Giurisprudenza
Inammissibile il ricorso notificato dal messo speciale
Il procedimento per cassazione è disciplinato integralmente dalle norme processuali comuni
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La Cassazione, con la sentenza n. 21516 del 7 novembre 2005, è ritornata sulle modalità della notificazione del ricorso per cassazione(1) e precisamente sulla possibilità che la stessa venga affidata ad appositi messi in servizio l' ufficio finanziario.

Tale pronuncia ha statuito che la previsione del comma 4 dell'articolo 16 del Dlgs n. 546/92, secondo cui "l'ufficio del ministero delle Finanze e l'ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2", non può essere estesa anche alle notifiche del ricorso per cassazione ovvero i messi speciali degli uffici finanziari hanno potere di effettuare validamente(2) notifiche, ove debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 4, citato, nell'ambito del procedimento "speciale" dinanzi alle Commissioni tributarie, ma sono privi di qualunque potere notificatorio nell'ambito del procedimento per cassazione, disciplinato integralmente dalle norme processuali comuni. Di conseguenza, sussiste la "nullità assoluta e insanabile" (inesistenza) dell'atto(3) e soprattutto l'inammissibilità del ricorso.

Giova rammentare che, in precedenza, la stessa sezione tributaria della suprema Corte aveva affermato, con sentenza n. 18291 del 10/9/2004, che la notifica del ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, eseguita da messo autorizzato(4) dall'Amministrazione stessa è nulla, in quanto non eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 137 c.p.c. (norma applicabile al giudizio di cassazione in materia tributaria, per effetto dell'integrale rinvio alle norme codicistiche operato dall'articolo 92 del Dlgs 546/92); essa, tuttavia, non è inesistente, atteso che il messo è abilitato a effettuare, ai sensi dell'articolo 16 del Dlgs 546/92, sia in primo grado che nel giudizio di appello, le notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria, e tale sua peculiare competenza consente che la notificazione da lui eseguita nel giudizio di cassazione non possa ritenersi che esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione del processo tributario e sia incompatibile con il modulo legale che disciplina, in tale giudizio, la sequenza degli atti processuali.
Il vizio di siffatta notificazione, pertanto, è sanato per raggiungimento dello scopo con effetto ex tunc dalla costituzione in giudizio del soggetto intimato(5).


NOTE:
1) L'esclusione della possibilità di notificare il ricorso per cassazione presso la segreteria della Commissione tributaria ex articolo 17, comma terzo, del Dlgs n. 546/92, è stata statuita dalla sentenza n. 14295 del 26/9/2003: l'articolo 62 del Dlgs n. 546/92, nel prevedere che il ricorso per cassazione e il relativo procedimento sono regolati dalle disposizioni del c.p.c. in quanto compatibili con quelle del decreto stesso, diversamente da quanto previsto per le altre impugnazioni dall'articolo 49 del Dlgs n. 546/92, non disciplina secondo il criterio di specialità della norma processuale tributaria i rapporti tra il giudizio di legittimità e quello tributario, ma attribuisce la prevalenza alle disposizioni del c.p.c. (v. circolare n. 201 dell'11/8/2001 del dipartimento delle Entrare sulla necessità per gli uffici della notifica del ricorso per cassazione tramite l'ufficiale giudiziario).

2) Angelo Buscema, "Sull'ammissibilità dell'appello notificato tramite messo speciale" in FISCOoggi del 4 marzo 2004.

3) La nullità ammette la rinnovazione della notifica ex articolo 291 del c.p.c. (v. Angelo Buscema, "E' possibile rinnovare la notifica dell'atto di appello" in FISCOoggi dell'10 dicembre 2003.
Sulla rinnovazione ex articolo 291 del c.p.c. della notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'ufficio periferico, v. ordinanza n. 24 del 31 maggio 2004 della suprema Corte di cassazione, sezione V.

4) Secondo la sentenza 16591/04, sezione lavoro, occorre distinguere tra i messi del giudice di pace e i messi comunali, con ricadute anche riguardo al regime delle nullità di tali atti. "I messi comunali, ai quali la legge consente che siano affidate le funzioni di notificazione di atti amministrativi (articolo 201 Cds, articolo 10 della legge 265/99, nonché, per i ricorsi agli organi della giurisdizione amministrativa, articolo 8 del Rd 642/1907) sono del tutto estranei alla categoria dei messi del giudice di pace (già messi di conciliazione), i quali, pur in rapporto di servizio con l'ente locale, sono inseriti nell'ufficio giudiziario per effetto di nomina da parte del presidente del tribunale e, appartenendo a un ruolo transitorio ad esaurimento, partecipano con gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti alla funzione di notificazione degli atti processuali (articoli 12 e 13 della legge 374/91, come modificati dal Dl 571/94, convertito nella legge 673/94, e dalla legge 479/99)". Pertanto, mentre è nulla e sanabile con il raggiungimento dello scopo o con l'ordine di rinnovazione ai sensi dell'articolo 291 c.p.c. la notificazione del ricorso per cassazione eseguita dal messo del giudice di pace in violazione delle regole sulla distribuzione delle competenze con gli ufficiali giudiziari e aiutanti, è giuridicamente inesistente quella eseguita dal messo comunale, collocandosi essa al di fuori delle sue attribuzioni.
Il messo di conciliazione, pur facendo parte di un ufficio statale (ora soppresso, articolo 3, legge 16 dicembre 1999, n. 479) e pur essendo sottoposto alla sorveglianza del relativo titolare (giudice conciliatore) ex articolo 256 del regio decreto n. 2271/1924, rientra, tuttavia, nell'apparato organizzativo del Comune, e il rapporto di detto messo, che non sia già dipendente del Comune, e il Comune medesimo, astrattamente configurabile sia in regime di autonomia che in regime di subordinazione, assume, nella seconda ipotesi, la natura di rapporto di pubblico impiego, sicché l'Amministrazione finanziaria dello Stato, avvalendosi della facoltà concessale dall'ordinamento positivo - sulla base degli articoli 56, comma 1, Dpr n. 633/1972, e 60, comma primo, lettera a, del Dpr n. 600/1973 - può richiedere che la notificazione di un atto tributario sia eseguita da un messo di conciliazione, quale appartenente alla più ampia categoria dei messi comunali (Cassazione sezione V, sentenza n. 5654 del 17/4/2001).
Nelle notificazioni tributarie, l'approvazione prefettizia alla nomina del messo comunale (prevista dall'articolo 273 del regio decreto n. 383/1934) non si pone più quale requisito di legittimazione alla notifica del messo stesso. La suprema Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado sul presupposto che la notifica degli avvisi di liquidazione impugnati era invalida perché effettuata da messo comunale la cui nomina non era stata approvata dal prefetto (sentenza n. 2536 depositata il 22 febbraio 2002).

5) La nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanata dalla costituzione in giudizio della parte intimata, con efficacia ex tunc - a differenza dell'ipotesi di omissione o inesistenza giuridica della notificazione - con la conseguenza, fra l'altro, che tale efficacia sanante non è esclusa per il fatto che il controricorso risulti notificato oltre il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza, di cui all'articolo 327 c.p.c. (Cassazione, sezione 5, sentenza n. 06417 dell'1/4/2004). La notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente, anziché al difensore costituito nel giudizio nel quale è stata resa la sentenza impugnata, non ne determina l'inesistenza giuridica, ma semplicemente la nullità, sanabile in forza della rinnovazione della notifica, sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'articolo 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di esso, senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare (Cassazione, sezione 5, sentenza n. 09242 del 14/5/2004).

Angelo Buscema
pubblicato Venerdì 25 Novembre 2005

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