Giurisprudenza
Iva, la qualifica d’imprenditore
non basta se manca l’inerenza
Stare nel “commercio” non è motivazione sufficiente per scalarsi l’Iva della barca. Occorre dimostrare la strumentalità del bene comprato rispetto all’attività svolta
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Con ordinanza 10554 del 25 giugno, la Corte di cassazione, nel respingere il ricorso di una società alla quale l’ufficio aveva contestato la detrazione Iva per l'acquisto di una barca, ha stabilito che non sussiste alcuna possibilità per le imprese di detrarre l’imposta relativa all’acquisto di imbarcazioni quando l’ente non ha mai svolto attività di vendita di natanti da diporto.
 
Il fatto
A seguito di omessa regolarizzazione dell’imposta relativa all’acquisto di un’imbarcazione in regime di sospensione d’imposta (ex articolo 8, comma 2, Dpr 633/1972) per mancanza dei relativi presupposti (non inerenza all’attività esercitata), l’ente impositore recuperava il tributo con accertamento, che veniva contestato dalla società destinataria davanti la competente Commissione tributaria provinciale.
 
L’esito negativo in primo grado sortiva lo stesso effetto in appello reiterando la Ctr il giudizio circa la non inerenza nel bene acquistato con l’esercizio di impresa, nei termini previsti dall’articolo 19 del Dpr 633/1972, in quanto la società non svolgeva operazioni connesse al settore nautico.
 
La contribuente ricorre per cassazione, insistendo per la spettanza del beneficio della non imponibilità.
 
L’esito del giudizio
La Corte di cassazione respinge l’opposizione, legittimando il recupero a tassazione dell’Iva per l’acquisto di una barca perché la società ricorrente non ha dimostrato di avere svolto attività da diporto.
In particolare, secondo il Collegio giudicante, l’inerenza dei beni all’esercizio di impresa non può essere desunta, in assenza di operazioni attive, dalla “sola” qualità di imprenditore individuale o societario dell’acquirente del bene, trattandosi di elemento puramente indiziario, rispetto a una caratteristica che postula l’esercizio effettivo dell’impresa e che, dunque, esige la temporaneità di detta assenza e il ricadere dell’acquisto medesimo in una fase preparatoria dell'impiego produttivo.
 
Infatti, al riguardo, costituisce principio consolidato (Cassazione, sentenze 2729/2007, 1421/2008 e 13197/2009) l’affermazione secondo cui l’articolo 19, primo comma, del Dpr 633/1972, consente al compratore di portare in detrazione l’Iva addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore solo quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio d’impresa, richiedendo un quid pluris rispetto alla qualità di imprenditore dell’acquirente, cioè l’inerenza o strumentalità del bene comprato rispetto all’attività imprenditoriale; inoltre, la norma deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lasciando la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell’interessato, senza che la sussistenza di detti requisiti possa presumersi in ragione della qualità di società commerciale dell’acquirente.
 
E’ stato inoltre aggiunto (Cassazione, sentenza 805/2011) che, ai fini del regime della detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti (articolo 19 del Dpr 633/1972), le società che svolgono le attività commerciali ex articolo 2195 cc devono comunque dimostrare sia i requisiti soggettivi quanto quelli oggettivi legati all’inerenza delle operazioni afferenti l’impresa. Nell’assenza di movimenti attivi non opera una presunzione sulla base della natura societaria né può ammettersi detrazione dell’Iva qualora il soggetto abbia concluso esclusivamente operazioni esenti.
 
La nozione di “attività propria”, specie per le società, va assunta sotto un profilo prevalentemente qualitativo, intesa cioè come quella diretta a realizzare l’oggetto sociale e, quindi, a qualificare sotto l’aspetto oggettivo l’impresa esercitata, e sotto tale aspetto proiettata sul mercato e quindi nota ai terzi (circolare n. 71/1987).
 
Gravava pertanto sul contribuente (Cassazione, sentenza 7360/2011), nel caso di specie, l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni contestate, in quanto idoneo “a smentire gli elementi presuntivi raccolti dai verbalizzanti e posti a fondamento dell’impugnata sentenza”. Ma ciò non è avvenuto.
Peraltro, occorre ricordare che il principio secondo il quale il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti di beni e servizi (per il corrispondente principio vigente in materia di reddito di impresa, articolo 109, comma 5, Dpr 917/1986) è subordinato all’“inerenza” della spesa effettuata rispetto all’attività specifica dell’azienda – anche al di là delle precise norme contenute nel Dpr 633/1972 – è stato più volte ribadito anche dall’Amministrazione finanziaria (ex plurimis, risoluzioni 321/2008, 161/2008, 369194/1980 e 381044/1980), la quale ha fatto presente, tra l’altro che, per poter esercitare il diritto alla detrazione, il contribuente “non deve attendere l’effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività (…) essendo a tal fine sufficiente che i beni e i servizi siano “afferenti”, cioè destinati a essere utilizzati in operazioni che danno (…) diritto a detrazione (…)” (circolare 328/1997).

Salvatore Servidio
pubblicato Giovedì 28 Giugno 2012

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