Giurisprudenza
L’adesione firmata chiude le porte
alla lite in Commissione tributaria
L’intervento dell’atto, anche se manca il successivo pagamento, impedisce la questione giudiziale di merito
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Qualora l’ufficio notifichi un avviso di accertamento contenente la pretesa relativa alle sole somme oggetto di un accertamento con adesione, sottoscritto dal contribuente e non onorato dal successivo pagamento, ogni questione di merito – eventualmente sottoposta al giudice tributario mediante ricorso ex articolo 18 Dlgs 546/1992 – resta interdetta perché assorbita dalla conclusione dell’accordo della stessa parte con l’agenzia delle Entrate accertatrice.
 
Questo il principio espresso dalla Ctp di Vercelli con la sentenza n. 14/01/09 del 9 marzo 2009, che ha finito con l’inibire il tentativo della società ricorrente di far annullare giudizialmente l’atto impositivo che, appunto, incentrava la pretesa tributaria sul “quantum” risultante dal predetto concordato, definitosi in relazione a un’attività di accertamento che faceva ricorso al metodo degli studi di settore.
 
Ma non è tutto.
I giudici vercellesi hanno anche stabilito che qualora l’atto di adesione sia sottoscritto da un professionista munito di delega “a rappresentare”, non è poi opponibile all’ufficio la mancata autenticazione della firma del delegante al mandato (scritto) extra-giudiziale, ex articolo 63 del Dpr 600/1973, salvo il disconoscimento “in toto” del rapporto con il delegato.
 
La sentenza ha, dunque, esaminato due questioni molto interessanti.
Una è relativa al citato articolo 63 del Dpr 600/1973 che disciplina i modi e le forme che regolano la facoltà del cittadino di affidare ad altro soggetto la tutela dei propri interessi presso gli uffici finanziari. Tale ultima sede di destinazione finisce con il costituire una delle principali differenze tra questa forma di incarico e quello “ad litem”, ex articolo 12, comma 3, Dlgs 546/1992, che invece è posto ai fini della instaurazione della controversia innanzi il giudice tributario: “Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma.
La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione…omissis…”.
 
Nel caso in esame, il rappresentante legale della società-contribuente, a seguito dell’invito a comparire per il procedimento di definizione ex articolo 5, legge 218/1997, conferiva delega scritta a un professionista senza che questi provvedesse all’autenticazione della firma del delegante.
Il delegato, successivamente, sottoscriveva l’atto di “concordato” con l’ufficio ma la società rappresentata prima non provvedeva al pagamento delle somme oggetto di adesione e poi, a seguito della notifica dell’atto impositivo da parte della agenzia Entrate (che richiedeva – in conclusione – le somme concordate), proponeva ricorso al giudice tributario competente, eccependo preliminarmente la nullità della adesione stessa in ragione sia della mancata certificazione di autenticità della firma sia di una presunta carenza di potere a transigere in capo al delegato.
 
Il difensore della ricorrente, nella persona di un professionista diverso da quello che aveva sottoscritto l’atto di adesione, invocava altresì l’annullamento della pretesa tributaria correlata ai maggiori ricavi desunti dall’applicazione degli studi di settore, metodologia costituente l’elemento “a monte” dell’intervenuto concordato.
 
La Ctp di Vercelli accoglieva invece le difese dell’ufficio su entrambe le (principali) questioni sollevate dalla ricorrente.
 
L’eccezione sulla violazione dell’articolo 63
La autentica della sottoscrizione ha la funzione di garanzia dell’identità del delegante. Nel caso in esame la parte delegante non nega di aver sottoscritti la delega, ma ne contesta soltanto l’ampiezza…tali motivazioni non possono essere opposte: il delegato si è presentato, a seguito dell’invito a comparire…munito di delega (pur con firma non autenticata, ma che lo stesso delegato avrebbe potuto autenticare) e ha esibito la documentazione contabile della società…Il rappresentato risulta pertanto vincolato alla decisione espressa dal rappresentante”.
 
I giudici hanno, sostanzialmente, ritenuto che il comportamento del professionista soddisfacesse per “facta concludentia” la predetta funzione di garanzia sull’identità del delegante e integrasse, pertanto, la autenticazione della firma in calce alla delega alla rappresentanza extra-giudiziale. Hanno, altresì, inteso conferire tutela all’agenzia delle Entrate quale contraente di “buona fede”: “L’Ufficio non poteva sapere che nelle intenzioni del delegante la delega era da limitare alla discussione…”.
 
Ma la tutela del contraente di buona fede è anche uno dei tratti fondamentali che ha contraddistinto il secondo punto di interesse della decisione giudiziale, correlato al carattere di “definitività” che la Ctp ha inteso assumere sull’accordo in concordato.
 
La definitività del concordato
Ben vero, il collegio ha largamente avvicinato - in un’ottica squisitamente civilistica - la natura dell’atto di definizione a quella di “atto negoziale” tra le parti, negando qualsivoglia tutela a quella resasi inadempiente e conferendo - nel contempo - prevalenza all’accordo delle parti stesse rispetto alla previsione di cui all’articolo 9 della legge 218/1997, che indica il perfezionamento del concordato all’atto del pagamento (“La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall'articolo 8, comma 2).
 
Nella motivazione, infatti, si legge: “vero che il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento della somma concordata (o della prima rata con prestazione di garanzia in caso di pagamento rateale) ma è pur che sostenere la inesistenza dell’atto in mancanza di pagamento significa svuotare di ogni contenuto un accordo intercorso tra due parti, dando ad una di esse una posizione di maggiore forza, permettendo al contribuente di decidere unilateralmente di cancellare un atto posto in essere come manifestazione della comune volontà delle due parti, liberamente espressa. Senza dimenticare che la redazione dell’avviso di accertamento notificato non può non risentire dell’intervenuto accordo”.

La sentenza, infine, chiarisce il principio per cui anche qualora si volesse affrontare la questione di merito, relativa alle determinazioni induttive dei ricavi da studi di settore, la conclusione non potrebbe affidarsi a ipotesi di annullamento – per carenza di motivazione – dell’attività svolta dall’ufficio, visto che proprio l’accordo sottintende sia a una valutazione delle ragioni fornite dalla parte sia al pieno rispetto della centralità del contraddittorio extra-giudiziale.
Antonino Russo
pubblicato Venerdì 27 Marzo 2009

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