La conciliazione giudiziale(1) è un vero e proprio atto negoziale; infatti, essa può avere a oggetto, oltre alla determinazione dell'imponibile, anche la misura dell'imposta che, quindi, può essere diminuita. Non trattasi di atto autoritativo cui si aggiunge, in adesione esterna ma senza fondersi con esso, il consenso del contribuente. E', invece, un vero e proprio atto negoziale istituito con l'articolo 48 del Dlgs n. 546/92. Ecco perché la misura dell'imposta può, in sede di conciliazione, risultare diversa, quindi inferiore. Del resto, "l'autonomia delle parti in ordine all'accordo comporta anche la possibilità di concordare un risultato finale complessivo riduttivo dell'entità del prelievo originariamente richiesto dall'amministrazione".
Tale assunto è stato statuito dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 21325 del 3 ottobre 2006.
Riflessioni
La conciliazione in materia tributaria, secondo una precisa ricostruzione(2), è un procedimento con il quale il legislatore mira a ottenere la deflazione del contenzioso tributario sulla base di un accordo conciliativo, con natura transattiva, che possa risultare conveniente sia per contribuente che per l'ente impositore.
Secondo diversa impostazione(3), la conciliazione deve essere intesa come istituto di natura prettamente processuale, che si colloca all'interno della disciplina del contenzioso tributario, poiché:
- essa presenta profonde diversità rispetto all'analoga conciliazione di diritto comune, disciplinata dal Codice di procedura civile
- essa non può avere natura contrattuale non essendo le parti sullo stesso piano giuridico
- qualora fosse intesa come negozio di diritto privato, si porrebbero seri dubbi di costituzionalità, in quanto si violerebbe il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, che trova il suo fondamento nel principio di effettività della capacità contributiva e in quello di imparzialità dell'azione amministrativa
- la conciliazione non fa parte della giurisdizione volontaria, non ha natura sostanziale di novazione oggettiva (in forza della quale si ha l'estinzione dell'obbligazione con la sua sostituzione con una nuova e diversa per oggetto e titolo) e non ha natura di transazione.
Occorre ricordare che la Cassazione, con la sentenza n. 20386 del 20 settembre 2006(4), ha statuito che dal postulato secondo cui nel processo tributario la conciliazione si perfeziona con il pagamento della prima rata discende come corollario, in via sillogistica, che se il contribuente paga solo una rata del tributo conciliato, il Fisco non può far considerare inefficace tale accordo e pretendere, di conseguenza, l'imposta intera.
NOTE:
1) La presentazione della proposta di conciliazione, ex articolo 48, Dlgs n. 546/1992, rivolta al Comune fuori dal processo e prima che sia presentato il ricorso giurisdizionale, non determina alcuna interruzione o sospensione del termine di decadenza entro il quale deve essere proposto il ricorso alla Commissione tributaria (sentenza n. 188 del 29 novembre 2005, depositata il 14 dicembre 2005, della Ctr Roma).
Poiché nel nostro ordinamento vige il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, le definizioni convenzionali della lite sono valide solo nei casi espressamente previsti, come è nella conciliazione giudiziale che rappresenta una deroga al predetto principio. Non può, pertanto, vincolare le parti una definizione raggiunta in assenza dei presupposti per la conciliazione, fra i quali rientra la necessaria pendenza di una lite dinanzi al giudice di primo grado (Cassazione, sentenza n. 12314 del 6 ottobre 2001).
La sentenza con cui la Commissione tributaria di primo grado dichiari la cessazione della materia del contendere a seguito di conciliazione fra le parti, deve essere impugnata con appello; ed è infondata la deduzione del contribuente secondo cui il provvedimento avrebbe - sotto l'apparenza di sentenza - il contenuto di decreto e quindi sarebbe reclamabile avanti al medesimo giudice di primo grado. Infatti, anche a prescindere da ogni considerazione circa l'opinabilità della tesi secondo cui il giudice avrebbe dovuto emettere un decreto, trova applicazione il principio secondo cui l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in riferimento esclusivo alla, ancorché inesatta, qualificazione dell'azione compiuta dal giudice. In materia tributaria, spetta al giudice di merito valutare se sussista una valida conciliazione fra le parti, in presenza delle condizioni di legge; a prescindere dalle conclusioni proposte in giudizio dalle parti stesse. Deve quindi essere confermata la sentenza di merito che ha sindacato la validità della conciliazione stessa nonostante l'ente impositore, in primo grado, avesse chiesto la cessazione della materia del contendere.
E' corretta la valutazione del giudice di merito che ritenga non vincolante per il Comune una "conciliazione con adesione" o "proposta di conciliazione con adesione", sottoscritta dal sindaco in difetto di autorizzazione da parte della giunta (Cassazione, sentenza n. 7505 del 25 febbraio 2005, depositata il 12 aprile 2005).
La Corte costituzionale con la sentenza n. 433/2000 e l'ordinanza n. 435 /2000 ha confermato che spetta all'organo giudicante il compito di accertare se la conciliazione è ammissibile, se rientra nei casi consentiti e se la relativa procedura è stata correttamente espletata.
2) Buscema-Di Giacomo, "Il processo tributario", Giuffrè 2004, pagina 345.
3) Carmelo Grimaldi, "La conciliazione giudiziale non svilisce la funzione giurisdizionale dei giudici tributari" in Finanza & Fisco n. 18/2001, pagina 19.
4) Luisa Paola Giancristofaro, "Conciliazione giudiziale in salvo con la prima rata" in FISCOoggi del 28 settembre 2006.
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