Giurisprudenza
La libertà di prestazione di servizi non è discriminabile
Nel mirino della Corte Ue la violazione da parte del governo belga degli obblighi sanciti dagli articoli 49 e 50 del Trattato di Roma

Dichiarata in contrasto con la normativa europea quella belga nella parte in cui obbliga i committenti e le imprese, che scelgono come contraenti operatori non registrati in Belgio, a trattenere il 15 per cento dell’importo dovuto per i lavori effettuati e imponendo agli stessi una responsabilità solidale per debiti tributari dei loro contraenti non registrati sul territorio. La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia, con riferimento al procedimento C-433/04 definito il 9 novembre, riguarda il ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione europea per far dichiarare la violazione da parte del governo belga degli obblighi in materia di libertà di prestazione di servizi sanciti dagli articoli 49 e 50 del Trattato di Roma.

La normativa vigente
In particolare l’articolo 49,  vietando agli Stati membri di rendere più gravoso l’esercizio di imprese, arti e professioni per i cittadini residenti o domiciliati in altri Stati della Comunità, mira in buona sostanza a scongiurare l’adozione di qualsiasi misura discriminatoria nei confronti di soggetti residenti in altri Paesi membri. Il successivo articolo 50 integra il contenuto dell’articolo 49 fornendo l’elenco delle attività, normalmente erogate dietro retribuzione,  che sono considerate "prestazioni di servizi" e che ricomprendono le attività di carattere industriale, commerciale, artigianale nonché l’esercizio di libere professioni. Dalle disposizioni appena esaminate ne discende, quale logico corollario,  che il prestatore comunitario può, per l’esecuzione della sua prestazione, esercitare a titolo temporaneo la sua attività  nel paese ove la prestazione è erogata, alle medesime condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

I rilievi della Commissione europea
Nella fattispecie di cui è causa, la Commissione europea ha ritenuto che la normativa attualmente vigente in Belgio, secondo cui i committenti residenti che affidano l’esecuzione di lavori edili ad imprese non registrate in Belgio sono chiamati a rispondere in via solidale dei debiti tributari  imputabili a queste ultime, sarebbero in palese contrasto con le disposizioni del Trattato che garantiscono la libertà di circolazione delle persone e dei servizi. Difatti, le disposizioni contestate introdurrebbero,  a giudizio della Commissione, forti elementi dissuasivi nei confronti non soltanto dei committenti belgi, che si vedrebbero inspiegabilmente chiamati a rispondere di tutte le pendenze tributarie vantate dal Fisco belga nei confronti del prestatore di servizi non residente e sprovvisto di registrazione, pur se i debiti de quo sono antecedenti all’instaurazione del rapporto contrattuale tra committente e prestatore, ma anche nei riguardi degli stessi operatori non residenti. Questi ultimi, difatti,  sarebbero dissuasi dall’offrire in Belgio le loro prestazioni atteso che, in assenza di registrazione, la normativa vigente dispone che la somma pattuita per le prestazioni erogate possa essere interamente pagata solo quando il prestatore dimostri di aver soddisfatto tutte le pretese erariali e previdenziali vantate dall’amministrazione belga.

La posizione del governo belga
Il governo belga, nel respingere inizialmente l’invito della Commissione europea a rimuovere le norme in questione, aveva obiettato che le misure de quo non avevano carattere discriminatorio in quanto non soltanto erano "indistintamente" applicate a tutti gli operatori, belgi e non, ma erano essenzialmente volte ad assicurare la riscossione di debiti fiscali. Pertanto, a parere dell’Amministrazione belga, le stesse non miravano a incidere in alcun modo sulle condizioni di accesso al mercato nazionale o all’esercizio di attività economiche nel settore dell’edilizia. Di conseguenza il Belgio, non ravvisando nel mantenimento delle disposizioni in oggetto alcun ostacolo o pregiudizio alla tutela del diritto alla libertà di prestazione di servizi, non ottemperava all’invito della Commissione e resisteva, avviata la fase contenziosa dinanzi alla Corte di Giustizia, riproponendo, in buona sostanza, le osservazioni appena esposte.

La posizione della Corte
I giudici comunitari hanno espresso un orientamento decisamente contrario alle posizioni assunte dall’Amministrazione belga rilevando, non soltanto, il carattere fortemente dissuasivo e discriminatorio delle misure adottate ma precisando, altresì, che gli effetti negativi che tali misure riverberano sul piano della libera circolazione dei servizi non ricevono alcuna giustificazione sul piano della tutela di altri interessi, quali la necessità di evitare frodi ed evasioni fiscali. La Corte ha rilevato, in via preliminare, che secondo una giurisprudenza costante deve considerarsi come restrizione alla libertà dei servizi "qualsiasi misura nazionale che, pur se applicata indistintamente ai prestatori nazionali e a prestatori stabiliti in altri Stati membri, sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi". Pertanto, ricadono nel divieto di cui all’articolo 49 del Trattato anche le misure potenzialmente idonee a "dissuadere" un operatore non residente dall’esercitare la libertà di servizi. Inoltre, è lo stesso articolo 49, conformemente a una interpretazione oramai consolidata, a garantire che non soltanto uno Stato membro deve consentire a un operatore straniero di prestare servizi nel proprio territorio ma deve anche permettere a un operatore nazionale di ricorrere ai servizi offerti da un prestatore non residente: in buona sostanza, l’articolo 49 vieta "restrizioni" alla libera circolazione dei servizi in area comunitaria sia "all’entrata" che "all’uscita" del territorio nazionale.

La difformità con la normativa Ue
Dall’affermazione di tali principi è evidente, prosegue, la Corte l’incompatibilità della normativa belga. Difatti per il semplice fatto di ricorrere a fornitori non registrati in Belgio, il destinatario della prestazione di servizi viene considerato solidalmente responsabile per il pagamento di tutti i debiti fiscali contratti, con l’Amministrazione fiscale belga, dal fornitore stesso, anche in periodi di imposta antecedenti. Quindi il committente può essere tenuto a rispondere anche per debiti insorti nell’ambito di rapporti tributari cui egli sia rimasto sostanzialmente estraneo. Questo elemento sicuramente configura una sorta di "responsabilità oggettiva" che suona quanto meno stridente in un sistema sanzionatorio basato, il più possibile, sulla responsabilità personale. L’effetto dissuasivo è amplificato, altresì, dalla normativa belga che autorizza l’Amministrazione a trattenere il 15 per cento del prezzo fatturato da imprese edili non registrate, con la conseguenza che queste, a prescindere dall’esistenza o meno di debiti fiscali a loro carico, non possono disporre immediatamente di una parte non irrilevante dei propri guadagni ma potranno ottenerla solo al temine di un’apposita procedura amministrativa. La misura ora descritta introduce un evidente effetto automatico di sospensione e dilazione del pagamento che costituisce sicuramente un deterrente per gli operatori stranieri a localizzare, sia pur temporaneamente, la loro attività nel Paese che prevede e applica una tale disposizione.

I motivi di ordine pubblico non giustificano misure restrittive
La Corte rileva, infine, che il mantenimento di tali misure, il cui effetto discriminatorio è in re ipsa in quanto pur se dirette soltanto contro gli operatori non registrati, è evidente che costoro sono in stragrande maggioranza cittadini Ue non residenti in Belgio, non può essere giustificato in base a una delle deroghe espressamente contemplate dall’articolo 46 del Trattato e, cioè, da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o salute pubblica. Innanzitutto tali deroghe, proprio perché temperano l’applicazione delle libertà fondamentali garantite dal Trattato di Roma, devono essere interpretate e applicate in modo restrittivo e, cioè, soltanto "in presenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività". A parere dei giudici, la preoccupazione del governo belga, e, cioè, la lotta contro l’evasione fiscale e la necessità di rigidi controlli nel settore edilizio dove avvengono in misura maggiore gli aggiramenti delle norme tributarie, non rappresenta una "ragione imperativa" idonea a giustificare restrizioni all’esercizio delle libertà fondamentali. Al riguardo la Corte ha rammentato che i predetti motivi "non possono essere invocati per legittimare misure fondate su una presunzione generale di frode fiscale da parte di contribuenti che hanno esercitato il loro diritto di circolazione". Le disposizioni adottate dal governo belga, rilevano i giudici, si applicano agli operatori in via generale, preventiva ed astratta e, in quanto tali, eccedono quanto necessario per il conseguimento degli scopi perseguiti e devono, pertanto, ritenersi non proporzionati. In particolare, a giudizio della Corte, tale scopo (la lotta contro l’evasione) potrebbe essere raggiunto mediante misure meno gravose e meno restrittive della libertà di prestazione di servizi, che non colpiscano, automaticamente, l’operatore edile non registrato, a prescindere dall’accertamento di una responsabilità.

Introdurre misure differenti in via preventiva
Sarebbe auspicabile in tal senso, come acutamente rilevato dall’Avvocato generale nelle sue conclusioni, che l’Amministrazione fiscale belga adottasse misure diverse, atte ad esplicare  gli effetti in via preventiva. Si pensi, ad esempio, alla opportunità di richiedere alle imprese non registrate delle informazioni sulla loro situazione fiscale e, in particolare, sull’esistenza di pendenze e carichi tributari. In tal modo si otterrebbero le medesime informazioni fruibili attraverso il sistema di registrazione previsto dalla normativa interna e si consentirebbe alle autorità di effettuare controlli durante l’esecuzione di lavori e di adottare, caso per caso e soltanto in presenza di gravi indizi di evasione, le misure opportune (si pensi, a tal proposito, alla nuova disciplina introdotta nel nostro ordinamento dall’articolo 35, comma 5 e 28, convertito in legge n.248/2006 che, per ovviare ai medesimi "inconvenienti" paventati dall’Amministrazione fiscale  belga, ha trasferito sull’appaltatore l’obbligo del versamento dell’imposta dovuta, in base alle regole generali dell’Iva, dal subappaltatore, prevedendo, altresì, la responsabilità solidale di entrambi per il versamento dell’Iva e delle ritenute dovute dal subappaltatore n.d.r.). 

Le conclusioni
Sulla base delle considerazioni svolte, la Corte definisce il procedimento in esame dichiarando in palese contrasto con gli articolo 49 e 50 Ce la normativa belga nella parte in cui obbliga i committenti e le imprese che scelgono come contraenti operatori non registrati in Belgio a trattenere il 15 per cento dell’importo dovuto per i lavori effettuati nonché imponendo agli stessi soggetti una responsabilità solidale per debiti tributari dei loro contraenti non registrati in Belgio.
Raffaella Salerno
pubblicato Mercoledì 15 Novembre 2006

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