive, permette di qualificare tale categoria d'impresa. Non rileva l'esistenza di un soggetto con le caratteristiche dell'imprenditore, di un'organizzazione più o meno complessa, di un'attività economica.
Nella controversia in esame, la pronuncia della Corte è preceduta dai decreti del Tribunale e della Corte d'appello di Perugia che, non ritenendo qualificabile l'attività di sconto cambiario effettuata dal ricorrente come imprenditoriale, rigettavano la richiesta di fallimento considerando l'attività svolta non assoggettabile alla legge fallimentare.
In relazione alle considerazioni generali su esposte, è più che plausibile che, dovendo in sede di giurisdizione ordinaria valutare secondo i principi dettati dal codice civile, i magistrati abbiano ritenuto non presenti quegli elementi, fra cui principalmente quello organizzativo, che determinano la genesi del concetto d'impresa commerciale.
La posizione dei giudici di legittimità nella fattispecie specifica è diversa. Difatti, essendo chiamati a giudicare al vertice della giurisdizione tributaria, devono orientare la propria decisione alle norme specifiche di questo settore.
Dalla lettura del provvedimento si desume quanto segue.
In primo luogo, i giudici confermano quanto indicato dalle Commissioni tributarie di merito, nel definire l'attività parallela di sconto cambiario svolta dal ricorrente come attività bancaria o assicurativa ai sensi dell'articolo 2195, n. 4). Ciò è sottolineato esplicitamente da questo stralcio della sentenza: "si è in presenza di congrua motivazione sia in ordine alla qualificazione dell'attività di A.D.M. come attività di impresa commerciale ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica citato, rientrando tra quelle previste dall'art. 2195 del codice civile che al n. 4) prevede l'attività bancaria o assicurativa".
Inoltre, confermando la ragionevolezza dei decreti di diniego della procedura di fallimento, la Corte continua sottolineando che tali provvedimenti non hanno effetto di giudicato, siano sempre revocabili e comunque non abbiano l'Amministrazione finanziaria fra le controparti.
Infine, i giudici si esprimono sul merito della controversia, affermano che "le valutazioni operate dal giudice civile sono vincolate alle prescrizioni del codice civile e quindi ai requisiti richiesti dall'art. 2195 del codice civile e, conseguentemente, al fatto che la sua attività era priva di organizzazione e non si svolgeva in forma d'impresa, mentre le valutazioni del giudice tributario fanno riferimento all'art. 2195 citato solo in relazione alle attività elencate e per i requisiti devono attenersi a quanto prescritto dall'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986".
Quest'ultima asserzione esprime il convincimento della Corte di cassazione in relazione all'opinione che l'attività svolta dal ricorrente, pur se civilisticamente non comporti l'esistenza di un'impresa commerciale, fiscalmente, considerata la disciplina dettata dall'articolo 51 (ora articolo 55) del Tuir, è un'attività bancaria ai sensi dell'articolo 2195, n. 4), e, quindi, pur se non svolta in forma organizzata, qualifica un'attività d'impresa commerciale fiscale e produce reddito d'impresa.
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