Giurisprudenza
La data dell'udienza va comunicata alle parti
L'omessa comunicazione dell'avviso di trattazione determina la nullità della pronuncia
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L'omessa comunicazione alle parti costituite della data di discussione della controversia ex articolo 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non determina una mera irregolarità ma la nullità dei successivi atti e della sentenza di appello, in quanto la comunicazione è indispensabile per assicurare l'esercizio del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. L'importante principio è contenuto nella sentenza della Sezione tributaria della Corte di cassazione n. 15771 del 6 maggio 2005, depositata il 27 luglio 2005.

Nell'ambito del giudizio tributario, l'obbligo di comunicazione del predetto avviso di trattazione è contenuto nel citato articolo 31 del Dlgs n. 546 del 1992, il quale prevede che la segreteria della Commissione tributaria dia comunicazione alle parti ritualmente costituite della data fissata per la trattazione della controversia almeno trenta giorni liberi prima della data stabilita; tale disposizione, prevista per il giudizio di primo grado, è applicabile anche al procedimento di appello di cui al successivo articolo 61 del medesimo decreto.
La segreteria della Commissione tributaria dà comunicazione alle sole parti ritualmente costituite in giudizio del giorno fissato per la trattazione della controversia, almeno trenta giorni liberi prima della data stabilita. L'avviso di trattazione deve contenere, a pena di nullità, la data (anno, mese, giorno e ora) di trattazione necessaria (udienza pubblica o camera di consiglio) per la produzione eventuale in tempo utile di documenti e memorie.
Nel predetto termine di trenta giorni liberi, diversamente dai termini normali, non si computano il giorno iniziale della ricevuta comunicazione (dies a quo) né quello finale della data di trattazione (dies a quem), considerato che tra la ricezione della comunicazione e l'udienza di trattazione devono intercorrere trenta giorni interi.

La comunicazione della data fissata per la trattazione dell'udienza costituisce una fase importante nel giudizio tributario, attesa la centralità della posizione attribuita all'udienza di trattazione.
Nel giudizio tributario, infatti, la trattazione della controversia avviene normalmente in camera di consiglio senza la presenza delle parti, salvo che una delle parti abbia richiesto la discussione in pubblica udienza, così come previsto dall'articolo 33, comma 1, del Dlgs n. 546 del 1992. Tale richiesta può essere avanzata dalla parte soltanto con un'apposita istanza (presentata su un atto separato o in allegato all'atto introduttivo del giudizio) da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite, almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione. A tal proposito, la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 141 del 1998) ha ritenuto che l'articolo 128 c.p.c., il quale dispone la pubblicità dell'udienza a pena di nullità dell'intero procedimento, sia applicabile anche al processo tributario, prevedendo la proponibilità dell'istanza di discussione in pubblica udienza sin dalla presentazione del ricorso.

In caso di trattazione in camera di consiglio, il relatore espone al collegio i fatti e le questioni oggetto della controversia, senza la presenza delle parti, e della stessa trattazione è redatto processo verbale da parte del segretario della Commissione tributaria.
Nell'ipotesi in cui l'avviso di trattazione risulti incompleto o irregolare, l'onere della prova spetta alla parte denunciante e la Commissione tributaria non può pronunciare la nullità del medesimo avviso ove la parte denunciante ometta di produrre in giudizio la prova di tale incompletezza.
La Commissione tributaria regionale, in seguito all'accoglimento della nullità dell'avviso di trattazione ex articolo 59, comma 1, lett. b), del Dlgs n. 546 del 1992, previo assorbimento degli altri motivi di gravame, deve rimettere la causa alla Commissione tributaria provinciale al fine della rinnovazione del giudizio.
Resta ferma la possibilità, per la parte ricorrente, di presentare al presidente della sezione apposita istanza di fissazione d'udienza al fine di sollecitare lo svolgimento del processo.

L'assolvimento dell'obbligo della comunicazione di cui trattasi è rilevante ai fini dell'assicurazione del contraddittorio tra le parti, il quale è sancito dalla Costituzione, all'articolo 24. In tale disposizione viene stabilito, infatti, al secondo comma, che "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". Tale norma, che sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa, si riferisce alla tutela processuale dei diritti delle parti e se ne può individuare la violazione solo quando il legislatore limiti in modo ingiustificato la difesa processuale di un diritto dallo stesso attribuito.
Il contraddittorio, da intendere come un aspetto indefettibile del diritto di difesa, rientra tra le condizioni che regolano l'esercizio dell'azione, rappresenta l'espressione stessa del giudizio in generale ed è comune a ogni tipo di processo (ogni procedimento contenzioso), poiché l'azione su cui si fonda è essenzialmente bilaterale, ovvero prevede un rapporto tra soggetti, e la conseguente esigenza di tutela in ordine a tale rapporto(1).

Nel processo tributario, la comunicazione dell'avviso di trattazione assurge a presupposto processuale, in difetto del quale la sentenza pronunciata è appunto da intendersi nulla, come per gli altri tipi di processo(2).
In tema di comunicazioni e notificazioni per via telematica, si evidenzia che è allo studio la possibilità di estendere anche al giudizio tributario l'uso di strumenti informatici, atteso che il legislatore ha già introdotto una tale eventualità nel processo civile, amministrativo, e nel processo che si svolge dinanzi alla Corte dei conti (Cfr. decreto 13 febbraio 2003, n. 123).

Nella fattispecie in esame, il fatto ha riguardato la notifica da parte dell'ufficio finanziario di un avviso di accertamento con il quale è stato rettificato il valore dell'avviamento commerciale dichiarato nell'atto di vendita. Avverso tale atto, il contribuente ha proposto ricorso alla Commissione tributaria di primo grado, che non lo ha accolto, decisione quest'ultima confermata anche in secondo grado.

Nel ricorso in Cassazione il ricorrente ha eccepito la violazione del citato articolo 31 del Dlgs n. 546 del 1992, attesa la mancata ricezione dell'avviso di trattazione che gli ha impedito di chiedere lo svolgimento della causa in pubblica udienza e la produzione di documenti e memorie con conseguente limitazione dell'esercizio del proprio diritto di difesa.
I giudici di legittimità, nell'accogliere tale accezione, hanno affermato che l'articolo 31 "esige" la comunicazione alla parti costituite (a cura della segreteria e almeno trenta giorni liberi prima) della data fissata per la trattazione della controversia. L'omissione di cui trattasi, comprovata dalla verifica fatta dai giudici sui documenti presenti nel fascicolo di secondo grado, non comporta una mera irregolarità priva di effetti invalidanti, ma produce la nullità dei successivi atti processuali e della sentenza di appello, a norma degli articoli 101 ("principio del contraddittorio") e 156, comma 2 ("rilevanza della nullità"), c.p.c., disposizioni applicabili in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 546 del 1992, assurgendo tale comunicazione a condizione essenziale per assicurare il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa nella fase del giudizio di appello.

Per quanto precede, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza di appello, disponendo il rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale.

NOTE
1. Cfr. Cass., 14 luglio 2003, n. 11014; 12 febbraio 2002, n. 1951; 15 giugno 2001, n. 8133; 28 agosto 2000, n. 11229; 6 marzo 2000, n. 2509.

2. Cfr. circolare ministeriale 23 aprile 1996, n. 98/E.

Enzo Di Giacomo
pubblicato Mercoledì 28 Settembre 2005

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