Mercoledì 19 Giugno 2013 - Aggiornato alle 17:53
Giurisprudenza
Indagini bancarie su professionisti:
sensate sin dall’origine della norma
sensate sin dall’origine della norma
Confermata la linea di legittimità: accertamenti validi anche se le disposizioni ante finanziaria 2005 parlavano soltanto di ricavi. Il termine ha significato estensibile
Con ordinanza 318 del 23 novembre, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità del primo comma, numero 2), secondo periodo, dell’articolo 32, del Dpr 600/1973 (contenente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevate in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
Per effetto della pronuncia della Consulta, pertanto, nessun cambiamento si verifica sugli accertamenti, per cui le movimentazioni bancarie ingiustificate continueranno a poter essere imputate dal Fisco come reddito sia del professionista sia dell’imprenditore.
La vicenda normativa
Si premette che a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, commi 402 e seguenti, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) all’articolo 32 del Dpr 600/1973, si è ampliata la gamma dei dati e delle notizie sui contribuenti ai quali può accedere l’Amministrazione finanziaria.
Secondo l’attuale formulazione dell’articolo 32, comma 1, n. 2), che disciplina i poteri degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, i dati e gli elementi attinenti ai rapporti acquisiti e alle operazioni rilevate ai sensi del n. 7) successivo, nonché dell’articolo 33, commi 2 e 3, dello stesso decreto e dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del Dlgs 504/1995, rispettivamente per gli accessi degli uffici finanziari e della Guardia di finanza, sono utilizzati per l’effettuazione delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41, nell’ipotesi in cui il contribuente non provi che ne ha tenuto conto in sede di quantificazione del reddito soggetto a imposta o che non vanno computati nel medesimo.
I prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti o operazioni sono considerati come ricavi o compensi su cui si fondano le rettifiche e gli accertamenti, nel caso in cui il contribuente non sappia indicarne il soggetto beneficiario e non risultano annotati nei libri e registri contabili (circolare 32/2006).
La giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr sentenze 22013/2006 e 11750/2008) si è consolidata nel sancire che l’accertamento effettuato a seguito di movimentazione bancaria ingiustificata costituisce presunzione legale, suscettibile di prova contraria, applicabile non solo al reddito di impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo e ai professionisti, anche prima delle modificazioni apportate dalla Finanziaria 2005 con effetto dal 1° gennaio 2005.
La questione di legittimità
La Commissione tributaria provinciale di Pescara, dubitando proprio su questo aspetto, con due ordinanze del dicembre 2010 ha sollevato questione di costituzionalità dell’articolo 32 del Dpr 600/1973, come modificato dalla legge finanziaria 2005, nella parte in cui estende retroattivamente ai professionisti la presunzione di equivalenza a compensi professionali dei movimenti bancari non giustificati diversamente.
La norma è stata ritenuta “irragionevolmente” lesiva sia del principio di uguaglianza (articolo 3, Costituzione) sia dell’esercizio del diritto di difesa (articolo 24, Costituzione), considerato che la prova contraria deve essere fornita anche in merito ad annualità in cui la presunzione non esisteva. Ciò renderebbe impossibile (probatio diabolica) la dimostrazione contraria all’imputazione a reddito delle movimentazioni dei conti bancari dei professionisti.
La verifica di costituzionalità
La Corte costituzionale afferma, invece, che “le questioni sono manifestamente inammissibili per insufficiente motivazione della rilevanza”, in quanto il giudice di merito ha omesso di chiarire perché l’accoglimento delle sollevate questioni impedirebbe di applicare al contribuente, quale esercente un’attività professionale, una presunzione identica a quella prevista dalla disposizione denunciata e desumibile dalla previgente formulazione dello stesso articolo 32.
Peraltro, la stessa Consulta (sentenza 260/2000) aveva già espressamente escluso che l’applicazione della norma anche agli accertamenti relativi ad annualità d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore violi il principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione e il diritto di difesa garantito dall’articolo 24 (Cassazione 22013/2006).
In ultima analisi, quindi, l’opinione della Corte costituzionale “accredita” le assunzioni interpretative della Cassazione (sentenze 19692, 14041, 10577, 10576, 10574 e 802 del 2011), la quale ha ripetutamente statuito che, in vigenza dell’articolo 32 ante riforma, la presunzione di redditività delle movimentazioni bancarie era applicabile anche ai professionisti, atteso che il legislatore aveva inteso designare con il termine “ricavi” anche i “compensi” professionali e di lavoro autonomo.
Per effetto della pronuncia della Consulta, pertanto, nessun cambiamento si verifica sugli accertamenti, per cui le movimentazioni bancarie ingiustificate continueranno a poter essere imputate dal Fisco come reddito sia del professionista sia dell’imprenditore.
La vicenda normativa
Si premette che a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, commi 402 e seguenti, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) all’articolo 32 del Dpr 600/1973, si è ampliata la gamma dei dati e delle notizie sui contribuenti ai quali può accedere l’Amministrazione finanziaria.
Secondo l’attuale formulazione dell’articolo 32, comma 1, n. 2), che disciplina i poteri degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, i dati e gli elementi attinenti ai rapporti acquisiti e alle operazioni rilevate ai sensi del n. 7) successivo, nonché dell’articolo 33, commi 2 e 3, dello stesso decreto e dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del Dlgs 504/1995, rispettivamente per gli accessi degli uffici finanziari e della Guardia di finanza, sono utilizzati per l’effettuazione delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41, nell’ipotesi in cui il contribuente non provi che ne ha tenuto conto in sede di quantificazione del reddito soggetto a imposta o che non vanno computati nel medesimo.
I prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti o operazioni sono considerati come ricavi o compensi su cui si fondano le rettifiche e gli accertamenti, nel caso in cui il contribuente non sappia indicarne il soggetto beneficiario e non risultano annotati nei libri e registri contabili (circolare 32/2006).
La giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr sentenze 22013/2006 e 11750/2008) si è consolidata nel sancire che l’accertamento effettuato a seguito di movimentazione bancaria ingiustificata costituisce presunzione legale, suscettibile di prova contraria, applicabile non solo al reddito di impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo e ai professionisti, anche prima delle modificazioni apportate dalla Finanziaria 2005 con effetto dal 1° gennaio 2005.
La questione di legittimità
La Commissione tributaria provinciale di Pescara, dubitando proprio su questo aspetto, con due ordinanze del dicembre 2010 ha sollevato questione di costituzionalità dell’articolo 32 del Dpr 600/1973, come modificato dalla legge finanziaria 2005, nella parte in cui estende retroattivamente ai professionisti la presunzione di equivalenza a compensi professionali dei movimenti bancari non giustificati diversamente.
La norma è stata ritenuta “irragionevolmente” lesiva sia del principio di uguaglianza (articolo 3, Costituzione) sia dell’esercizio del diritto di difesa (articolo 24, Costituzione), considerato che la prova contraria deve essere fornita anche in merito ad annualità in cui la presunzione non esisteva. Ciò renderebbe impossibile (probatio diabolica) la dimostrazione contraria all’imputazione a reddito delle movimentazioni dei conti bancari dei professionisti.
La verifica di costituzionalità
La Corte costituzionale afferma, invece, che “le questioni sono manifestamente inammissibili per insufficiente motivazione della rilevanza”, in quanto il giudice di merito ha omesso di chiarire perché l’accoglimento delle sollevate questioni impedirebbe di applicare al contribuente, quale esercente un’attività professionale, una presunzione identica a quella prevista dalla disposizione denunciata e desumibile dalla previgente formulazione dello stesso articolo 32.
Peraltro, la stessa Consulta (sentenza 260/2000) aveva già espressamente escluso che l’applicazione della norma anche agli accertamenti relativi ad annualità d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore violi il principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione e il diritto di difesa garantito dall’articolo 24 (Cassazione 22013/2006).
In ultima analisi, quindi, l’opinione della Corte costituzionale “accredita” le assunzioni interpretative della Cassazione (sentenze 19692, 14041, 10577, 10576, 10574 e 802 del 2011), la quale ha ripetutamente statuito che, in vigenza dell’articolo 32 ante riforma, la presunzione di redditività delle movimentazioni bancarie era applicabile anche ai professionisti, atteso che il legislatore aveva inteso designare con il termine “ricavi” anche i “compensi” professionali e di lavoro autonomo.
Salvatore Servidio
pubblicato Martedì 29 Novembre 2011
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