La Cassazione riunisce le sezioni
e dice “sì” al ricorso cumulativo

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Questione di diritto comune a tutte le cause: ammissibile l’unica impugnazione di una pluralità di sentenze
Con una breve, ma interessante, pronuncia (la n. 3692 depositata il 16 febbraio 2009), le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno definitivamente risolto, in senso positivo, la questione relativa all’impugnazione cumulativa tributaria proposta attraverso un unico ricorso avverso una pluralità di sentenze, qualora non soltanto sussista l’identità delle parti processuali e del rapporto giuridico d’imposta, suddiviso nei segmenti dei differenti periodi d’imposta, ma altresì quando le decisioni impugnate debbano essere risolte attraverso una identica questione di diritto, la quale ben potrebbe costituire - se affrontata in separati giudizi - giudicato rilevabile d’ufficio.
 
Un Comune ricorreva in Cassazione, in base a un solo motivo, contro quattro distinte sentenze della Commissione tributaria regionale delle Marche che, rigettando gli appelli dell’ente locale, aveva confermato l’accoglimento dei ricorsi proposti dal contribuente contro quattro avvisi di accertamento Ici per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, relativi a uno stabilimento balneare sovrastante un tratto di arenile oggetto di concessione demaniale.
 
Con ordinanza del 28 marzo 2008, la sezione tributaria della Corte di cassazione, rilevando l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza in materia, rimetteva alle sezioni unite la questione riguardante l’ammissibilità del ricorso “multiplo”, ossia quello proposto contro una pluralità di sentenze.
 
Le sezioni unite, nell’affrontare la questione, hanno ricordato che, come ben rilevato nell’ordinanza di rimessione, vi è un generale principio di inammissibilità dell’impugnazione cumulativa (oramai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza; cfr, Cassazione, sentenze 19950/2005, 17835/2004 e 13831/2002); principio che, tuttavia, secondo la stessa giurisprudenza, incontra numerose eccezioni, talune delle quali possono ritenersi pacifiche (ad esempio, sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e successiva sentenza definitiva; sentenza revocanda e quella conclusiva del giudizio di revocazione; sentenza di rinvio e quella di rigetto della istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie; sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l’una il merito e l’altra una questione pregiudiziale - cfr Cassazione, sentenze 13831/2002, 69/2002, 693/2001, 805/1997, 5472/1994).
 
Relativamente alla fattispecie in esame, con sentenze diverse emesse tra le stesse parti e sulla base della medesima ratio ma in procedimenti formalmente distinti - come in linea generale accade, in materia tributaria, in relazione a procedimenti relativi ad accertamenti per anni di imposta diversi basati sul medesimo processo verbale di constatazione o comunque sulle medesime ragioni - non vi è un univoco indirizzo giurisprudenziale, essendo la possibilità di ricorso cumulativo talvolta riconosciuta (cfr Cassazione, sentenze 309/2006 e 7191/2004), talvolta negata (cfr Cassazione, sentenze 10134/2007 e 1542/2007).
 
L’indirizzo contrario all’ammissibilità, nel caso di specie, del ricorso cumulativo sembra trovare fondamento nella considerazione che - diversamente da quanto accade nelle altre ipotesi di ricorso cumulativo già pacificamente ammesse dalla giurisprudenza di legittimità e sopra ricordate - difetterebbe il presupposto rappresentato dalla identità delle questioni trattate, in conseguenza della diversità di oggetto dei procedimenti.
 
In particolare, nella pronuncia 1542/2007, la Cassazione – nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione cumulativo proposto con un unico atto avverso una pluralità di sentenze emesse in procedimenti formalmente distinti, ancorché pronunciate fra le medesime parti e aventi ad oggetto diverse annualità di una medesima imposta – aveva precisato che tale inammissibilità è conseguenza del fatto che “…tale ricorso concerne sentenze pronunciate in procedimenti diversi e non nell’ambito di un unico rapporto processuale, e che le suddette sentenze, pur emesse tra le stesse parti, hanno tuttavia pronunciato in distinte controversie d’imposta, relative a periodi diversi, con conseguente venir meno dell’identità delle questioni trattate”.
 
Senza dimenticare, si legge ancora nella sentenza 1542/2007, che “…l’opzione processuale di proporre con un unico atto diverse impugnazioni attribuirebbe alla parte il potere di disporre in tal modo la riunione dei procedimenti concernenti le impugnazioni proposte, sottraendo il relativo potere al giudice, ovvero imponendo al predetto giudice l’esercizio di tale potere, che conserva invece natura discrezionale, laddove l’art. 335 del codice di procedura civile impone la riunione solo nel caso di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza (vd. Cass. n. 7645 del 2006)”.
 
Tuttavia, per le sezioni unite, tali argomentazioni non sono rilevanti né decisive.
La Corte, infatti, ha rilevato che - oltre alle ragioni di economia processuale che sorreggono l’ammissibilità del ricorso “uno actu” avverso più sentenze emesse nel medesimo procedimento - nel caso di specie “…i diversi procedimenti non solo attengono al medesimo rapporto giuridico di imposta, pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte in quanto si riferiscono a diverse annualità, ma soprattutto dipendono per intero dalla soluzione (che è uguale in tutte le sentenze) di una identica questione di diritto comune a tutte le cause ed in ipotesi suscettibile - secondo la stessa giurisprudenza di legittimità (SS.UU. 13916/06) - di dare vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto di imposta”.
Marco Denaro
 pubblicato il 23/03/2009