Giurisprudenza
La Commissione tributaria "tace"?
Impugnazione tardiva inammissibile
Appello non proponibile oltre il termine lungo anche se la sentenza di primo grado è affetta da vizi di nullità
L'omessa comunicazione da parte della Commissione tributaria del dispositivo o dell'avviso di trattazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza per decorrenza dei termini di impugnazione.
Questo il principio di diritto desumibile dall'ordinanza della sezione tributaria della Corte di cassazione n. 19112 del 6 settembre.

La vicenda
La Commissione tributaria regionale emetteva una sentenza sfavorevole all'Agenzia delle Entrate accogliendo l'appello del contribuente benché proposto oltre il termine "lungo" di impugnazione, previsto dall'articolo 327, comma 1, del codice di procedura civile (applicabile al processo tributario secondo quanto stabilito dall'articolo 38, comma 3, del Dlgs 546/1992).
In particolare, per la Ctr, la tardività dell'impugnazione era giustificata dalla circostanza secondo cui il contribuente, seppure costituito, non era al corrente dell'esito del primo grado poiché la cancelleria della Commissione tributaria provinciale avrebbe omesso di comunicare sia l'avviso di fissazione dell'udienza sia il dispositivo della sentenza.
Contro tale decisione, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione denunciando la violazione degli articoli 31, 37 e 38 del Dlgs 546/1992 nonché degli articoli 151 e 324 del codice di procedura civile.

La pronuncia della Cassazione
Il Supremo collegio, condividendo pienamente quanto affermato dal giudice relatore, ha cassato con ordinanza, senza rinvio, la sentenza della Ctr condannando il controricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
I giudici di legittimità hanno affermato che il termine di decadenza dell'impugnazione, stabilito dall'articolo 327 cpc, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza e trova applicazione nel processo tributario a prescindere dall'omessa comunicazione del dispositivo della sentenza di primo grado o dalla mancata comunicazione della data di fissazione dell'udienza di discussione. Secondo la Corte, tale ultima omissione comporta la sola "…nullità della sentenza…" che, per il principio di conversione dei vizi della sentenza in motivi di impugnazione, può essere fatta rilevare soltanto "…secondo le regole e i termini dei mezzi di impugnazione".
In applicazione dei predetti principi, la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto constatare, in virtù della tardività dell'impugnazione, il passaggio in giudicato della decisione di primo grado e, di conseguenza, dichiarare l'inammissibilità dell'appello.

Osservazioni
Con la sentenza in esame, la Suprema corte, rifacendosi a un orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr Cassazione 8265/2006 e 10223/2003), ribadisce il principio relativo all'intangibilità delle sentenze divenute definitive a seguito della infruttuosa decorrenza del termine di impugnazione.
Per le sezioni unite di Cassazione (sentenza 668/1992), tale termine, previsto dal comma 1 dell'articolo 327 del codice di procedura civile "…codifica una regola del sistema delle impugnazioni che corrisponde ad un'esigenza di immutabilità delle pronunce giudiziali e, impedendone il perpetuarsi indefinito nel tempo della potenziale pendenza dei processi, si pone a garanzia della certezza e stabilità dei rapporti giuridici sui quali le pronunce stesse incidono".
Esso rappresenta, quindi, un principio generale su cui si regge l'intero sistema processual-tributario.

In tale ambito, l'eccezione che impedisce il passaggio in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, è normativamente tipizzata dall'articolo 38, comma 3, del Dlgs 546/1992, nella parte in cui dispone che il comma 1 dell'articolo 327 cpc "…non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza".
La ratio della norma è insita nella volontà del legislatore di non penalizzare oltremodo colui che non ha potuto partecipare al processo per un difetto di comunicazione a lui non imputabile.
La mancata comunicazione del dispositivo della sentenza ovvero dell'avviso di trattazione alla parte costituita, invece, non ostano al passaggio in giudicato per decorrenza dei termini per impugnare.
L'omessa comunicazione dell'avviso di trattazione, seppure si traduca in un vizio di nullità dei successivi atti processuali e della relativa sentenza (cfr Cassazione 8133/2001 e 5807/2001), in quanto in questo modo non verrebbe garantito il contraddittorio tra le parti e il corretto esercizio della difesa in giudizio, potrà essere fatto valere, esclusivamente, attraverso l'impugnazione ed entro i termini di decadenza della stessa.

In ultima analisi, si evidenzia che, con la modifica apportata al comma 1 dell'articolo 327 del codice di procedura civile, che ha disposto la riduzione da un anno a sei mesi del termine "lungo" per impugnare, in caso di assenza di comunicazioni da parte delle commissioni tributarie, potrebbe risultare più frequente incorrere nella decadenza. E' necessario, quindi, che il soggetto costituito in giudizio si faccia parte diligente, adoperandosi personalmente, a conoscere gli atti e le vicende del processo.
Stefano Scorcia
pubblicato Mercoledì 29 Settembre 2010

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