La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6949 del 30 gennaio 2006, depositata il 27 marzo 2006, ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria avverso una pronunzia della Commissione tributaria regionale della Lombardia, respingendo le argomentazioni con le quali i giudici di merito avevano ritenuto fondate le eccezioni di "violazione di legge" e "vizio motivazionale" in relazione a un avviso di rettifica ai fini Iva.
Il primo motivo del ricorso verteva sul fatto che l'ufficio, che non aveva ottemperato alla richiesta dei giudici di primo grado di produrre il processo verbale di constatazione richiamato nell'accertamento, aveva ritenuto salva la facoltà di poterlo produrre in appello.
Secondo la Ctr, l'Amministrazione finanziaria doveva ritenersi decaduta da quella produzione, non avendo adempiuto all'ordine dei primi giudici "ancorché entro un termine ordinatorio, ma che, in carenza di espressa richiesta di proroga prima della scadenza, l'inutile superamento determinava lo stesso effetto preclusivo del termine perentorio".
La Suprema corte ribadisce che la norma processuale civile fa divieto al giudice d'appello di disporre nuove prove(1), ma osserva che il comma 2 dell'articolo 58 del Dlgs 546/92, recante disposizioni in materia di processo tributario, fa espressamente "salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti".
Ora, poiché in diritto si rende operante il fondamentale principio della specialità, secondo cui la norma generale è derogata laddove è applicabile quella particolare, ne consegue che l'Amministrazione legittimamente poteva produrre in appello il verbale di constatazione(2).
Oltretutto, puntualizza la Cassazione, "in assenza di una specifica disposizione, i giudici tributari non possono fissare termini di decadenza, né assegnare termini la cui inosservanza comporti l'inammissibilità di una attività istruttoria".
La sentenza esamina quindi il secondo motivo del ricorso, nel quale si deduceva la violazione e falsa applicazione dell'articolo 54 del Dpr 26/10/1972, n. 633, in materia di accertamento induttivo, nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360, nn. 3 e 5 del c.p.c.
L'Amministrazione ricorrente osserva che la pretesa tributaria era pienamente fondata, in quanto la rettifica scaturiva dall'attenta disamina della copiosa documentazione acquisita dalla Guardia di finanza.
In particolare, la documentazione extracontabile rinvenuta nell'abitazione dell'indagata comprendeva un elenco di aziende fornitrici e di clienti che avevano effettuato acquisti senza l'emissione di scontrini, ed era stata successivamente integrata da ulteriori elementi di supporto, tra cui taluni questionari inviati ai clienti.
Anche in questo caso, la Corte di cassazione ha accolto le doglianze dell'Amministrazione finanziaria, la quale aveva obiettato che la Commissione tributaria regionale "non aveva dato minimamente conto dell'iter logico seguito, né aveva minimamente fornito una spiegazione a confutazione degli elementi considerati in sede di accertamento, incorrendo nel vizio di omessa motivazione".
Nel richiamare sulla specifica materia altre pronunce della Cassazione, la Suprema corte ribadisce la validità dei documenti rinvenuti dai militari della Guardia di finanza a legittimare l'accertamento induttivo Iva ai sensi dell'articolo 54, commi 2 e 3, del Dpr 633/72.
In particolare, la sentenza n 5786 del 15/5/92 aveva stabilito che l'annotazione su "brogliacci" di ricavi non riportati sulle scritture ufficiali lascia presumere l'esistenza di una doppia contabilità, la quale legittima l'ufficio "a prescindere, in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio o dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni non gravi, precise e concordanti; ossia a procedere in via induttiva".
Detta presunzione assume pari rilevanza anche ai fini delle imposte dirette, nel cui ambito l'accertamento induttivo è disciplinato dall'articolo 39, secondo comma, del Dpr 29/9/1973, n. 600(3).
In buona sostanza, il ritrovamento di brogliacci (ma anche, precisa la Cassazione, di agende-calendario, block-notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari) diviene prova dell'esistenza di una contabilità "in nero", presupposto per il quale le risultanze delle scritture ufficiali, ritenute non più attendibili, possono essere disattese in tutto o in parte dall'ufficio accertatore.
NOTE:
1) "Nel giudizio d'appello (...) non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile" (articolo 345 c.p.c.).
2) Recita l'articolo 1, comma 2, del citato Dlgs 546/92: "I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile".
3) La sentenza della Cassazione n. 13331 del 17/12/1992 stabiliva che l'esistenza di una contabilità informale contenuta in un "brogliaccio" "assume rilevanza, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lett. d), quale falsa indicazione di elementi in scritture di gravità e numero tali da rendere inattendibile la contabilità esposta".
La Ctr della Toscana ha attribuito alle annotazioni su brogliacci e notes un valore più veritiero di quello della documentazione ufficiale: "In sede di accertamento induttivo la A. F. può utilizzare annotazioni tenute in modo informale e per memoria da parte del contribuente dal momento che tale documentazione contiene dati più "veritieri" di quelli riportati dalla contabilità "ufficiale" e che il rinvenimento di tali appunti, riportanti presumibili corrispettivi non dichiarati, assume un valore indiziario sufficiente e costituire "prova valida" per la rettifica del reddito" (sentenza Ctr Toscana n. 19 del 3/1/1998).
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