A seguito di una verifica effettuata dalla Guardia di finanza, l'ufficio notificava un avviso di accertamento con il quale aveva ritenuto indeducibili, in quanto non inerenti all'attività d'impresa, le spese di rappresentanza, le spese per omaggi destinati alla clientela e quelle relative alle ricerche di mercato; nella specie, tali spese erano state sostenute presso uno Stato estero nel quale non erano previste le bolle di accompagnamento.
L'avviso di accertamento veniva impugnato dalla società davanti alla Commissione tributaria provinciale che accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente al recupero delle spese relative alle ricerche di mercato.
La società appellava detta pronuncia denunciando l'omessa motivazione dell'avviso di accertamento e il fatto che non fossero state ritenute deducibili le spese di rappresentanza e quelle relative agli omaggi destinati alla clientela.
La Commissione tributaria regionale confermava la decisione dei giudici di prime cure, ritenendo l'avviso di accertamento sufficientemente motivato dato che la società era a conoscenza del pvc cui l'atto di accertamento faceva riferimento e ravvisando, inoltre, che l'inerenza delle spese contestate doveva essere provata dalla contribuente.
Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione la società contribuente, lamentando:
- insufficiente motivazione della sentenza impugnata, in quanto i giudici di appello si erano semplicemente riportati a quanto statuito dalla Commissione tributaria provinciale, senza, peraltro, esplicitare l'iter logico che l'aveva portati a confermare la decisione di primo grado
- che i giudici di appello avevano omesso di pronunciarsi su tutte le censure proposte dalla parte ricorrente
- che l'onere della prova, in ordine alla sussistenza dei fatti posti a base della pretesa tributaria, sarebbe dovuto gravare sull'Amministrazione finanziaria.
Tanto premesso, con la sentenza in rassegna (Cassazione n. 3107 depositata il 13 febbraio 2006), i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso presentato dal contribuente, affermando, in ordine al primo motivo di ricorso eccepito dalla società ricorrente, che affinché una sentenza possa ritenersi "sufficientemente motivata" non occorre che i giudici si pronuncino su tutte le richieste avanzate dal ricorrente.
E', infatti, sufficiente che dalla sentenza si evinca che il giudice di appello abbia tenuto in dovuta considerazione tutte le censure proposte dall'appellante e che abbia dato conto della sequenza argomentativa su cui si fonda la decisione, senza che sussista l'obbligo, da parte sua, di dimostrare analiticamente di avere esaminato dette censure.
La sentenza di appello, aggiunge la Corte, nella specie, consentiva di identificare con adeguato dettaglio, gli elementi posti in essere dall'ufficio a sostegno della maggiore pretesa tributaria, sia in quanto era stato menzionato il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, ben conosciuto dal contribuente essendo stato sottoscritto dal rappresentante legale pro tempore, sia perché erano stati analiticamente indicati i recuperi effettuati nell'avviso di accertamento.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, i giudici di legittimità, sulla scia di quanto già affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, hanno dichiarato che "se è ben vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova (art. 2697c.c.), dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo, quindi, la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell'esistenza di un maggiore imponibile, è altrettanto vero, però, che il contribuente, il quale intenda contestare la capacità dimostrativa di quei fatti, oppure sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano".
Questo stesso orientamento è stato espresso in precedenti pronunce della Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 10802 del 24/7/2002; Cass. n. 9894/1997; Cass. n. 4857 del 2/4/2001; Cass. n. 12478 del 30/10/2001; Cass. n. 16198/2001), con le quali è stato ritenuto che "a proposito di reddito d'impresa, spetta all'ufficio finanziario provare le componenti attive del maggior imponibile determinato, ma spetta al contribuente, il quale intenda contestare tale determinazione sostenendo, ad esempio, l'esistenza di costi maggiori di quelli considerati, documentare che essi esistono e sono inerenti, all'esercizio cui l'accertamento si riferisce".
Sottolineano, infine, i giudici di legittimità che, nella fattispecie in esame, "il fatto di non potere produrre idonea documentazione di tali spese, in quanto sostenute presso uno Stato estero ove non erano previsti i documenti probatori richiesti dalla normativa italiana (bolla di accompagnamento), non esimeva la società di dare altrimenti la prova di tali costi, quali poteva anche essere la produzione dell'elenco dei destinatari - beneficiari".
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, può ritenersi che in base alle norme e ai principi in materia di ripartizione dell'onere della prova (articolo 2697 del codice civile), ricade sul contribuente l'onere di dimostrare le componenti negative del reddito sia per quel che concerne la loro "esistenza", sia per quel che concerne la loro "inerenza", sotto il profilo temporale, a uno specifico periodo di imposizione.
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