Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
La “contabilità in nero” legittima l’accertamento induttivo
Anche quando le informazioni “nascoste” sono rinvenute in un’agenda ricca di appunti di varia natura
Il ritrovamento di una contabilità parallela informale, tenuta in qualsiasi modo, legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo. E’ questo il principio espresso dai giudici di legittimità con la recente sentenza n. 17817 del 21 agosto 2007, sulla base del quale la Corte ha cassato, con rinvio, la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva, invece, ritenuto onere dell’Amministrazione finanziaria effettuare i necessari accertamenti probatori in ordine ai dati rinvenuti in un’agenda prima di procedere ad accertamento induttivo.
Con la predetta pronuncia, la sezione tributaria della Suprema corte è tornata a pronunciarsi sulla valenza probatoria della cosiddetta “contabilità in nero” ossia se il ritrovamento di una documentazione informale costituita da appunti personali e informazioni dell’imprenditore può rappresentare un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ai fini dell’esercizio del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La vicenda trae origine dal rinvenimento di un’agenda recante varie annotazioni, a seguito del quale era emanato un avviso di rettifica parziale, ai sensi dell’articolo 54 del Dpr n. 633/1972, per l’omessa registrazione di corrispettivi a seguito della mancata dichiarazione e contabilizzazione degli incassi giornalieri.
L’atto era impugnato dal contribuente, perché ritenuto illegittimo, in quanto fondato su presunzioni, a suo avviso, prive del requisito della gravità, precisione e concordanza. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso in considerazione del fatto che l’agenda, ricca di appunti di varia natura, non costituiva indizio sufficiente a dimostrare l’omessa registrazione dei corrispettivi. La Commissione tributaria regionale confermava l’assunto dei giudici di primo grado.
La pronuncia era quindi impugnata in Cassazione dall’Amministrazione finanziaria che evidenziava come i giudici d’appello non avevano tenuto conto che da altri documenti, rispetto a quelli appartenenti alla contabilità ufficiale, emergevano mancate contabilizzazione dei ricavi.
La Corte, ha accolto il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria ritenendo che "…ha errato il giudice di merito a pretendere dall’Amministrazione finanziaria ciò che la stessa aveva già fornito, ossia gli indizi gravi, precisi e concordanti costituiti dalle rappresentazioni contabili informali (contenute nell’agenda) di un presumibile volume reddituale".
Le argomentazioni dei giudici di legittimità trovano fondamento sulla disciplina dell’onere probatorio in tema di accertamento analitico - induttivo.
Come è noto, in relazione alla regolarità formale e all’attendibilità sostanziale delle scritture contabili, l’Amministrazione finanziaria procede alla rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture (ossia nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa o arti e professioni) ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi quando "…l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti" (cfr. articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973) nonché ai fini Iva quando "le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte (…) sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti" (cfr. articolo 54, comma 2, secondo periodo, del Dpr n. 633/1972).
In particolare, con la sentenza in commento, la Suprema corte ha affermato che in sede di accertamento induttivo fondato sul ritrovamento della “contabilità in nero” spetta "…al contribuente l’onere probatorio contrario, ossia la possibilità di fornire spiegazioni attendibili circa i dati annotati sull’agenda rinvenuta…". Ciò in forza del principio secondo cui "…il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio (ma anche di agende calendario, block notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari) costituisce indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".
La predetta pronuncia è conforme, peraltro, all’orientamento costante e consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di accertamento delle imposte sui redditi. Secondo il predetto orientamento, "…la cosiddetta contabilità in nero, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e seguenti del codice civile tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, ed incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria" (cfr. Cassazione, sentenza n. 14218/2007; conforme Cassazione, sentenze n. 25610/2006 e n. 11459/2001).
Con la predetta pronuncia, la sezione tributaria della Suprema corte è tornata a pronunciarsi sulla valenza probatoria della cosiddetta “contabilità in nero” ossia se il ritrovamento di una documentazione informale costituita da appunti personali e informazioni dell’imprenditore può rappresentare un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ai fini dell’esercizio del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La vicenda trae origine dal rinvenimento di un’agenda recante varie annotazioni, a seguito del quale era emanato un avviso di rettifica parziale, ai sensi dell’articolo 54 del Dpr n. 633/1972, per l’omessa registrazione di corrispettivi a seguito della mancata dichiarazione e contabilizzazione degli incassi giornalieri.
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La Corte, ha accolto il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria ritenendo che "…ha errato il giudice di merito a pretendere dall’Amministrazione finanziaria ciò che la stessa aveva già fornito, ossia gli indizi gravi, precisi e concordanti costituiti dalle rappresentazioni contabili informali (contenute nell’agenda) di un presumibile volume reddituale".
Le argomentazioni dei giudici di legittimità trovano fondamento sulla disciplina dell’onere probatorio in tema di accertamento analitico - induttivo.
Come è noto, in relazione alla regolarità formale e all’attendibilità sostanziale delle scritture contabili, l’Amministrazione finanziaria procede alla rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture (ossia nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa o arti e professioni) ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi quando "…l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti" (cfr. articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973) nonché ai fini Iva quando "le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte (…) sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti" (cfr. articolo 54, comma 2, secondo periodo, del Dpr n. 633/1972).
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Antonino Iacono
pubblicato Lunedì 10 Settembre 2007
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