Non è sufficientemente motivata, e deve pertanto essere cassata, la sentenza che si limita a richiamare le pronunce di altri organi giudicanti, senza riferirne neppure succintamente le argomentazioni.
Questo il principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione con la recente sentenza n. 15833 del 25 gennaio 2006 (depositata il successivo 12 luglio).
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza del 27 settembre 2004, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate - Ufficio di Roma 6 - avverso la pronuncia della Ctp che aveva accolto le istanze di rimborso di ritenute su parte della pensione capitalizzata, indirizzate dai contribuenti al Centro di servizio.
Avverso la sentenza della Ctr, l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in sede di legittimità.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria adduceva la violazione di alcune norme sostanziali in ordine al merito del rapporto tributario, precisando che nessuna istanza era stata rivolta alla direzione regionale delle Entrate (ex Intendenza di finanza) nella cui circoscrizione si trovava l’esattoria che aveva ricevuto il pagamento, come previsto dall’articolo 38 del Dpr n. 602/1973.
Inoltre, per quanto di interesse in questa sede, censurava la sentenza impugnata per avere ritenuto ammissibile, con un generico riferimento all’Amministrazione, la richiesta di rimborso rivolta al Centro di servizio, incompetente a riceverla e, soprattutto, perché la Ctr aveva fondato la sua decisione su argomentazioni prive di motivazione ma, semplicemente, rinviando “per relationem” a sentenze della Commissione tributaria provinciale di Roma, “già prodotte nel giudizio di primo grado”, senza, peraltro, riportarne, neppure succintamente, il relativo contenuto.
Secondo i giudici della Suprema corte deve ritenersi viziata - con conseguente cassazione del relativo capo e rinvio ad altro giudice del medesimo grado - la pronuncia giurisdizionale che venga motivata facendo rinvio ad altre precedenti sentenze, senza tuttavia riportarne, quantomeno in modo conciso, le relative argomentazioni.
Ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 36 del decreto sul contenzioso tributario, la sentenza deve contenere, tra l’altro, la “succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto” sui quali è fondata.
Tale requisito, ha chiarito la Suprema corte, non può intendersi rispettato nell’ipotesi in cui il giudice, nella motivazione della sentenza, si limiti a operare un rinvio a precedenti giurisprudenziali di cui, peraltro, non vengano neppure riportati i passaggi interpretativi che sostengono le relative conclusioni. In una tale situazione, la sentenza deve essere dichiarata nulla in quanto priva del requisito di autosufficienza. Infatti, la motivazione di una sentenza che rinvii per relationem agli argomenti utilizzati in altra pronuncia è legittima solo quando il giudice, riportando il contenuto della sentenza evocata, non si limiti a richiamarla genericamente, ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione, ancorché in integrale condivisione (Cassazione, sentenza n. 12354 del 10 giugno 2005).
Invero, come precisato dalla sentenza n. 16331 del 3 agosto 2005, il giudice (nella specie, quello tributario) per fondare la propria decisione non può avvalersi di un percorso motivazionale palesemente insufficiente: l’eccessiva concisione della motivazione, i vaghi e generici cenni degli elementi valutati e l’omissione di un approfondito e meditato esame delle risultanze istruttorie costituiscono vizi per i quali la sentenza merita di essere cassata con rinvio ad altro giudice di appello.
Allo stesso modo, come chiarito anche con la sentenza n. 1045 del 19 gennaio 2005, l’articolo 36 del decreto sul contenzioso tributario impone che la motivazione della sentenza non possa ridursi a un acritico rinvio alle ragioni addotte da altri giudici, in quanto a tale rinvio (in sé non vietato) deve affiancarsi una sia pur sintetica disamina delle deduzioni delle parti.
Costituisce, infine, consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione quello secondo cui, in base agli articoli 132, comma 2, n. 4), del Codice di procedura civile, e 118 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti di causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto danno luogo a nullità della sentenza, allorquando rendono impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (tra le più recenti, si veda la sentenza della Corte di cassazione n. 6660 del 24 marzo 2006).
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