Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Interpello disapplicativo Non impugnabili le risposte dell'Amministrazione
Manca, per il diniego, il carattere di pretesa tributaria definita, compiuta e non condizionata
Non sono impugnabili le risposte rese dall'Amministrazione in sede di interpello disapplicativo. Questo, in estrema sintesi, quanto affermato dalla Ctp di Torino (sentenza n. 224/26/07 del 21 dicembre 2007) a confermare, in materia, la tesi dell'agenzia delle Entrate.
La vicenda
La società ricorrente presentava istanza per richiedere l'esclusione nei suoi confronti della disciplina sulle società non operative (articolo 30, legge 724/1994). La risposta negativa dell'agenzia dell'Entrate (direzione regionale del Piemonte) veniva impugnata, "in quanto trattasi di un provvedimento di rifiuto assimilabile all'avviso bonario e, pertanto, rientrante tra gli atti impugnabili".
Costituitosi in giudizio, l'ufficio chiedeva in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per mancanza di provvedimento impugnabile. A tal fine, precisava che il diniego di disapplicazione non è un atto impositivo e non manifesta una pretesa tributaria, ma ha contenuti prodromici rispetto a un successivo procedimento di accertamento.
L'ufficio chiariva, infine, che anche se la Cassazione ha interpretato in maniera estensiva il concetto di atto impositivo, il diniego non produce una lesione diretta e immediata della situazione oggettiva del contribuente. Da qui la sua non impugnabilità.
La sentenza
I giudici tributari hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società.
Per il collegio giudicante, infatti, sebbene gli atti impugnabili di cui all'articolo 19 del Dlgs 546/1992 non debbano ritenersi un elenco tassativo e di stretta interpretazione nominalistica, spetta comunque al giudice, cui è devoluta l'impugnazione circa la legittimità dell'atto notificato al contribuente, valutarne "il contenuto sostanzialmente impositivo, inteso quale attitudine a rappresentare e rendere conoscibile - negli elementi essenziali e sufficienti per adire la tutela amministrativa o giudiziale - la pretesa tributaria" (cfr Cassazione, sentenza 21045/2007).
Detto ciò, la Ctp ha precisato che "l'atto impugnato ha indubitabilmente la forma di un parere…non solo sotto l'aspetto formale o nominalistico, ma anche sostanziale. Esso infatti non contiene alcuna pretesa tributaria definita, ma una comunicazione in cui la DRE esprime le sue valutazioni (parere) su una determinata fattispecie tributaria, quindi non immediatamente impugnabile ex art. 19 D. lgs 546/1992".
Del resto, hanno proseguito i giudici "l'istanza ex art. 37 bis comma 8 DPR 600/1973…prevede le determinazioni del direttore regionale delle entrate, le quali non hanno carattere di pretesa tributaria definita, compiuta e non condizionata. Trattasi dell'interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo avente natura preventiva, la cui risposta (determinazione) ha carattere prodromico a successivi provvedimenti impositivi, e come tale non rientrante nell'elenco di cui all'art. 19 D. lgs 546/1992, quindi non impugnabile".
Considerazioni
La pronuncia in rassegna conferma la tesi dall'Amministrazione finanziaria sulla inammissibilità del ricorso avverso il diniego di disapplicazione in quanto "lo stesso non rientra tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546" (circolare 5/2007). Detta norma, infatti, nell'individuare tradizionalmente i limiti interni della giurisdizione tributaria mediante l'elencazione degli atti impugnabili, non contempla il parere o il diniego di disapplicazione resi in sede di interpello.
L'articolo 19 ribadisce il carattere impugnatorio del giudizio tributario, nell'ambito del quale la tutela del contribuente "può svolgersi solo attraverso l'impugnazione di specifici atti impositivi dell'Amministrazione finanziaria, nell'inammissibilità di ogni accertamento preventivo, positivo o negativo del debito di imposta, sia dinanzi alle Commissioni tributarie, che dinanzi al giudice ordinari (cfr. Cass., SS.UU., n. 103/2001)" (Cassazione, sentenza 6224/2006).
Dal carattere di "impugnazione" del processo tributario discende l'individuazione specifica da parte del legislatore degli atti "tipici" impugnabili innanzi al giudice, fra i quali non è ricompreso l'interpello proprio perché con esso l'Amministrazione non definisce il contenuto della pretesa tributaria.
La Corte di cassazione, nell'affrontare il tema dell'impugnabilità di un atto non ricompreso nell'elenco di cui al più volte citato articolo 19 del Dlgs 546/1992, ha sottolineato, nella sentenza 16293/2007, come "ai fini dell'accesso alla giurisdizione tributaria debbano essere qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita…Cioè appare essenziale…che il testo manifesti una pretesa tributaria compiuta e non condizionata…"; mentre non sono impugnabili quegli atti che "manifestano una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto cancellabile solo in via di autotutela (o attraverso l'intervento del giudice)".
Inoltre, si ritiene, che l'impugnazione della risposta agli interpelli configuri una vera e propria azione di accertamento negativo nei riguardi dell'Amministrazione.
Detta azione è improponibile nel giudizio tributario in quanto "secondo l'orientamento espresso da queste Sezioni Unite, la proposizione di un'azione di accertamento negativo innanzi al giudice tributario, pur essendo considerata estranea al modulo di tale processo, che deve essere necessariamente introdotto con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione, ma soltanto ad un'improponibilità della domanda, essendo la giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, e non in considerazione dell'oggetto della domanda… (Cass. S.U. n. 20889 del 2006, in motivazione; v. nello stesso senso Cass. S.U. n. 103 del 2001; 6224 del 2006)". Infatti, "Certamente l'azione di accertamento negativo è estranea alla struttura del processo tributario innanzi alle commissioni tributarie…" e la tutela del contribuente si deve attuare mediante "la proposizione di ricorsi avverso specifici atti di accertamento o di imposizione dell'amministrazione finanziaria …" (Cassazione, sentenza 24011/2007).
Infine, si osserva che, in presenza di una risposta negativa dell'Amministrazione all'istanza di interpello e fino all'emanazione (eventuale) dell'atto impositivo con cui si accerti il comportamento del contribuente difforme dal parere in precedenza reso, la lesione alla sfera giuridica privata è solo potenziale e non immediata.
Conseguentemente, in tale fase, non è neanche ipotizzabile la proposizione di un'impugnazione per carenza dell'interesse a ricorrere, dal momento che il contribuente non conseguirebbe nessuna utilità dal possibile annullamento della risposta.
L'eventuale pregiudizio potrà verificarsi solo con l'emanazione dell'atto impositivo, avverso il quale è infatti ammessa la tutela giurisdizionale.
La vicenda
La società ricorrente presentava istanza per richiedere l'esclusione nei suoi confronti della disciplina sulle società non operative (articolo 30, legge 724/1994). La risposta negativa dell'agenzia dell'Entrate (direzione regionale del Piemonte) veniva impugnata, "in quanto trattasi di un provvedimento di rifiuto assimilabile all'avviso bonario e, pertanto, rientrante tra gli atti impugnabili".
Costituitosi in giudizio, l'ufficio chiedeva in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per mancanza di provvedimento impugnabile. A tal fine, precisava che il diniego di disapplicazione non è un atto impositivo e non manifesta una pretesa tributaria, ma ha contenuti prodromici rispetto a un successivo procedimento di accertamento.
L'ufficio chiariva, infine, che anche se la Cassazione ha interpretato in maniera estensiva il concetto di atto impositivo, il diniego non produce una lesione diretta e immediata della situazione oggettiva del contribuente. Da qui la sua non impugnabilità.
La sentenza
I giudici tributari hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società.
Per il collegio giudicante, infatti, sebbene gli atti impugnabili di cui all'articolo 19 del Dlgs 546/1992 non debbano ritenersi un elenco tassativo e di stretta interpretazione nominalistica, spetta comunque al giudice, cui è devoluta l'impugnazione circa la legittimità dell'atto notificato al contribuente, valutarne "il contenuto sostanzialmente impositivo, inteso quale attitudine a rappresentare e rendere conoscibile - negli elementi essenziali e sufficienti per adire la tutela amministrativa o giudiziale - la pretesa tributaria" (cfr Cassazione, sentenza 21045/2007).
Detto ciò, la Ctp ha precisato che "l'atto impugnato ha indubitabilmente la forma di un parere…non solo sotto l'aspetto formale o nominalistico, ma anche sostanziale. Esso infatti non contiene alcuna pretesa tributaria definita, ma una comunicazione in cui la DRE esprime le sue valutazioni (parere) su una determinata fattispecie tributaria, quindi non immediatamente impugnabile ex art. 19 D. lgs 546/1992".
Del resto, hanno proseguito i giudici "l'istanza ex art. 37 bis comma 8 DPR 600/1973…prevede le determinazioni del direttore regionale delle entrate, le quali non hanno carattere di pretesa tributaria definita, compiuta e non condizionata. Trattasi dell'interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo avente natura preventiva, la cui risposta (determinazione) ha carattere prodromico a successivi provvedimenti impositivi, e come tale non rientrante nell'elenco di cui all'art. 19 D. lgs 546/1992, quindi non impugnabile".
Considerazioni
La pronuncia in rassegna conferma la tesi dall'Amministrazione finanziaria sulla inammissibilità del ricorso avverso il diniego di disapplicazione in quanto "lo stesso non rientra tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546" (circolare 5/2007). Detta norma, infatti, nell'individuare tradizionalmente i limiti interni della giurisdizione tributaria mediante l'elencazione degli atti impugnabili, non contempla il parere o il diniego di disapplicazione resi in sede di interpello.
L'articolo 19 ribadisce il carattere impugnatorio del giudizio tributario, nell'ambito del quale la tutela del contribuente "può svolgersi solo attraverso l'impugnazione di specifici atti impositivi dell'Amministrazione finanziaria, nell'inammissibilità di ogni accertamento preventivo, positivo o negativo del debito di imposta, sia dinanzi alle Commissioni tributarie, che dinanzi al giudice ordinari (cfr. Cass., SS.UU., n. 103/2001)" (Cassazione, sentenza 6224/2006).
Dal carattere di "impugnazione" del processo tributario discende l'individuazione specifica da parte del legislatore degli atti "tipici" impugnabili innanzi al giudice, fra i quali non è ricompreso l'interpello proprio perché con esso l'Amministrazione non definisce il contenuto della pretesa tributaria.
La Corte di cassazione, nell'affrontare il tema dell'impugnabilità di un atto non ricompreso nell'elenco di cui al più volte citato articolo 19 del Dlgs 546/1992, ha sottolineato, nella sentenza 16293/2007, come "ai fini dell'accesso alla giurisdizione tributaria debbano essere qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita…Cioè appare essenziale…che il testo manifesti una pretesa tributaria compiuta e non condizionata…"; mentre non sono impugnabili quegli atti che "manifestano una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto cancellabile solo in via di autotutela (o attraverso l'intervento del giudice)".
Inoltre, si ritiene, che l'impugnazione della risposta agli interpelli configuri una vera e propria azione di accertamento negativo nei riguardi dell'Amministrazione.
Detta azione è improponibile nel giudizio tributario in quanto "secondo l'orientamento espresso da queste Sezioni Unite, la proposizione di un'azione di accertamento negativo innanzi al giudice tributario, pur essendo considerata estranea al modulo di tale processo, che deve essere necessariamente introdotto con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione, ma soltanto ad un'improponibilità della domanda, essendo la giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, e non in considerazione dell'oggetto della domanda… (Cass. S.U. n. 20889 del 2006, in motivazione; v. nello stesso senso Cass. S.U. n. 103 del 2001; 6224 del 2006)". Infatti, "Certamente l'azione di accertamento negativo è estranea alla struttura del processo tributario innanzi alle commissioni tributarie…" e la tutela del contribuente si deve attuare mediante "la proposizione di ricorsi avverso specifici atti di accertamento o di imposizione dell'amministrazione finanziaria …" (Cassazione, sentenza 24011/2007).
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Conseguentemente, in tale fase, non è neanche ipotizzabile la proposizione di un'impugnazione per carenza dell'interesse a ricorrere, dal momento che il contribuente non conseguirebbe nessuna utilità dal possibile annullamento della risposta.
L'eventuale pregiudizio potrà verificarsi solo con l'emanazione dell'atto impositivo, avverso il quale è infatti ammessa la tutela giurisdizionale.
Elena Riccio
pubblicato Giovedì 24 Aprile 2008
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