La contabilità è stata rubata?
La “palla” resta al contribuente
A tali conclusioni sono pervenuti i giudici di legittimità con la sentenza n. 6118, depositata il 13 marzo scorso.
La controversia parte dall'impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l'agenzia delle Entrate aveva contestato a una società (sulla base di un processo verbale redatto dalla Guardia di finanza) l'omessa registrazione di fatture e l'omessa tenuta dei registri obbligatori, con i conseguenti recuperi d'imposta e l'applicazione delle sanzioni.
Più specificatamente, nel corso della verifica non erano state rinvenute le fatture e i registri contabili, a causa del furto di una valigetta "24 ore" contenente tutta la documentazione commerciale e fiscale dell'azienda.
Il ricorso del contribuente era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale mentre i giudici di secondo grado accoglievano l'appello della società, sul rilievo che l'ufficio avrebbe contestato l'omessa tenuta della documentazione fiscale obbligatoria senza tenere conto che la stessa era stata oggetto di furto e che la società non svolgeva più alcuna attività commerciale.
La sentenza della Cassazione
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate, precisando come l'onere di provare l'esistenza del diritto alla detrazione Iva ricada integralmente sul contribuente che ha subito il furto delle fatture e della contabilità.
Il furto non esimeva il contribuente dall'obbligo "di ricostruire la documentazione asseritamene rubata circa un anno e cinque mesi prima dell'inizio della verifica effettuata dai militari della Guardia di finanza".
Insomma, la società avrebbe avuto tutto il tempo per "tentare" almeno di acquisire presso i fornitori copia delle fatture rubate oppure attestazioni di contenuto equivalente, nonché di dimostrare l'effettiva esistenza dei rapporti sostanziali relativi alle varie operazioni poste in essere (cfr Cassazione, sentenze 13605/2003 e 27448/2008).
La Suprema corte, uniformandosi all'orientamento prevalente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che, a parte l'attendibilità o meno della denuncia di furto "ove l'Amministrazione finanziaria contesti l'indebita detrazione di fatture, spetta al contribuente l'onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l'esibizione dei relativi documenti contabili".
Pertanto, quando costui non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per avere denunciato un furto della contabilità, non spetta all'Amministrazione finanziaria operare un esame incrociato dei dati contabili, "ma al contribuente di attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l'acquisizione, presso i fornitori, della copia delle medesime".
Né una denuncia di furto è di per sé sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto specifico (cfr Cassazione, sentenze 18297/2008, 9919/2008, 13605/2003).
In altri termini, a giudizio della Corte, l'avvenuta denuncia all'autorità competente del furto delle fatture costituisce soltanto un elemento indiziario e non una prova diretta dell'esistenza del furto stesso; di conseguenza, quando il contribuente (che ha subito il furto) non è in grado di provare la fonte che legittima la detrazione, questa deve ritenersi indebita e legittimamente l'ufficio potrà procedere a recuperare a tassazione l'imposta irritualmente detratta (cfr Cassazione, sentenza 9619/2008).
In tema di Iva, ha concluso la Corte, "la deducibilità dell'imposta pagata dal contribuente per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio d'impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell'ufficio, alla relativa prova, che deve essere fornita dallo stesso contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui le stesse vanno annotate". Da ciò deriva che il contribuente (qualora non possa acquisire presso i fornitori copia delle fatture sottratte) potrà dimostrare le operazioni economiche mediante "conferma testimoniale o presuntiva", secondo la regola generale prevista dall'articolo 2724, n. 3, del codice civile (secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti - cfr Cassazione, sentenza 21233/2006).
E' pacifico, infatti, che chi invoca a proprio favore un documento che assume essere andato perduto ne deve dimostrare sia l'esistenza, sia il contenuto, allo scopo di stabilire la sua validità formale e sostanziale, sia la perdita verificatasi senza sua colpa.
Infine, per completezza espositiva, si rammenta che la Corte di cassazione, in una precedente pronuncia, ha ritenuto che la presunzione di cessioni Iva non è superabile con una denuncia di furto priva di qualsivoglia indicazione circa le quantità di merci sottratte; tale denuncia deve contenere l'indicazione, per quanto possibile, precisa della tipologia e quantità di merci rubate al fine di potere avere rilevanza fiscale (cfr sentenza 18818/2006).
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