Per la Cassazione la dichiarazione
di terzo non è seconda a nessuno
Ribadita la valenza probatoria delle informazioni rese ad organi investigativi dell'Amministrazione finanziaria
Le dichiarazioni rese da soggetti terzi agli organi investigativi dell'Amministrazione finanziaria e trascritte nel verbale di constatazione possono essere poste a base di un giudizio presuntivo teso a dimostrare l'evasione fiscale.
Nel processo tributario - pur caratterizzato dal divieto della prova testimoniale - costituiscono un principio di prova che, corroborato e integrato da altre circostanze di fatto, può consentire la dimostrazione dei fatti in contestazione.
Questo il complessivo principio di diritto desumibile dalle due sentenze della Corte di cassazione, nn. 6536 e 6548, entrambe del 18 marzo 2009.
La prima sentenza
Con avvisi di accertamento relativi all'anno 1994, il cessato ufficio imposte dirette di Pagani rettificava l'imponibile della snc X ai fini Ilor e, di conseguenza, quello Irpef dei quattro soci, in base alle quote di partecipazione.
In particolare, il recupero a carico di X derivava anche da una verifica effettuata dalla Guardia di finanza nei confronti delle società Y e Z nei cui riguardi erano state constatate operazioni in evasione d'imposta.
I ricorsi proposti avverso tutti gli atti di accertamento venivano accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno, sul rilievo, tra l'altro, che non vi fosse alcuna prova a carico del contribuente, a parte i processi verbali emessi nei riguardi delle altre due società.
L'appello dell'ufficio contro la sentenza di prime cure veniva rigettato dalla Ctr di Napoli, sezione staccata di Salerno, che confermava la statuizione dei primi giudici.
La parte pubblica ricorreva pertanto in sede di legittimità eccependo, per quanto di interesse, che il giudice di merito non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese dai vettori e attestanti che lo stesso carico sarebbe stato ceduto dalla società Y alla società Z e da quest'ultima, senza effettuare alcuno scarico, alla snc X, pur dichiarando quantità sensibilmente inferiori a quelle indicate nei documenti emessi dalla predetta società Y.
Il ricorso in questione è stato accolto dalla Corte di cassazione sul rilievo che le dichiarazioni di terzi (nel caso, quelle degli autisti) nel processo tributario "costituiscono un principio di prova che, corroborato ed integrato da altre circostanze di fatto, può permettere di comprovare i fatti in contestazione".
Di qui, in considerazione della mancata applicazione del riferito principio di diritto da parte dei giudici di merito, la cancellazione della sentenza della Ctr impugnata, con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione.
La seconda sentenza
L'ufficio di Roma 4 emetteva, in relazione all'anno 1996, due avvisi di accertamento ai fini Irpeg e Ilor e un avviso di rettifica della dichiarazione Iva nei confronti di una Srl.
I ricorsi del contribuente, previamente riuniti, venivano accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza confermata dalla Ctr del Lazio.
Avverso la decisione di secondo grado, l'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la circostanza che il giudicante aveva omesso di prendere in esame e valutare le dichiarazioni di terzi raccolte dalla Guardia di finanza - quattro delle quali concordanti circa l'avvenuto versamento "in nero" di una parte del prezzo di acquisto di appartamenti costruiti e venduti dalla società contribuente - nell'erroneo convincimento che tali informazioni non potessero essere poste a base di un giudizio presuntivo teso a dimostrare l'evasione fiscale.
I giudici di legittimità hanno accolto la riferita censura, ribadendo il principio interpretativo per cui le dichiarazioni rese da terzi nel corso della procedura di accertamento sono utilizzabili nel processo tributario, ancorché caratterizzato dal divieto di prova testimoniale, quali "indizi a supporto della pretesa dell'ufficio (C. cost. sent. n. 18/2000; Cass. nn. 9402/2007; 14774/2000)".
Anche in questo caso, il giudizio si è concluso con la cancellazione della sentenza della Commissione tributaria regionale impugnata e il conseguente rinvio ad altra sezione della medesima Ctr.
Considerazioni
Entrambe le sentenze richiamate, dunque, hanno riconosciuto la possibilità che le informazioni fornite da terzi all'Amministrazione finanziaria trovino ingresso nel giudizio tributario, quali elementi a supporto dell'atto di recupero d'imposta nei confronti del contribuente, seppure in tale particolare giudizio quest'ultimo non possa avvalersi della prova testimoniale (articolo 7, comma 4, Dlgs 546/1992).
In particolare, la sentenza 6536/2009 ha richiamato anche l'insegnamento reso dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 18/2000), secondo la quale detta possibilità non collide con il principio di "parità delle armi" delle parti in causa, perché il valore probatorio di siffatte dichiarazioni è solamente quello proprio degli elementi indiziari.
Né risulta violato il diritto di difesa di controparte cui è sempre consentito di contestare, avvalendosi degli stessi strumenti, la veridicità delle dichiarazioni di cui si avvale l'organo impositore (Cassazione sentenza 11221/2007).
In definitiva, quindi, le informazioni rese da terzi agli organi investigativi dell'Amministrazione finanziaria, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonee, da sole, a costituire il fondamento della decisione, dovendo, piuttosto, le stesse essere avvalorate da altre risultanze probatorie e valutate con riguardo a tutto il complesso delle acquisizioni processuali.
Nel processo tributario - pur caratterizzato dal divieto della prova testimoniale - costituiscono un principio di prova che, corroborato e integrato da altre circostanze di fatto, può consentire la dimostrazione dei fatti in contestazione.
Questo il complessivo principio di diritto desumibile dalle due sentenze della Corte di cassazione, nn. 6536 e 6548, entrambe del 18 marzo 2009.
La prima sentenza
Con avvisi di accertamento relativi all'anno 1994, il cessato ufficio imposte dirette di Pagani rettificava l'imponibile della snc X ai fini Ilor e, di conseguenza, quello Irpef dei quattro soci, in base alle quote di partecipazione.
In particolare, il recupero a carico di X derivava anche da una verifica effettuata dalla Guardia di finanza nei confronti delle società Y e Z nei cui riguardi erano state constatate operazioni in evasione d'imposta.
I ricorsi proposti avverso tutti gli atti di accertamento venivano accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno, sul rilievo, tra l'altro, che non vi fosse alcuna prova a carico del contribuente, a parte i processi verbali emessi nei riguardi delle altre due società.
L'appello dell'ufficio contro la sentenza di prime cure veniva rigettato dalla Ctr di Napoli, sezione staccata di Salerno, che confermava la statuizione dei primi giudici.
La parte pubblica ricorreva pertanto in sede di legittimità eccependo, per quanto di interesse, che il giudice di merito non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese dai vettori e attestanti che lo stesso carico sarebbe stato ceduto dalla società Y alla società Z e da quest'ultima, senza effettuare alcuno scarico, alla snc X, pur dichiarando quantità sensibilmente inferiori a quelle indicate nei documenti emessi dalla predetta società Y.
Il ricorso in questione è stato accolto dalla Corte di cassazione sul rilievo che le dichiarazioni di terzi (nel caso, quelle degli autisti) nel processo tributario "costituiscono un principio di prova che, corroborato ed integrato da altre circostanze di fatto, può permettere di comprovare i fatti in contestazione".
Di qui, in considerazione della mancata applicazione del riferito principio di diritto da parte dei giudici di merito, la cancellazione della sentenza della Ctr impugnata, con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione.
La seconda sentenza
L'ufficio di Roma 4 emetteva, in relazione all'anno 1996, due avvisi di accertamento ai fini Irpeg e Ilor e un avviso di rettifica della dichiarazione Iva nei confronti di una Srl.
I ricorsi del contribuente, previamente riuniti, venivano accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza confermata dalla Ctr del Lazio.
Avverso la decisione di secondo grado, l'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la circostanza che il giudicante aveva omesso di prendere in esame e valutare le dichiarazioni di terzi raccolte dalla Guardia di finanza - quattro delle quali concordanti circa l'avvenuto versamento "in nero" di una parte del prezzo di acquisto di appartamenti costruiti e venduti dalla società contribuente - nell'erroneo convincimento che tali informazioni non potessero essere poste a base di un giudizio presuntivo teso a dimostrare l'evasione fiscale.
I giudici di legittimità hanno accolto la riferita censura, ribadendo il principio interpretativo per cui le dichiarazioni rese da terzi nel corso della procedura di accertamento sono utilizzabili nel processo tributario, ancorché caratterizzato dal divieto di prova testimoniale, quali "indizi a supporto della pretesa dell'ufficio (C. cost. sent. n. 18/2000; Cass. nn. 9402/2007; 14774/2000)".
Anche in questo caso, il giudizio si è concluso con la cancellazione della sentenza della Commissione tributaria regionale impugnata e il conseguente rinvio ad altra sezione della medesima Ctr.
Considerazioni
Entrambe le sentenze richiamate, dunque, hanno riconosciuto la possibilità che le informazioni fornite da terzi all'Amministrazione finanziaria trovino ingresso nel giudizio tributario, quali elementi a supporto dell'atto di recupero d'imposta nei confronti del contribuente, seppure in tale particolare giudizio quest'ultimo non possa avvalersi della prova testimoniale (articolo 7, comma 4, Dlgs 546/1992).
In particolare, la sentenza 6536/2009 ha richiamato anche l'insegnamento reso dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 18/2000), secondo la quale detta possibilità non collide con il principio di "parità delle armi" delle parti in causa, perché il valore probatorio di siffatte dichiarazioni è solamente quello proprio degli elementi indiziari.
Né risulta violato il diritto di difesa di controparte cui è sempre consentito di contestare, avvalendosi degli stessi strumenti, la veridicità delle dichiarazioni di cui si avvale l'organo impositore (Cassazione sentenza 11221/2007).
In definitiva, quindi, le informazioni rese da terzi agli organi investigativi dell'Amministrazione finanziaria, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonee, da sole, a costituire il fondamento della decisione, dovendo, piuttosto, le stesse essere avvalorate da altre risultanze probatorie e valutate con riguardo a tutto il complesso delle acquisizioni processuali.
Massimo Cancedda
pubblicato il 10/04/2009
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